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Comitati dell'Ufficio di Presidenza
Regolamento del Comitato per le Pari opportunità (Approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 26 del 6 novembre 2001)

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  • Art. 1
    [ Comitati dell'Ufficio di Presidenza; Comitato per le pari opportunità; Regolamento del Comitato per le Pari opportunità (Approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 26 del 6 novembre 2001) ]

    (Funzioni e poteri)
    1.
    Il Comitato per le pari opportunità promuove condizioni di parità tra uomini e donne che prestano la propria attività lavorativa nelle sedi della Camera dei deputati.
    2.
    Il Comitato è organo di consulenza nei confronti dell'Ufficio di Presidenza e formula proposte e pareri - anche in materia di organizzazione del lavoro, percorsi professionali, orari di lavoro, supporti ed infrastrutture di sussidio - finalizzati a realizzare condizioni di parità e di pari opportunità. A tal fine il Comitato:
    a) verifica le modalità dei percorsi professionali all'interno dell'ordinamento del personale della Camera e promuove iniziative per la formazione delle dipendenti, ivi compresi progetti di riqualificazione, che consentano pari opportunità di sviluppo professionale alle lavoratrici ed evitino il rischio che la maternità o motivi soggettivi connessi alla condizione femminile si traducano in limitazioni alle suddette opportunità;
    b) può chiedere informazioni e notizie agli organi di direzione politica ed amministrativa della Camera e alle Organizzazioni sindacali;
    c) verifica le condizioni di lavoro nelle sedi della Camera, allo scopo di assicurare il rispetto della dignità, della sicurezza sul luogo di lavoro e della salute delle donne, sia per quanto riguarda le dipendenti dell'Amministrazione sia per le lavoratrici dipendenti da ditte esterne;
    d) esamina e valuta le segnalazioni e le proposte ad esso rivolte.


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  • Art.2
    [ Comitati dell'Ufficio di Presidenza; Comitato per le pari opportunità; Regolamento del Comitato per le Pari opportunità (Approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 26 del 6 novembre 2001) ]

    (Composizione e durata)
    1.
    Il Comitato è formato da 9 componenti: 4 componenti sono deputate - due per la maggioranza e due per l'opposizione - delle quali 2 sono membri dell'Ufficio di Presidenza; 5 componenti sono dipendenti dell'Amministrazione, delle quali 4 in rappresentanza del personale ed 1 in rappresentanza dell'Amministrazione.
    2.
    Il Comitato è presieduto da una parlamentare membro dell'Ufficio di Presidenza, designata dal Presidente della Camera. Il Presidente nomina inoltre, di concerto con la Presidente del Comitato, le altre tre deputate chiamate a far parte del Comitato.
    3.
    Le 4 rappresentanti del personale sono elette dalle dipendenti della Camera, in ragione di: una tra le dipendenti con qualifica professionale di operaio, commesso e assistente parlamentare; una tra le dipendenti con qualifica professionale di collaboratore parlamentare, di segretario parlamentare e di professionalità analoghe; una tra le dipendenti con qualifica professionale di documentarista di ruolo generale, di documentarista di biblioteca, di tecnico e di ragioniere; una tra le dipendenti con qualifica professionale di consigliere della professionalità generale, di biblioteca, tecnica e di stenografia. Le modalità per l'elezione delle rappresentanti del personale sono stabilite con circolare del Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali.
    4.
    La rappresentante dell'Amministrazione è designata dal Segretario generale e svolge le funzioni di Segretario del Comitato.
    5.
    Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura. In caso di dimissioni di più della metà delle sue componenti si procede al suo scioglimento ed alla sua ricomposizione. In caso di cessazione di una componente, si procede alla sua sostituzione secondo le predette modalità.


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  • Art. 3
    [ Comitati dell'Ufficio di Presidenza; Comitato per le pari opportunità; Regolamento del Comitato per le Pari opportunità (Approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 26 del 6 novembre 2001) ]

    (Convocazione)
    1.
    Il Comitato è convocato dalla Presidente in via ordinaria almeno una volta al mese ed ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità.
    2.
    Della convocazione è data notizia alla Presidenza della Camera, al Segretario generale, al Servizio del Personale e alle Organizzazioni sindacali.
    3.
    L'ordine del giorno è predisposto dalla Presidente, anche tenuto conto delle richieste delle altre componenti.
    4.
    Il Comitato può essere convocato in via straordinaria su richiesta di quattro componenti.


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  • Art. 4
    [ Comitati dell'Ufficio di Presidenza; Comitato per le pari opportunità; Regolamento del Comitato per le Pari opportunità (Approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 26 del 6 novembre 2001) ]

    (Modalità di funzionamento)
    1.
    Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della Presidente e di quattro componenti. In caso di impedimento della Presidente, le funzioni sono assunte dalla deputata più anziana per elezione e, a parità di elezione, dalla deputata più anziana per età.
    2.
    Il Comitato decide sul regime di verbalizzazione e di pubblicità dei propri lavori.
    3.
    Le proposte, i pareri e le altre iniziative del Comitato sono deliberati a maggioranza delle presenti. Essi sono comunicati al Presidente della Camera, che ne informa l'Ufficio di Presidenza nella prima seduta utile, nonché al Segretario generale, al Servizio del Personale ed alle Organizzazioni sindacali.




    Convegno Europeo sulle Pari Opportunità - 24 novembre 2005

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