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Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO X
Delle proposte di carattere non legislativo

Articolo 193
I Gruppi parlamentari potranno presentare proposte di carattere non legislativo attraverso cui formulino proposte di risoluzione alla Camera.

Articolo 194
1. Le proposte di carattere non legislativo dovranno essere presentate per iscritto all’Ufficio di Presidenza del Congresso che deciderà sull’ammissibilità, ordinerà, se del caso, la loro pubblicazione e ne stabilirà l’esame in Assemblea o nella commissione competente in funzione della volontà manifestata dal Gruppo proponente e della rilevanza del tema oggetto della proposta.
2. Pubblicata la proposta di carattere non legislativo, potranno essere presentati emendamenti da parte dei Gruppi parlamentari fino a sei ore prima dell’inizio della seduta in cui debba essere discussa.
3. Per l’inserimento delle proposte di carattere non legislativo all’ordine del giorno dell’Assemblea ci si atterrà a quanto disposto, rispetto alle interpellanze, al comma 2 dell’articolo 182 del presente Regolamento.

Articolo 195
1. La proposta di carattere non legislativo sarà oggetto di una discussione nella quale potrà intervenire, dopo il Gruppo parlamentare autore della proposta, un rappresentante di ciascuno dei Gruppi parlamentari che abbiano presentato emendamenti e, in seguito, di quelli che non lo avessero fatto. Una volta conclusi tali interventi, la proposta, con gli emendamenti accolti dal suo proponente, sarà posta in votazione.
2. Il Presidente della commissione o della Camera potrà riunire ai fini della discussione le proposte di carattere non legislativo relative allo stesso tema o a temi fra loro correlati.


TITOLO XII
Delle proposte di nomina e della designazione di persone

Articolo 204
1. Le proposte di designazione dei quattro membri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario e dei quattro Magistrati del Tribunale Costituzionale a cui si riferiscono, rispettivamente, gli articoli 122.3 e 159.1 della Costituzione saranno decise dall’Assemblea della Camera.
2. Ogni Gruppo parlamentare potrà proporre fino ad un massimo di quattro candidati per ciascuna delle istituzioni, potendo a tal fine intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.
3. I Deputati potranno scrivere nella scheda fino a quattro nomi.
4. Risulteranno eletti, tanto per il Consiglio Generale del Potere Giudiziario quanto per il Tribunale Costituzionale, i quattro candidati che ottengano più voti, sempre che abbiano conseguito, come minimo, ciascuno tre quinti dei voti dei membri del Congresso.
5. Qualora nella prima votazione non si coprissero i quattro posti con i requisiti cui si riferisce il comma precedente, si effettueranno successive votazioni in cui si potrà ridurre progressivamente il numero di candidati a partire da un numero non superiore al doppio di quello dei posti da coprire. In queste votazioni successive si potrà inserire nelle schede un numero di candidati uguale a quello dei posti da coprire. La Presidenza potrà, se le circostanze lo consigliano, interrompere, per un termine sufficiente, il corso delle votazioni.
6. Le possibili parità di voti, rilevanti ai fini della proposta, si dirimeranno in un’altra votazione fra coloro i quali abbiano ottenuto un uguale numero di voti.

Articolo 205
1. Il sistema stabilito all'articolo precedente, adattato all'entità dei posti da coprire e agli altri requisiti di legge, sarà applicato nelle ipotesi in cui una disposizione di legge preveda la proposta, la accettazione o la nomina di persone da parte di una maggioranza qualificata di membri del Congresso dei Deputati.
2. La proposta per la nomina dei sei Consiglieri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario che la Camera deve effettuare fra giudici e magistrati di tutti gli ordini giudiziari si conformerà alle seguenti regole:
a) La presentazione di candidati, fino ad un massimo di trentasei, spetterà ai giudici e magistrati, nei termini stabiliti nella Legge organica sul Potere Giudiziario.
b) I candidati presentati secondo quanto disposto alla lettera a) saranno direttamente sottoposti alla votazione dell’Assemblea, una volta che l’Ufficio di Presidenza della Camera abbia verificato che corrispondano ai requisiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, senza necessità di previa audizione degli stessi.
c) I Gruppi parlamentari potranno intervenire per spiegare la propria posizione per un tempo massimo di cinque minuti.
d) Le votazioni si conformeranno a quanto disposto ai commi da 4 a 6 dell’articolo precedente, potendo ciascun Deputato scrivere nella scheda fino a sei nomi.

Articolo 206
Nel caso in cui dovessero essere elette altre persone senza l’esigenza di una maggioranza qualificata, l’elezione si effettuerà nella forma proposta dall’Ufficio di Presidenza della Camera, sentita la Giunta dei Portavoce, ed accolta dall’Assemblea. Qualora si dovesse procedere ad una elezione diretta da parte dell’Assemblea, la proposta dell’Ufficio di Presidenza dovrà contenere una formula di suffragio ristretto, in funzione del numero di nomine da fare e della composizione della Camera.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

7. Risoluzione, del 2 novembre 1983, della Presidenza ad integrazione di quanto previsto nella prima Disposizione finale della Legge Organica n. 1/1979, sull’ordinamento penitenziario

La prima Disposizione finale della Legge Organica n. 1/1979, sull’ordinamento penitenziario, dispone che determinate decisioni adottate dai Ministeri della Giustizia e degli Interni saranno comunicate alla Commissione Giustizia del Congresso dei Deputati ai fini dell’adozione della risoluzione conforme ai sensi del Regolamento. L’ipotesi non risulta contemplata nel Regolamento della Camera, per cui questa Presidenza, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32.2 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, ha disposto quanto segue:

Primo
Una volta qualificata dall’Ufficio di Presidenza della Camera la comunicazione del Governo in cui si dia conto di una decisione adottata dai Ministeri della Giustizia e degli Interni, ai sensi di quanto stabilito nella prima Disposizione finale della Legge Organica n. 1/1979, sull’ordinamento penitenziario, se ne assegnerà l’esame alla Commissione Giustizia e Interni del Congresso dei Deputati, affinché venga inserita all’ordine del giorno della sua prima seduta.

Secondo
Aperta la discussione con la lettura della comunicazione del Governo, saranno consentiti, per quindici minuti ciascuno, un intervento a favore ed uno contro la decisione adottata dai Ministeri della Giustizia e degli Interni.

Terzo
I Gruppi parlamentari che non fossero intervenuti a favore o contro potranno precisare la propria posizione per dieci minuti.

Quarto
I membri del Governo potranno far uso della parola ogni volta che lo chiedano, senza pregiudizio ai poteri spettanti alla Presidenza per la regolamentazione delle discussioni.

Quinto
Conclusa la discussione, la Presidenza porrà in votazione il giudizio della commissione circa l’assenso o dissenso con la decisione del Governo.


11. Risoluzione, del 13 settembre 1985, della Presidenza sul procedimento da seguire per la nomina di consiglieri cattedratici di diritto della Giunta elettorale centrale

La seconda Disposizione transitoria della Legge Organica sul sistema elettorale generale stabilisce un termine di novanta giorni, a partire da quello successivo all’entrata in vigore della Legge, per designare i membri della Giunta elettorale centrale secondo il procedimento stabilito all’articolo 9 della Legge medesima.
Il Regolamento del Congresso dei Deputati non prevede, logicamente, un procedimento per la designazione dei cinque consiglieri cattedratici di diritto a cui si riferisce il numero 1, lettera b), dell’articolo citato.
Benché il testo di legge sia preciso e sufficiente, sono necessarie le disposizioni regolamentari che ne consentano la pratica attuazione nella Camera.
Si rientra nell’ipotesi dell’articolo 32.2 del Regolamento e spetta al Presidente emanare una Risoluzione supplendo alla omissione.
Per tutto quanto precede, e con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, questa Presidenza dispone:

Primo
La proposta congiunta dei partiti, federazioni, coalizioni o raggruppamenti di elettori con rappresentanza nel Congresso dei Deputati, per la designazione di cinque consiglieri cattedratici di diritto in attivo come membri della Giunta elettorale centrale, dovrà essere presentata all’Ufficio di Presidenza del Congresso dei Deputati, firmata dai rispettivi rappresentanti di tutti quelli, entro il termine di novanta giorni stabilito all’articolo 9.2 della Legge Organica sul sistema elettorale generale.
In virtù di quanto disposto nella seconda Disposizione transitoria di tale Legge, ai fini della prima designazione dei membri della Giunta elettorale centrale, detto termine si computa dall’entrata in vigore della medesima, e scade, di conseguenza, il giorno 19 settembre 1985.

Secondo
L’Ufficio di Presidenza della Camera, dopo aver valutato l’adempimento dei requisiti di legge e delle condizioni stabilite al numero precedente, darà immediata comunicazione della proposta al Governo, per mezzo del Presidente del Congresso, per la nomina dei consiglieri in applicazione dell’articolo 9.3 della Legge Organica sul sistema elettorale generale.

Terzo
In caso di mancata presentazione di una proposta con tutti i requisiti dovuti, l’Ufficio di Presidenza del Congresso dei Deputati procederà alla designazione dei cinque consiglieri.
A tal fine, il Presidente del Congresso, in considerazione della rappresentanza esistente nella Camera e sentiti i membri dell’Ufficio di Presidenza e tutti i gruppi politici presenti nel Congresso dei Deputati, proporrà all’Ufficio di Presidenza i nomi dei candidati che, se ratificati, saranno comunicati al Governo nei termini di cui al numero precedente.
Nell’ipotesi in cui l’Ufficio di Presidenza del Congresso non ratificasse la proposta, se ne verificheranno altre successive nella forma prevista al paragrafo precedente, fino alla designazione definitiva dei cinque consiglieri.


12. Risoluzione del 24 settembre 1985, della Presidenza sul procedimento da seguire per la nomina di consiglieri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario

La Legge Organica sul Potere Giudiziario, del 1 luglio 1985, stabilisce che i Consiglieri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario saranno proposti dal Congresso dei Deputati e dal Senato. A tal fine, il suo articolo 112 divide il sistema di proposta di detti consiglieri in due diversi gruppi: da un lato, ogni Camera elegge, a maggioranza dei tre quinti, quattro consiglieri fra avvocati e altri giuristi di riconosciuta competenza con più di quindici anni nell’esercizio della loro professione, procedendo per questo secondo quanto previsto nel suo rispettivo Regolamento; dall’altro, ogni Camera propone, ugualmente a maggioranza dei tre quinti, altri sei consiglieri eletti fra giudici e magistrati di tutti gli ordini giudiziari che si trovino in servizio attivo.
Al Congresso dei Deputati spetta, pertanto, la elezione di dieci di detti consiglieri. Quattro corrispondenti al primo gruppo e sei corrispondenti al secondo.
Il Regolamento del Congresso dei Deputati disciplina solo il procedimento per la designazione dei quattro membri del Consiglio Generale corrispondenti al primo dei gruppi menzionati. Tale regolamentazione si trova all’articolo 204 e ad essa rinvia l’articolo 112 della Legge Organica sul Potere Giudiziario.
Non esiste tuttavia una previsione regolamentare esplicita sul procedimento per la elezione dei sei consiglieri corrispondenti al secondo gruppo, che ha però un fondamento regolamentare in ragione di quanto disposto all’articolo 205, quando dispone che il sistema stabilito all’articolo 204 sarà applicabile nelle ipotesi in cui una norma di legge preveda la proposta, la accettazione o la nomina di persone da parte di una maggioranza qualificata di membri del Congresso dei Deputati.
Tenuto conto di ciò, il procedimento per la designazione dei sei consiglieri che devono essere eletti fra giudici e magistrati deve essere lo stesso di quello già previsto dal Regolamento all’articolo 204 per i consiglieri da eleggere fra avvocati ed altri giuristi di riconosciuta competenza, adattato al numero dei posti da coprire ed agli altri requisiti di legge.
Per precisare tali adattamenti e in virtù di quanto disposto all’articolo 32.2 del Regolamento del Congresso dei Deputati, con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, questa Presidenza dispone quanto segue:

Primo
La elezione dei dieci Consiglieri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario che spetta proporre al Congresso dei Deputati sarà effettuata dall’Assemblea della Camera in una stessa seduta.

Secondo
L’Assemblea procederà dapprima alla elezione, fra avvocati ed altri giuristi di riconosciuta competenza e con più di quindici anni di esercizio della loro professione, per formulare una proposta di nomina a S.M. il Re di quattro consiglieri, secondo quanto previsto all’articolo 204 del Regolamento della Camera.

Terzo
Decisa la proposta di designazione dei consiglieri indicati al numero precedente, l’Assemblea della Camera procederà alla elezione per formulare una proposta di nomina dei sei consiglieri che devono essere designati fra giudici e magistrati di tutti gli ordini giudiziari che si trovino in servizio attivo.
Ai fini propri di quest’ultima elezione, saranno applicabili le seguenti regole:
1. Ogni Gruppo parlamentare potrà proporre fino ad un massimo di sei candidati, potendo intervenire, per illustrare la sua proposta, per un tempo massimo di cinque minuti.
2. I Deputati potranno scrivere nella scheda fino a sei nomi.
3. Risulteranno eletti i sei candidati che ottengano più voti, sempre che ciascuno consegua, come minimo, tre quinti dei voti dei membri del Congresso.
4. Qualora nella prima votazione non si coprissero i sei posti con i requisiti a cui si riferisce il comma precedente, si effettueranno successive votazioni, nelle quali si ridurrà progressivamente il numero di candidati ad un numero non superiore al doppio dei posti che restino da coprire. In queste votazioni si potrà inserire nelle schede un numero di candidati uguale a quello dei posti da coprire. La Presidenza, se le circostanze lo consigliano, potrà sospendere la seduta per un termine sufficiente prima dell’inizio di tali votazioni.
5. Le possibili parità di voti, rilevanti ai fini della proposta, si dirimeranno in un’altra votazione fra coloro che avessero ottenuto un uguale numero di voti.

Quarto
Tenuto conto di quanto disposto all’articolo 112 della Legge Organica sul Potere Giudiziario, le proposte per l’elezione dei sei consiglieri a cui si riferisce il numero precedente non potranno comprendere i nomi dei membri del Consiglio uscente né di quanti prestino servizio negli organi tecnici del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.
Per comprovare l’adempimento di questo requisito e degli altri stabiliti dalla legge, la presentazione di proposte da parte dei Gruppi parlamentari per la rispettiva elezione dei quattro e dei sei Consiglieri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario avrà luogo con un anticipo minimo di ventiquattr’ore precedenti l’inizio delle votazioni, spettando all’Ufficio di Presidenza della Camera di vigilare sulla correttezza ed ammissibilità delle stesse.


40. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 25 maggio 2000, relativa all’intervento della Camera nella nomina di Autorità dello Stato

Il titolo XII del vigente Regolamento integra le disposizioni costituzionali sull’intervento della Camera nella proposta di designazione dei membri del Tribunale Costituzionale e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario così come nelle restanti ipotesi in cui la legge attribuisce al Congresso il potere di proporre, accettare o nominare direttamente persone ad occupare cariche pubbliche al servizio di alte istituzioni dello Stato. La disciplina in vigore tuttavia, considera essenzialmente la deliberazione e votazione da parte dell’Assemblea delle candidature proposte dai Gruppi parlamentari senza stabilire alcuna disciplina delle procedure precedenti al conseguimento del necessario accordo fra di essi.

In attesa di una disciplina definitiva di questa materia nel futuro Regolamento del Congresso, la presente Risoluzione ha lo scopo di introdurre un procedimento per l’esame preventivo delle candidature presentate dai Gruppi parlamentari per le cariche pubbliche la cui designazione spetta alla Camera.

A tal fine si crea un organo parlamentare di natura consultiva, composto da rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al quale compete di informare l’Assemblea circa l’idoneità delle persone proposte ad accedere alle diverse cariche, previa audizione personale davanti alla commissione, se lo si ritenga opportuno, degli stessi candidati.
Di conseguenza, in conformità a quanto disposto all’articolo 32.2 del Regolamento del Congresso dei Deputati, con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, questa Presidenza dispone quanto segue:

Primo
Le proposte di designazione di membri di Organi costituzionali così come le nomine di Autorità dello Stato che spetti al Congresso dei Deputati di effettuare, conformemente alla Costituzione ed alle leggi, saranno esaminate secondo il procedimento stabilito nel Titolo XII del Regolamento della Camera e quanto disposto nella presente Risoluzione.

Secondo
1. Quando il Congresso dei Deputati debba effettuare una proposta per la designazione di persone o procedere alla nomina diretta di queste l’Ufficio di Presidenza della Camera, di propria iniziativa o su istanza degli organi o istituzioni corrispondenti, deciderà l’apertura di un termine per la presentazione delle candidature.
2. Ogni Gruppo parlamentare potrà proporre, al massimo, tanti candidati per quanti sono i posti da designare o nominare da parte del Congresso.
3. Le candidature saranno presentate per iscritto al Protocollo generale della Camera accompagnate da un curriculum vitae di ogni candidato, nel quale saranno specificati i suoi meriti professionali e accademici e le altre circostanze che, ad avviso del Gruppo parlamentare proponente, evidenzino l’idoneità del candidato per il posto.
Parimenti, le candidature dovranno garantire, nella forma stabilita dall’Ufficio di Presidenza della Camera, l’adempimento da parte dei Candidati dei requisiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

Terzo
1. Decorso il termine per la presentazione di candidature l’Ufficio di Presidenza della Camera ne ordinerà la trasmissione alla Commissione consultiva per le nomine del Congresso dei Deputati.
2. La Commissione consultiva per le nomine è l’organo di consulenza della Camera in questa materia. Sarà composta dal Presidente del Congresso, che la presiederà, e dai portavoce dei Gruppi parlamentari, che potranno farsi rappresentare da altri Deputati del loro stesso Gruppo. Fungerà da Segretario della Commissione consultiva il Segretario Generale del Congresso.
La commissione consultiva per le nomine prenderà le sue decisioni secondo quanto disposto all’articolo 39.4 del Regolamento del Congresso.
3. La Commissione consultiva procederà all’esame delle candidature presentate. Se qualcuna di esse proponesse persone che non corrispondano ai requisiti oggettivi stabiliti nella Costituzione o nelle leggi sarà respinta. Di questa decisione sarà informato il Gruppo parlamentare proponente, che potrà presentare nuovi candidati, in sostituzione di quelli respinti, nel termine che a tal fine stabilisca l’Ufficio di Presidenza del Congresso.
4. Una volta comprovato l’adempimento dei requisiti oggettivi per la nomina, la Commissione consultiva, di propria iniziativa o su richiesta di un Gruppo parlamentare, potrà decidere l’audizione personale dei candidati davanti ad essa.
5. Durante l’audizione i membri della Commissione consultiva potranno richiedere al candidato chiarimenti su qualunque elemento riferito alla sua carriera professionale o accademica o sui suoi meriti personali.
La Presidenza vigilerà, in ogni caso, sui diritti della persona ascoltata e non ammetterà quelle domande che possano sminuire o mettere indebitamente in questione l’onore o il diritto alla riservatezza del candidato.
6. Le audizioni e le successive deliberazioni seguiranno il regime generale di pubblicità delle sedute delle commissioni della Camera previsto all’articolo 64.1 del Regolamento, salvo che la Commissione consultiva decida la loro effettuazione a porte chiuse.
7. Quei candidati che fossero invitati a presentarsi davanti alla Commissione consultiva e non lo facessero rimarranno esclusi durante il resto del procedimento.

Quarto
1. La Commissione consultiva per le nomine riferirà all’Assemblea la propria decisione sulla idoneità dei candidati ad accedere alle cariche da assegnare.
2. Qualora la Presidenza lo ritenesse opportuno, tenuto conto delle deliberazioni in seno alla Commissione e del tempo trascorso dall’inizio del procedimento, proporrà all’Ufficio di Presidenza l’apertura di successivi termini di presentazione di candidature. Le nuove candidature saranno esaminate conformemente a quanto stabilito per le prime.

Quinto
La deliberazione e votazione in Assemblea si effettuerà secondo quanto stabilito al Titolo XII del Regolamento della Camera.

Sesto
Quando in virtù di qualche disposizione di legge il Congresso dovesse manifestare il proprio accoglimento di proposte o ratificare la nomina di Autorità o cariche pubbliche e non fosse previsto nella legge un procedimento speciale a tal fine, saranno applicabili le norme stabilite nella presente Risoluzione per l’esame di candidature.

Settimo
La presente Risoluzione entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.