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Scheda illustrativa
Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati


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  • Art. 1
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.
    2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.
    3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.

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  • Art. 2
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione (1).

    NOTE:
    (1) L'articolo, così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104, non trova più applicazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 4224.
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  • Art. 3
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Ciascuna lista può essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato.
    2. In caso di dichiarazione di collegamento di più candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale accettazione di collegamento intenda confermare.
    3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.
    4. Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) (2).
    5. In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata (2).
    6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste (2).

    NOTE:
    (2) Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104.
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  • Art. 4
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. In caso di non uniformità dei collegamenti con più liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale collegamento con più liste intendano confermare.
    2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, verifica che le liste recanti più di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata già eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico) (3).

    NOTE:
    (3) Il comma 2, aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104, non trova più applicazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.
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  • Art. 5
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Le modalità ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, penultimo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) sono estesi anche alle istanze avverso il collegamento d'ufficio presentate dai depositanti la lista collegata.

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  • Art. 6
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Sul manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e sul manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione devono essere indicati i collegamenti dichiarati a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 18 del testo unico).

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  • Art. 7
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    […] (4)

    NOTE:
    (4) Articolo abrogato dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 257, convertito nella L. 8 luglio 1996, n. 368.
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  • Art. 8
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parità di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

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  • Art. 9
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico), si procede ad arrotondare all'unità superiore qualora la cifra centesimale sia uguale o superiore a 50.

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  • Art. 10
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Nel caso di parità di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo art. 84 del testo unico) parte dalla lista il cui contrassegno ha riportato il numero d'ordine più basso nel sorteggio di cui all'art. 24, comma 1, n. 2, del testo unico.

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  • Art. 11
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico) non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, numeri 3 e 4, del nuovo art. 83 del testo unico).

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  • Art. 12
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Qualora lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati intervenga fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni suppletive e quella fissata per il loro svolgimento, queste ultime sono sospese con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

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  • Art. 13
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
    2. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate al presente regolamento (10).

    NOTE:
    (10) le tabelle A, B, C e D allegate sono state modificate dal D.L. 4 febbraio 1994, n. 88, convertito nella L.24 febbraio 1994, n. 127 e dal D.L. 10 maggio 1996, n. 257, convertito nella L. 8 luglio 1996, n. 368.
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  • Art. 14
    [ Scheda illustrativa; Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati ]

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Tabella A


Tabella B


Tabella C


Tabella D