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Funzioni

L'Ufficio di Presidenza (art. 5 e 12 reg.) è presieduto dal Presidente della Camera ed è composto:
  • da quattro Vicepresidenti, che collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (art. 9 reg.) presiedendo a turno le sedute dell'Assemblea;
  • dai tre questori;
  • da almeno otto deputati Segretari (art. 5 e art. 11 reg.) che in particolare collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea.

Il numero dei deputati Segretari può essere elevato al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell'Ufficio di Presidenza (art. 5, commi 4 e 5).

All'Ufficio di Presidenza spettano numerose competenze rilevanti per il funzionamento della Camera, fra le quali si segnalano quelle in materia di:
  • ricorsi sulla costituzione dei gruppi parlamentari e composizione delle Commissioni (art. 12, comma 2, reg.);
  • status dei deputati e sanzioni nei confronti dei deputati che turbino l'ordine delle sedute (art. 60, comma 3 e 4 reg.);
  • ripartizione dei rimborsi ai partiti per le spese elettorali (art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,art. 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, art. 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156);
  • bilancio annuale delle spese della Camera, che è poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea (art. 12, comma 2, e (66 reg.);
  • organizzazione dell'Amministrazione della Camera, stato giuridico ed economico del personale, amministrazione e contabilità, nomina del Segretario generale e attribuzione degli incarichi dirigenziali (art. 12, comma 3, reg.);
  • ricorsi in via definitiva sullo stato del personale e sugli altri atti di amministrazione della Camera (art. 12, comma 3, lettera f) e comma 6).