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Regolamento della Camera
Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo III: Dei Gruppi Parlamentari


Articoli:  [ 14] [ 15] [ 15-bis]


  • Art. 14
    [ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo III: Dei Gruppi Parlamentari ]

    Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

    2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.

    3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

    4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

    5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non inferiore a tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate (*).

    (*) Comma aggiunto il 24 settembre 1997 e modificato il 4 novembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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  • Art. 15
    [ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo III: Dei Gruppi Parlamentari ]

    1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.

    2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

    3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

    (*) Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

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  • Art. 15-bis (*)
    [ Parte I: Organizzazione e funzionamento della Camera; Capo III: Dei Gruppi Parlamentari ]

    1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.

    2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza.

    (*) Articolo aggiunto il 24 settembre 1997.

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