>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo III - Controllo parlamentare Parte terza - Responsabilità penale del Presidente della Repubblica e dei membri del governo Capitolo X - Elezione dei membri della Alta Corte di giustizia e della Corte di giustizia della Repubblica Articolo 157 1 Allinizio della legislatura, lAssemblea nazionale elegge 12 giudici titolari e 6 giudici supplenti dellAlta Corte di giustizia. 2 Si procede allelezione dei titolari e dei supplenti a scrutinio segreto, plurinominale, con votazioni separate. 3 Le disposizioni dellarticolo 26, concernenti la presentazione delle candidature, la distribuzione delle schede e la validità delle votazioni sono applicabili a tale elezione. 4 Sono eletti, in ciascun turno di scrutinio, nellordine dei suffragi, i candidati che abbiano ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi. Per ogni categoria, si procede a tanti turni di scrutinio quanti necessari, fino a che tutti i seggi siano assegnati. In caso di parità dei voti per gli ultimi seggi da assegnare, i candidati sono proclamati eletti nellordine di età, iniziando dal più anziano, fino a che tutti i seggi siano assegnati. Articolo 157-1 1 Allinizio della legislatura, lAssemblea nazionale elegge 6 giudici titolari e 6 giudici supplenti della Corte di giustizia della Repubblica. 2 Si procede allelezione con un solo scrutinio segreto, plurinominale. 3 Il nome di un candidato supplente è associato a quello di ogni candidato titolare. 4 Le disposizioni dellarticolo 26, concernenti la presentazione delle candidature, la distribuzione delle schede e la validità delle votazioni sono applicabili a tale elezione. 5 Sono eletti, in ciascun turno di scrutinio, nellordine dei suffragi, i candidati che abbiano ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi. Si procede a tanti turni di scrutinio quanti necessari, fino a che tutti i seggi siano assegnati. Sono computati insieme i soli suffragi riguardanti lo stesso titolare e lo stesso supplente. 6 In caso di parità dei suffragi per gli ultimi seggi da assegnare, i candidati sono proclamati eletti nellordine di età dei candidati titolari, iniziando dal più anziano per età, fino a che tutti i seggi siano assegnati. Capitolo XI - Ricorso allAlta Corte di giustizia Articolo 158 Non è ammissibile alcuna proposta di risoluzione recante messa in stato daccusa davanti alla Alta Corte di giustizia, se non sia firmata da almeno un decimo dei deputati. È applicabile la procedura stabilita dallarticolo 51, comma primo. Articolo 159 LUfficio di Presidenza dellAssemblea nazionale pronuncia dufficio la inammissibilità delle proposte di risoluzione contrarie alle disposizioni dellarticolo precedente o dellarticolo 18 dellordinanza n. 59-1 del 2 gennaio 1959 recante legge organica sulla Alta Corte di giustizia. Articolo 160 Le proposte di risoluzione dichiarate ammissibili dallUfficio di Presidenza e quelle trasmesse dal Presidente del Senato sono rinviate ad una commissione di 15 membri appositamente designati per il loro esame. Le nomine hanno luogo sforzandosi di riprodurre la configurazione politica dellAssemblea e, in mancanza di accordo fra i presidenti dei gruppi su di una lista di candidati, a rappresentanza proporzionale dei gruppi, secondo la procedura prevista allarticolo 25. I deputati appartenenti alla Alta Corte di giustizia non possono essere designati come membri di una tale commissione. Articolo 161 LAssemblea delibera sulla relazione della commissione dopo un dibattito organizzato conformemente allarticolo 80. |