Regolamento del Congresso dei Deputati TITOLO VII Della concessione di autorizzazioni ed altri atti del Congresso con efficacia giuridica diretta CAPITOLO QUINTO Della accusa a membri del Governo per i reati di tradimento o contro la sicurezza dello Stato Articolo 169 1. Formulata per iscritto e firmata da un numero di Deputati non inferiore ad un quarto dei membri del Congresso la iniziativa cui si riferisce larticolo 102.2 della Costituzione, il Presidente convocherà una seduta segreta dellAssemblea della Camera per la sua discussione e votazione. 2. La discussione si conformerà alle norme previste per quelle sulle linee generali. Linteressato dalla iniziativa di accusa potrà far uso della parola in qualunque momento della discussione. Si procederà alla votazione con il procedimento previsto al numero 2 del comma 1 dellarticolo 87 del presente Regolamento e verrà annunciata in anticipo dalla Presidenza lora in cui verrà effettuata. 3. Qualora liniziativa di accusa fosse approvata dalla maggioranza assoluta dei membri della Camera, il Presidente del Congresso lo comunicherà a quello del Tribunale Supremo, ai fini di quanto disposto allarticolo 102.1 della Costituzione. In caso contrario si intenderà respinta liniziativa. |