>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo I - Organizzazione e funzionamento dellAssemblea Capitolo III - Ufficio di Presidenza dellAssemblea: composizione, modo di elezione Articolo 10 1 Gli altri membri dellUfficio di Presidenza sono eletti, allinizio di ogni legislatura, nel corso della seduta che segue lelezione del Presidente e rinnovati ogni anno successivo, ad eccezione di quello che precede il rinnovo dellAssemblea, nella seduta di apertura della sessione ordinaria. Il Presidente è assistito dai sei più giovani membri dellAssemblea, che svolgono le funzioni di segretari. 2 Lelezione dei vicepresidenti, dei questori e dei segretari si effettua cercando di riprodurre in seno allUfficio di Presidenza la configurazione politica dellAssemblea. 3 I presidenti dei gruppi si riuniscono al fine di stabilire, nellordine di presentazione che essi determinano, la lista dei loro candidati alle diverse funzioni dellUfficio di Presidenza. 4 Le candidature devono essere depositate al Segretariato generale dellAssemblea, non oltre mezzora prima dellora fissata per la nomina o per lapertura di ciascun turno di scrutinio. 5 Quando, per ciascuna delle funzioni dellUfficio di Presidenza, il numero dei candidati non supera il numero dei seggi da assegnare, si procede conformemente allarticolo 26, comma 3. 6 Nel caso contrario, per le funzioni per cui il numero dei candidati supera il numero dei seggi da assegnare, la nomina ha luogo a scrutinio plurinominale maggioritario. 7 Le schede messe a disposizione dei deputati non possono comprendere più nomi di quanti siano, per ciascun turno di scrutinio, i posti da assegnare. 8 Sono validi i voti espressi nelle buste che non contengano più nomi di quanti siano i posti da assegnare. 9 Al primo ed al secondo turno di scrutinio sono eletti, nellordine dei voti, i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta. 10 Qualora tuttavia, per uno o più seggi, dei candidati in numero superiore al numero dei seggi da assegnare abbiano ottenuto la maggioranza assoluta e lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione per detti seggi. Al terzo turno, è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità dei voti, è eletto il più anziano per età. 11 Degli scrutatori estratti a sorte procedono allo spoglio della votazione ed il Presidente ne proclama il risultato. 12 In caso di vacanza di seggi, si provvede alla sostituzione secondo la stessa procedura. Articolo 11 1 I vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza. 2 Quando lelezione dei vicepresidenti e dei questori abbia luogo per scrutinio, il loro ordine di precedenza è determinato dalla data e dal turno di scrutinio al quale siano stati eletti e, se siano stati eletti allo stesso turno di scrutinio, dal numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti allo stesso turno di scrutinio, la precedenza spetta al più anziano per età. 3 Quando la loro elezione abbia luogo secondo la procedura stabilita allarticolo 26, comma 3, la precedenza dei vicepresidenti e dei questori deriva dal loro ordine di presentazione da parte dei presidenti dei gruppi. Articolo 15 1 I questori, sotto la alta direzione dellUfficio di Presidenza, sono incaricati dei servizi finanziari ed amministrativi. Senza il loro previo parere non può essere impegnata alcuna nuova spesa. 2 Degli appartamenti ufficiali sono messi a disposizione del Presidente e dei questori a Palazzo Borbone. Articolo 16 1 Le spese dellAssemblea sono regolate per esercizio di bilancio. Allinizio della legislatura ed ogni anno successivo, ad eccezione di quello che precede il rinnovo dellAssemblea, allinizio della sessione ordinaria, lAssemblea nomina, a rappresentanza proporzionale dei gruppi secondo la procedura prevista dallarticolo 25, una commissione speciale di 15 membri incaricata della verifica e del pareggio dei conti. Questa commissione approva la gestione dei questori o rende conto allAssemblea. 2 Al termine di ciascun esercizio, la commissione approva una relazione pubblica. 3 I membri dellUfficio di Presidenza dellAssemblea non possono far parte di questa commissione. 4 LUfficio di Presidenza stabilisce con regolamento interno le regole applicabili alla contabilità. >> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza Titolo VI Delle procedure contenziose Articolo 32 Delle procedure contenziose La decisione di avviare una procedura contenziosa è presa dal Presidente dellAssemblea nazionale, fatte salve le disposizioni dellarticolo 76, comma 3, del regolamento di bilancio, contabile e finanziario dellAssemblea nazionale. Qualora si tratti delle istanze di cui allarticolo 8 dellordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari, è conferita delega permanente ai questori per promuovere le procedure. Presso le altre istanze, la procedura è ugualmente promossa dai questori. I questori possono designare uno o più funzionari dei servizi dellAssemblea nazionale a rappresentarli nelle istanze presso le quali lAssemblea nazionale è parte. Titolo VII Amministrazione dellAssemblea nazionale in caso di scioglimento Articolo 33 Amministrazione dellAssemblea nazionale in caso di scioglimento In caso di scioglimento, il Presidente e i questori assumono i poteri di amministrazione generale dellUfficio di Presidenza fino allentrata in funzione della nuova Assemblea. >> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari Art. 7. - Ogni assemblea parlamentare gode dellautonomia finanziaria. Gli stanziamenti necessari al funzionamento delle assemblee parlamentari sono oggetto di proposte elaborate dai questori di ciascuna assemblea ed approvate da una commissione congiunta composta dai questori delle due assemblee. Questa commissione delibera sotto la presidenza di un presidente di sezione della Corte dei conti designato dal primo presidente di tale giurisdizione. Due magistrati della Corte dei conti designati dalla stessa autorità assistono la commissione; essi hanno voto consultivo nelle sue deliberazioni. Le proposte così approvate sono inserite nel progetto di legge di bilancio a cui viene allegata una relazione esplicativa predisposta dalla commissione menzionata al comma precedente. |