HomePage\Regolamento della Camera\Parte II\Capo XXII: Delle Procedure Relative...
Regolamento della Camera Sei in:

Regolamento della Camera
Parte II: Procedimento Legislativo
Capo XXII: Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali


Articoli:  [ 102] [ 103] [ 104] [ 105] [ 106]


  • Art. 102 (*)
    [ Parte II: Procedimento Legislativo; Capo XXII: Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali ]

    1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

    2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.

    3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

    (*) Articolo modificato il 16 dicembre 1998. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

    Torna su
  • Art. 103
    [ Parte II: Procedimento Legislativo; Capo XXII: Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali ]

    1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.

    2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente.

    Torna su
  • Art. 104
    [ Parte II: Procedimento Legislativo; Capo XXII: Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali ]

    1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.

    2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera scrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

    3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

    4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

    Torna su
  • Art. 105
    [ Parte II: Procedimento Legislativo; Capo XXII: Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali ]

    1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.

    2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

    3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.

    Torna su
  • Art. 106
    [ Parte II: Procedimento Legislativo; Capo XXII: Delle Procedure Relative alle Questioni Regionali ]

    1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota con modalità da cui consegua la verifica del numero legale dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti (*).

    2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.

    3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72.

    (*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

    Torna su