>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo I - Organizzazione e funzionamento dellAssemblea Capitolo XIV - Disciplina e immunità Articolo 70 1 Le sanzioni disciplinari applicabili ai membri dellAssemblea sono: 1. il richiamo allordine; 2. il richiamo allordine con iscrizione nel processo verbale; 3. la censura; 4. la censura con temporanea esclusione. Articolo 71 1 Solo il Presidente richiama allordine. 2 Viene richiamato allordine ogni oratore che turbi tale ordine. 3 Ogni deputato che, non essendo autorizzato a parlare, si sia fatto richiamare allordine, riceve la parola per giustificarsi solo alla fine della seduta, a meno che il Presidente non decida diversamente. 4 Viene richiamato allordine con iscrizione nel processo verbale ogni deputato che, nella medesima seduta, sia incorso in un primo richiamo allordine. 5 Viene parimenti richiamato allordine con iscrizione nel processo verbale ogni deputato che abbia rivolto ad uno o più dei suoi colleghi ingiurie, provocazioni o minacce. 6 Il richiamo allordine con iscrizione nel processo verbale comporta di diritto la privazione, per un mese, di un quarto dellindennità parlamentare assegnata ai deputati. Articolo 72 1 La censura è pronunciata contro ogni deputato: 1° che, dopo un richiamo allordine con iscrizione nel processo verbale, non abbia aderito a quanto intimato dal Presidente; 2° che, in Assemblea, abbia provocato un tumulto. Articolo 73 1 La censura con temporanea esclusione dal Palazzo dellAssemblea è pronunciata contro ogni deputato: 1° che abbia resistito alla censura semplice o che abbia subito tale sanzione per due volte; 2° che, in seduta pubblica, abbia fatto ricorso alla violenza; 3° che si sia reso colpevole di oltraggio verso lAssemblea o verso il suo Presidente; 4° che si sia reso colpevole di ingiurie, provocazioni o minacce verso il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro, i membri del Governo e le assemblee previste dalla Costituzione. La censura con temporanea esclusione comporta linterdizione a prendere parte ai lavori dellAssemblea ed a ripresentarsi nel Palazzo dellAssemblea fino allo scadere del quindicesimo giorno di seduta successivo a quello in cui la sanzione è stata pronunciata. In caso di rifiuto del deputato di conformarsi allintimazione rivoltagli dal Presidente di uscire dallAssemblea, la seduta è sospesa. In questo caso, nonché nel caso in cui la censura con temporanea esclusione venga applicata per la seconda volta ad un deputato, lesclusione si estende a trenta giorni di seduta. Articolo 74 1 In caso di vie di fatto da parte di un membro dellAssemblea nei confronti di uno dei suoi colleghi, il Presidente può proporre allUfficio di Presidenza la sanzione della censura con temporanea esclusione. In mancanza della proposta del Presidente, essa può essere richiesta per iscritto allUfficio di Presidenza da un deputato. 2 Quando la censura con temporanea esclusione viene proposta, in tali condizioni, contro un deputato, il Presidente convoca lUfficio di Presidenza che ascolta questo deputato. LUfficio di Presidenza può applicare una delle sanzioni previste allarticolo 70. Il Presidente comunica al deputato la decisione dellUfficio di Presidenza. Se lUfficio di Presidenza conclude per la censura con temporanea esclusione, il deputato è accompagnato fino alla porta del Palazzo dal capo dei commessi. Articolo 75 1 La censura semplice e la censura con temporanea esclusione sono pronunciate dallAssemblea, per alzata e seduta e senza dibattito, su proposta del Presidente. 2 Il deputato contro il quale venga richiesta luna o laltra di tali sanzioni disciplinari ha sempre il diritto di essere ascoltato o di far ascoltare a suo nome uno dei suoi colleghi. Articolo 76 1 La censura semplice comporta, di diritto, la privazione per un mese della metà dellindennità assegnata al deputato. 2 La censura con temporanea esclusione comporta, di diritto, la privazione della metà dellindennità per due mesi. Articolo 77 1 Quando un deputato faccia in modo di paralizzare la libertà delle deliberazioni e delle votazioni dellAssemblea, e, dopo essersi abbandonato ad aggressioni contro uno o più dei suoi colleghi, rifiuti di ottemperare ai richiami allordine del Presidente, questi toglie la seduta e convoca lUfficio di Presidenza. 2 LUfficio di Presidenza può proporre allAssemblea di pronunciare la sanzione della censura con temporanea esclusione, la privazione della metà dellindennità parlamentare prevista dallarticolo precedente che in questo caso si estende a sei mesi. 3 Qualora nel corso delle sedute che hanno motivato tale sanzione, siano state commesse delle vie di fatto gravi, il Presidente ricorre immediatamente al procuratore generale. Articolo 77-1 1 La frode nelle votazioni, segnatamente per quanto riguarda il carattere personale del voto, comporta la privazione per un mese di un quarto dellindennità di cui allarticolo 76. In caso di recidiva durante la stessa sessione, tale durata è portata a sei mesi. 2 LUfficio di Presidenza decide circa lapplicazione del comma precedente su proposta dei segretari. Articolo 78 1 Qualora un fatto delittuoso venga commesso da un deputato allinterno del Palazzo mentre lAssemblea è in seduta, la deliberazione in corso è sospesa. 2 In corso di seduta, il Presidente porta il fatto a conoscenza dellAssemblea. 3 Qualora il fatto di cui al comma primo sia commesso durante una sospensione o dopo che la seduta sia stata tolta, il Presidente porta il fatto a conoscenza dellAssemblea alla ripresa della seduta o allinizio della seduta successiva. 4 Il deputato è ammesso a fornire spiegazioni, se lo richieda. Su ordine del Presidente, egli è tenuto a lasciare laula delle sedute ed è trattenuto nel Palazzo. 5 In caso di rea del deputato o di tumulto nellAssemblea, il Presidente toglie subito la seduta. 6 LUfficio di Presidenza informa immediatamente il procuratore generale che un delitto è appena stato commesso nel Palazzo dellAssemblea. >> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza Titolo I Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dellAssemblea Articolo 8 Ammissione del pubblico e sgombero delle gallerie e delle tribune Ad eccezione dei titolari di tessere regolarmente rilasciate a tal fine dal Presidente e del personale in servizio, nessuno può, sotto alcun pretesto, accedere allaula delle sedute. Il pubblico ammesso nelle tribune rimane seduto, visibile e in silenzio; può consultare i documenti parlamentari relativi al dibattito in corso e prendere appunti. Chiunque dia segni di approvazione o disapprovazione viene escluso immediatamente dagli addetti e dai commessi incaricati di mantenere lordine. Chiunque turbi i dibattiti può essere tradotto davanti alla competente autorità di polizia o di giustizia. Può inoltre vedersi vietato laccesso al Palazzo Borbone. Quando la seduta è tolta o quando viene sospesa, a fine mattinata o a fine pomeriggio, le gallerie e le tribune sono sgomberate. Lo stesso vale quando la seduta deve essere interrotta a causa di tumulto o turbativa. >> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari Art. 3. I presidenti delle assemblee parlamentari sono incaricati di vigilare sulla sicurezza interna ed esterna delle assemblee che presiedono. Essi possono, a tal fine, richiedere la forza armata e tutte le autorità il cui concorso reputino necessario. Tale richiesta può essere rivolta direttamente a tutti gli ufficiali e funzionari, che sono tenuti ad adempierla immediatamente sotto le pene previste dalla legge. I presidenti delle assemblee parlamentari possono delegare il loro diritto di richiesta ai questori o ad uno di essi. |