Titolo IX: Disposizione Transitoria
- Art. 121
[ T.U. delle leggi elettorali; Titolo IX ] | (omissis) [20]
[20] L'articolo reca disposizioni che hanno avuto efficacia solo per la prima applicazione degli articoli 7, 8 e 88, subito dopo l'entrata in vigore del testo unico.
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