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T.U. delle leggi elettorali
Titolo III: Del Procedimento Elettorale Preparatorio
L'art. 2, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277, prevede che le norme sul procedimento elettorale preparatorio, recate dal presente Titolo III, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.


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  • Art. 11
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

    Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

    Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

    I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

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  • Art. 12
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

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  • Art. 13
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

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  • Art. 14
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

    I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

    Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

    Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

    Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

    Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

    Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

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  • Art. 14 bis
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

    2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

    3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

    4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

    5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi.

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  • Art. 15
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Il deposito del contrassegno di cui all’articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

    Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'intero rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

    Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

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  • Art. 16
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

    Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

    Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

    Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell’interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all’Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

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  • Art. 17
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell’interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

    Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il (33°) [*] giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

    [*]L'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271, modificando l'art. 20, comma 1, del presente testo unico, ha stabilito che le liste di candidati devono essere presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti quello della votazione. Di conseguenza, l'eventuale indicazione di altri rappresentanti supplenti va ora effettuata entro il 35° giorno

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  • Art. 18
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    (abrogato)[*]

    [*]L’articolo 18 è stato abrogato dall’art. 6, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

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  • Art. 18 bis
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.[*]

    2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

    3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

    [*] L’art. 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, stabilisce, in via transitoria e con esclusivo riferimento alle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del decreto-legge, che anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a 120 giorni, il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature è ridotto alla metà.

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  • Art. 19
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell’elezione. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

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  • Art. 20
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

    Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

    Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

    I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

    La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l’onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

    Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

    Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno la lista intenda distinguersi.

    La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall’articolo 25.

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  • Art. 21
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

    Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione.

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  • Art. 22
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    L’Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

    1. 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all’atto del deposito del contrassegno ai sensi dell’art. 17;

    2. 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell’interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

    3. 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell’art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis;

    4. 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

    5. 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

    6. 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

    7. 7)[*].

    I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall’ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

    L’ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

    [*]Il numero 7) del primo comma dell’art. 22 è stato abrogato dall’art. 6, comma 7, lett. g), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

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  • Art. 23
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all’articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

    Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale nazionale.

    Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

    Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

    Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

    L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

    Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

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  • Art. 24
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    L’ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

    1. 1)[*]

    2. 2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

    3. 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

    4. 4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui al numero 5);

    5. 5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione.


    [*]Il numero 1) del primo comma dell’art. 24 è stato abrogato dall’art. 6, comma 9, lett. a), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

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  • Art. 25
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all’art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all’Ufficio di ciascuna sezione ed all’Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l’elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell’inizio della votazione.

    [*]

    L’atto di designazione dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, alla Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

    Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale all’atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell’autenticarne la firma, dà atto dell’esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all’atto del deposito delle liste.

    [*]Il secondo comma dell’art. 25 è stato abrogato dall’art. 1 della L. 23 aprile 1976, n. 136.

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  • Art. 26
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell’Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

    Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall’aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

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  • Art. 27
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    (abrogato)

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  • Art. 28
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    (abrogato)

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  • Art. 29
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

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  • Art. 30
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

    1. 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

    2. 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l’affissione nella sala della votazione;

    3. 3) l’elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell’art. 51;

    4. 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell’Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

    5. 5) i verbali di nomina degli scrutatori;

    6. 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell’art. 25, secondo comma;

    7. 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l’indicazione sull’involucro esterno del numero delle schede contenute;

    8. 8) un’urna del tipo descritto nell’art. 32;

    9. 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

    10. 10) un congruo numero di matite copiative per l’espressione del voto.



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  • Art. 31
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

    2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

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  • Art. 32
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

    Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

    Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico.

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  • Art. 33
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

    Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

    La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

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  • Art. 34
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

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  • Art. 35
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

    L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

    Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

    Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

    In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

    Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

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  • Art. 36
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    (abrogato)

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  • Art. 37
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    (abrogato)

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  • Art. 38
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

    1. a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

    2. b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

    3. c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

    4. d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

    5. e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

    6. f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.


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  • Art. 39
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    (abrogato)

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  • Art. 40
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

    Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

    Tutti i membri dell’Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni.

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  • Art. 41
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo III ]

    Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l’Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

    Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

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