I procedimenti relativi alle nomine di competenza del Bundestag sono disciplinati da singole leggi federali i cui testi non sono compresi in questa pubblicazione. La versione in lingua originale di tali testi - ad eccezione della WbeauftrG - può essere reperita attraverso il link "Leggi online" (Gesetze online) nel sito ufficiale Internet del progetto "Moderno Stato - Moderna Amministrazione" ("Moderner Staat - Moderne Verwaltung") del Ministero federale della Giustizia (www.staat-modern.de). a. Metà dei membri del Tribunale costituzionale federale (art. 94.1 LF): Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BverfGG, § 6 (Il Bundestag procede indirettamente alla nomina attraverso una apposita commissione composta da dodici deputati (Wahlausschuss für die Richter des Bundesverfassungsgerichts) le cui decisioni sono adottate a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei membri, n.d.t.). b. Commissario del Bundestag alla difesa (art. 45 b LF): Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages (Gesetz zu Artikel 45b des Grundgesetzes - WbeauftrG) § 13 "Il Bundestag elegge il Commissario alla difesa a scrutinio segreto a maggioranza dei propri membri. Hanno diritto di proposta la Commissione difesa, le Frazioni ed un numero di deputati pari a quello richiesto dal Regolamento per la costituzione di una Frazione. Non ha luogo una discussione". Regolamento del Bundestag § 113 Elezione del Commissario alla difesa Lelezione del Commissario alla difesa si effettua a scrutinio segreto mediante schede (§ 49) c. Presidente e Vicepresidente della Corte dei conti federale (art. 114 LF) Bundesrechnugshofgesetz - BRHG, § 5. (Il Presidente ed il Vicepresidente della Corte dei conti federale sono eletti dal Bundestag e dal Bundesrat senza discussione su proposta del Governo federale. Il Bundestag procede alla votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei propri membri, n.d.t.). d. Garante federale per la tutela dei dati Bundesdatenschutzgesetz - BDSG, § 22. (Il Garante federale per la tutela dei dati è eletto dal Bundestag a maggioranza del numero dei propri membri previsto dalla legge, su proposta del Governo federale, n.d.t.). |