HomePage\Leggi elettorali\T.U.\Titolo II
Leggi elettorali Sei in:

T.U. delle leggi elettorali
Titolo II: Elettorato


Capo I
Articoli:  [ 5]

Capo II
Articoli:  [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10]


Capo I
  • Art. 5
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo II; Capo I ]

    L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni [*].

    [*] La legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recava norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali. Il testo oggi in vigore è il D.P.R. 28 marzo 1967, n. 223.

    Torna su
Capo II
  • Art. 6
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo II; Capo II ]

    Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

    Torna su
  • Art. 7
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo II; Capo II ]

    Non sono eleggibili:

    1. a)[*]

    2. b) i presidenti delle Giunte provinciali;

    3. c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

    4. d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

    5. e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

    6. f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

    7. g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

    8. h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

    Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

    Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

    Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

    L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

    Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

    In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.[**]

    [*] La lettera a) includeva: "i deputati regionali o consiglieri regionali". La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 344 dell'11 giugno 1993.
    [**] L’art. 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, stabilisce, in via transitoria e con esclusivo riferimento alle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del decreto-legge, che nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a 120 giorni, le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 7 del D.P.R. 361/1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (avvenuta il 29 gennaio 2006).
    Una disposizione analoga era già contenuta nell’art. 3 della legge 270/2005, con cui si fissava il termine per la cessazione delle funzioni nei sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 270 (avvenuta il 31 dicembre 2005).


    Torna su
  • Art. 8
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo II; Capo II ]

    I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

    I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

    Torna su
  • Art. 9
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo II; Capo II ]

    I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

    Torna su
  • Art. 10
    [ T.U. delle leggi elettorali; Titolo II; Capo II ]

    Non sono eleggibili inoltre:

    1. 1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

    2. 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

    3. 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

    Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

    Torna su