Discussioni - Mantenimento dell'ordine Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO IV
Delle Disposizioni generali di funzionamento

CAPITOLO OTTAVO
Della disciplina parlamentare

SEZIONE 1ª:
Delle sanzioni per il mancato adempimento
dei doveri dei Deputati

Articolo 99
1. Il Deputato potrà essere privato, per decisione dell’Ufficio di Presidenza, di alcuno o di tutti i diritti che gli riconoscono gli articoli da 6 a 9 del presente Regolamento, nelle seguenti ipotesi:
a. quando in forma reiterata e notoria manchi volontariamente di partecipare alle sedute dell’Assemblea o delle commissioni.
b. quando infranga il dovere di segreto stabilito all’articolo 16 del presente Regolamento. In tale ipotesi, l’Ufficio di Presidenza del Congresso, in considerazione della gravità della condotta o del danno causato per attentare alla sicurezza dello Stato, potrà direttamente proporre all’Assemblea l’adozione delle misure previste all’articolo 101 del presente Regolamento.
2. La decisione dell’Ufficio di Presidenza, che sarà motivata, indicherà l’estensione e la durata delle sanzioni, che potranno estendersi anche alla parte proporzionale della sovvenzione contemplata all’articolo 28 del presente Regolamento.

Articolo 100
Il divieto di partecipare ad una o due sedute e la immediata espulsione di un Deputato potranno essere imposte dal Presidente, nei termini stabiliti nel presente Regolamento.

Articolo 101
La sospensione temporanea dalla condizione di Deputato potrà essere decisa dall’Assemblea della Camera, per motivi di disciplina parlamentare, nelle seguenti ipotesi:
1. quando imposta e scontata la sanzione prevista all’articolo 99, il Deputato persista nel suo comportamento.
2. quando il Deputato porti armi nella sede parlamentare.
3. quando il Deputato, dopo essere stato espulso dall’aula delle sedute, si rifiuti di abbandonarla.
4. quando il Deputato contravvenga a quanto disposto all’articolo 17 del presente Regolamento.
• Le proposte formulate dall’Ufficio di Presidenza della Camera nelle prime tre ipotesi del comma precedente e dalla Commissione dello Status dei Deputati nella quarta, saranno sottoposte all’esame e alla decisione dell’Assemblea della Camera in seduta segreta. Nella discussione i Gruppi parlamentari potranno intervenire mediante i loro portavoce e la Camera delibererà senza ulteriori procedure.
• Qualora la causa della sanzione, a giudizio dell’Ufficio di Presidenza, potesse configurare un reato, la Presidenza trasmetterà copia degli atti all’organo giudiziario competente.


SEZIONE 2ª:
Dei richiami alla questione e all’ordine

Articolo 102
1. Gli oratori saranno richiamati alla questione ogni volta che se ne fossero discostati sia per digressioni estranee al punto di cui trattasi sia per tornare su quanto sia stato discusso o votato.
2. Il Presidente toglierà la parola all’oratore cui avesse dovuto fare un terzo richiamo alla questione durante lo stesso intervento.

Articolo 103
I Deputati e gli oratori saranno richiamati all’ordine:
1. quando proferiscano parole o rivolgano espressioni offensive al decoro della Camera o a suoi membri, delle Istituzioni dello Stato o di qualunque altra persona o ente.
2. quando nei loro discorsi non rispettino quanto stabilito per il buon andamento delle deliberazioni.
3. quando con interruzioni o in qualunque altro modo turbino l’ordine delle sedute.
4. quando, dopo che sia stata tolta la parola ad un oratore, pretendano di continuare a farne uso.

Articolo 104
1. Al Deputato e all’oratore che fosse stato richiamato all’ordine tre volte nella stessa seduta, avvertito la seconda volta delle conseguenze di un terzo richiamo, sarà tolta, se del caso, la parola e il Presidente, senza discussione, potrà imporgli la sanzione di non partecipare al resto della seduta.
2. Qualora il Deputato sanzionato non aderisca alla richiesta di abbandonare l’aula delle sedute, il Presidente adotterà le misure che reputi opportune per la esecuzione della espulsione. In questo caso, la Presidenza, senza pregiudizio a quanto stabilito all’articolo 101, potrà imporgli in aggiunta il divieto di partecipare alla seduta successiva.
3. Quando si verificasse l’ipotesi prevista al punto 1 dell’articolo precedente, il Presidente chiederà al Deputato o oratore di ritirare le offese proferite ed ordinerà che non risultino nel “Resoconto delle Sedute”. Il rifiuto a tale richiesta potrà dar luogo a successivi richiami all’ordine, con gli effetti previsti nei precedenti commi del presente articolo.


SEZIONE 3ª:
Dell’ordine all’interno della sede parlamentare

Articolo 105
Il Presidente nell’esercizio dei poteri di polizia cui si riferisce l’articolo 72.3 della Costituzione, vigilerà sul mantenimento dell’ordine nella sede del Congresso dei Deputati ed in tutte le sue dipendenze e a tal fine potrà adottare quante misure reputi opportune, compresa la denuncia di quanti turbino l’ordine.

Articolo 106
Chiunque nell’emiciclo parlamentare, in seduta o fuori di essa e che sia o non sia Deputato, susciti grave disordine con la propria condotta verbale o con le proprie azioni, sarà immediatamente espulso. Qualora si tratti di un Deputato, il Presidente lo sospenderà, inoltre, subito dalla sua condizione di Deputato per un termine fino ad un mese, senza pregiudizio a che la Camera, su proposta dell’Ufficio di Presidenza e secondo quanto previsto all’articolo 101, possa ampliare o aggravare la sanzione.

Articolo 107
1. Il Presidente vigilerà, nelle sedute pubbliche, sul mantenimento dell’ordine delle tribune.
2. Coloro che nelle tribune dessero segni di approvazione o disapprovazione, turbino l’ordine o manchino della debita compostezza, saranno immediatamente espulsi dal Palazzo su indicazione della Presidenza, con l’ordine, quando lo ritenga utile, che i Servizi di Sicurezza della Camera intraprendano le azioni opportune nel caso in cui gli atti compiuti possano configurare reato o infrazione.