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CAPO XXII - Articolo 106
CAPO XXII - Articolo 106

Testo del 1971
Modificato il 28.02.90
1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota a scrutinio segreto, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti. 1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota con modalità da cui consegua la verifica del numero legale dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti.
2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto. 2. Identico
3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72. 3. Identico