>> Regolamento di procedura del Bundestag § 2 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti (1) Il Bundestag elegge con scrutinio segreto mediante schede (§ 49) in apposite elezioni il Presidente ed i suoi Vicepresidenti per la durata della legislatura. Ogni Frazione del Bundestag è rappresentata nel Presidium da almeno un Vicepresidente o una Vicepresidentessa. (2) Risulta eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. Qualora non venga raggiunta la maggioranza nella prima votazione, possono essere avanzate nuove candidature per la seconda votazione. Qualora anche nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza dei voti dei membri del Bundestag, accedono al ballottaggio i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità nel numero di voti conseguiti si decide mediante estrazione per mano del Presidente in carica. § 3 Elezione dei Segretari Il Bundestag stabilisce il numero dei Segretari. Questi possono essere eletti congiuntamente sulla base delle designazioni delle Frazioni. Per la determinazione del numero dei Segretari e della loro ripartizione fra le Frazioni si applica il § 12. § 9 Compiti dei Segretari I Segretari coadiuvano il Presidente. Essi provvedono alla lettura dei documenti, alla verbalizzazione delle sedute, alla compilazione della lista degli iscritti a parlare, allappello nominale, alla raccolta ed alla conta delle schede di votazione, al controllo sulla correzione del processo verbale ed agli altri affari interni del Bundestag secondo quanto disposto dal Presidente. Il Presidente ripartisce fra di essi le diverse attività. |