Diritti, doveri, status dei deputati Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO I
Dello Status dei Deputati

CAPITOLO PRIMO
Dei diritti dei Deputati

Articolo 6

1. I Deputati avranno il diritto di partecipare con diritto di voto alle sedute dell’Assemblea del Congresso ed a quelle delle commissioni di cui fanno parte. Potranno partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non fanno parte.
2. I Deputati avranno diritto di far parte di almeno una commissione e di esercitare i poteri e svolgere le funzioni che il presente Regolamento attribuisce loro.

Articolo 7
1. Per il migliore assolvimento delle proprie funzioni parlamentari, i Deputati, informandone preventivamente il rispettivo Gruppo Parlamentare, avranno la facoltà di ottenere dalle Amministrazioni Pubbliche i dati, relazioni o documenti in possesso di queste.
2. La richiesta verrà inoltrata, in ogni caso, tramite la Presidenza del Congresso e la Amministrazione destinataria dovrà fornire la documentazione richiesta o dichiarare al Presidente del Congresso, non oltre il termine di trenta giorni e al richiedente attraverso la forma di comunicazione che ritenga più appropriata, le ragioni fondate in diritto che lo impediscono.

Articolo 8
1. I Deputati percepiranno una indennità economica che consenta loro di assolvere efficacemente e degnamente la loro funzione.
2. Avranno parimenti diritto alle sovvenzioni, franchigie e rimborsi per spese indispensabili per l’assolvimento della loro funzione.
3. Tutte le somme percepite dai Deputati saranno soggette alle norme tributarie di carattere generale.
4. L’Ufficio di presidenza del Congresso fisserà ogni anno l’importo delle somme percepite dai Deputati e le loro categorie nell’ambito dei corrispondenti stanziamenti di bilancio.

Articolo 9
1. Passerà a carico del bilancio del Congresso il versamento dei contributi alla Previdenza Sociale e alle Casse Mutua di quei Deputati che, come conseguenza della assunzione del mandato parlamentare, cessino di prestare il servizio che giustificava la loro iscrizione o appartenenza a quelle.
2. Il Congresso dei Deputati potrà concludere con gli Enti gestori della Previdenza Sociale gli accordi necessari per l’applicazione di quanto disposto al comma precedente e per iscrivere, nelle forme previste, i Deputati
che lo desiderino e che in precedenza non erano iscritti alla Previdenza Sociale.
3. Quanto disposto al comma 1 si estenderà, nel caso di funzionari pubblici che a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare siano stati posti in aspettativa, ai contributi pensionistici.


CAPITOLO SECONDO
Delle prerogative parlamentari

Articolo 10
I Deputati godranno dell’inviolabilità, anche dopo la fine del loro mandato, per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 11
Durante il periodo del loro mandato, i Deputati godranno parimenti dell’immunità e potranno essere tratti in arresto solo in caso di flagranza di reato. Non potranno essere imputati né processati senza la previa autorizzazione del Congresso.

Articolo 12
Il Presidente del Congresso, una volta venuto a conoscenza della detenzione di un Deputato o di qualunque altra iniziativa giudiziaria o governativa che potesse ostacolare l’esercizio del suo mandato, adotterà immediatamente tutte le misure necessarie alla salvaguardia dei diritti e prerogative della Camera e dei suoi membri.

Articolo 13
1. Ricevuta un’istanza di richiesta della autorizzazione del Congresso cui si riferisce l’articolo 11, il Presidente, previa decisione adottata dall’Ufficio di Presidenza, la trasmetterà entro cinque giorni, alla Commissione dello Status dei Deputati. Non saranno ammesse le richieste di autorizzazione a procedere che non siano state inoltrate e documentate nella forma prescritta dalla vigente legislazione processuale.
2. La Commissione dovrà concludere il proprio lavoro nel termine massimo di trenta giorni dopo l’audizione dell’interessato. L’audizione potrà essere eseguita per iscritto nel termine stabilito dalla Commissione o oralmente davanti alla Commissione medesima.
3. Concluso il lavoro della Commissione, la questione, debitamente documentata, sarà sottoposta all’Assemblea nella prima riunione ordinaria della Camera.

Articolo 14
1. Entro otto giorni, a partire dalla decisione della Camera sulla concessione o il diniego della autorizzazione richiesta, il Presidente del Congresso ne darà comunicazione alla autorità giudiziaria, avvisandola dell’obbligo di comunicare alla Camera gli atti e sentenze emessi e che riguardino personalmente il Deputato.
2. La richiesta di autorizzazione a procedere si intenderà respinta se la Camera non si fosse pronunciata entro sessanta giorni durante la sessione a partire dal giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta.


CAPITOLO TERZO
Dei doveri dei Deputati

Articolo 15
I Deputati avranno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea del Congresso e a quelle delle Commissioni di cui fanno parte.

Articolo 16
I Deputati hanno l’obbligo di conformare la loro condotta al Regolamento e di rispettare l’ordine, la cortesia e la disciplina parlamentare, così come di non divulgare gli atti che, secondo quanto disposto dal Regolamento, possano avere eccezionalmente carattere segreto.

Articolo 17
I Deputati non potranno invocare o fare uso della loro condizione di parlamentari per l’esercizio di attività commerciale, industriale o professionale.

Articolo 18
I Deputati avranno l’obbligo di dichiarare i propri beni patrimoniali nei termini previsti dalla Legge organica sul sistema elettorale generale 2.

Articolo 19
1. I Deputati dovranno osservare in ogni momento le norme sulle incompatibilità stabilite nella Costituzione e nella Legge Elettorale.
2. La Commissione dello Status dei Deputati presenterà all’Assemblea le sue proposte sulla situazione di incompatibilità di ciascun Deputato entro i venti giorni successivi, a partire dalla piena assunzione da parte di questo della condizione di Deputato o dalla comunicazione, che obbligatoriamente dovrà intervenire, di qualunque modifica della dichiarazione formulata ai fini delle incompatibilità.
3. Dichiarata e notificata l’incompatibilità, il Deputato che vi sia incorso avrà otto giorni per optare fra il seggio e la carica incompatibile. Qualora non esercitasse l’opzione nel termine indicato, si intenderà che rinuncia al suo seggio.


CAPITOLO QUARTO
Dell’acquisto, sospensione e perdita della condizione di Deputato

Articolo 20
1. Il Deputato proclamato eletto acquisirà la piena condizione di Deputato al compimento congiunto dei seguenti requisiti:
1. Presentare alla Segreteria Generale la lettera credenziale inviata dal corrispondente organo della Amministrazione elettorale.
2. Effettuare la propria dichiarazione delle attività nei termini previsti nella Legge organica sul sistema elettorale generale.
3. Prestare, nella prima seduta dell’Assemblea a cui partecipi, la promessa o giuramento di rispettare la Costituzione.
2. I diritti e prerogative avranno effetto dal momento stesso in cui il Deputato venga proclamato eletto. Nondimeno, celebrate tre sedute plenarie senza che il Deputato acquisisca tale condizione, conformemente al comma precedente, non avrà diritti né prerogative fino a quando detta condizione si produca.

Articolo 21
1. Il Deputato sarà sospeso dai suoi diritti e doveri parlamentari:
1. Nei casi in cui ciò sia previsto, in applicazione delle norme di disciplina parlamentare stabilite nel presente Regolamento.
2. Quando, dopo la concessione da parte della Camera dell’autorizzazione oggetto di una richiesta di autorizzazione a procedere ed emanata l’ordinanza di rinvio a giudizio, si trovi in condizione di carcerazione preventiva e per la durata di questa.
2. Il Deputato sarà sospeso dai suoi diritti, prerogative e doveri parlamentari quando una sentenza di condanna passata in giudicato lo comporti o quando la sua esecuzione implichi l’impossibilità di esercitare la funzione parlamentare.

Articolo 22
Il Deputato perderà la sua condizione di deputato per le seguenti cause:
1. Per decisione giudiziale passata in giudicato che annulli l’elezione o la proclamazione del Deputato.
2. Per decesso o interdizione del Deputato, dichiarata con decisione giudiziale passata in giudicato.
3. Per estinzione del mandato, allo scadere del termine o allo scioglimento della Camera, senza pregiudizio alla proroga nelle proprie funzioni dei membri, titolari e supplenti, della Deputazione Permanente, fino alla costituzione della nuova Camera.
4. Per rinunzia del Deputato davanti all’Ufficio di Presidenza del Congresso.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

18. Risoluzione della Presidenza, del 30 novembre 1989, sulla forma in cui si deve prestare il giuramento o promessa di rispettare la Costituzione previsto agli articoli 4 e 20 del Regolamento della Camera

In conformità a quanto disposto all’articolo 97 del Regolamento della Camera, si ordina la pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali” della Risoluzione della Presidenza del Congresso, sulla forma in cui si deve prestare il giuramento o promessa di rispettare la Costituzione previsto agli articoli 4 e 20 del Regolamento della Camera.

Gli articoli 4 e 20 del Regolamento del Congresso dei Deputati prevedono che i Deputati proclamati eletti dovranno prestare, nella prima seduta dell’Assemblea a cui partecipano, il giuramento o promessa di rispettare la Costituzione.
L’accesso all’esercizio degli incarichi e funzioni pubbliche richiede nel nostro ordinamento, secondo quanto stabilito da una lunga tradizione e dalle norme vigenti, che l’atto solenne di rispetto della Costituzione si compia con una formula rituale, semplice, inequivocabile ed uguale per tutti. Così si rileva, ad esempio, per i funzionari pubblici, all’articolo 1 del Regio Decreto n. 707/1979, del 5 aprile 1979, quando dispone quanto segue “All’atto di prendere possesso di incarichi o funzioni pubbliche nell’Amministrazione chi debba conferirle formulerà al designato la seguente domanda ‘Giurate o promettete sulla vostra coscienza ed onore di adempiere fedelmente gli obblighi dell’incarico … con lealtà al Re e di osservare e far osservare la Costituzione come norma fondamentale dello Stato?’. A questa domanda verrà risposto da parte di chi debba prendere possesso con una semplice affermazione”.
Nell’ambito del Potere Giudiziario, l’articolo 318.1 della Legge Organica n. 6/1985, del 1 luglio 1985, sul Potere Giudiziario, stabilisce quanto segue: “I membri della carriera giudiziaria presteranno, prima di assumere le funzioni nella prima sede di destinazione, il seguente giuramento o promessa: ‘Giuro (o prometto) di osservare e far osservare fedelmente e in ogni tempo la Costituzione e il resto dell’ordinamento giuridico, lealtà alla Corona, di amministrare giustizia giusta ed imparziale e di compiere i miei doveri giudiziari davanti a tutti’”.
Analogamente, secondo quanto disposto all’articolo 21 della Legge Organica n. 2/1979, del 3 ottobre 1979, sul Tribunale costituzionale: “Il Presidente e gli altri Magistrati del Tribunale costituzionale presteranno, nell’assumere l’incarico davanti al Re, il seguente giuramento o promessa: ‘Giuro (o prometto) di osservare e far osservare fedelmente e in ogni tempo la Costituzione spagnola, lealtà alla Corona e di compiere i miei doveri come Magistrato costituzionale’”.
Nell’ambito parlamentare, il Regolamento del Senato stabilisce, al suo articolo 11, la seguente formula: “Giurate o promettete di rispettare la Costituzione?”. A questa domanda si dovrà rispondere con l’espressione: “Si, giuro” o “Si, prometto”. Questa è stata, ugualmente, nel Congresso dei Deputati, la formula richiesta per tale atto, avallata dal carattere normativo dell’uso parlamentare ripetuto ed indiscusso.
Nel processo di razionalizzazione normativa seguito dalla Camera, è ora necessario integrare al Regolamento, mediante l’approvazione di una Risoluzione della Presidenza, la formula esclusiva e solenne finora mantenuta, che i signori Deputati dovranno pronunciare per acquisire la piena condizione di deputati e la cui mancata pronuncia comporterà gli effetti previsti al paragrafo secondo dell’articolo 20 del Regolamento.
Con questo proposito, ed in virtù di quanto disposto all’articolo 32.2 del Regolamento del Congresso, con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, questa Presidenza dispone quanto segue:

Primo
La promessa o giuramento di rispetto della Costituzione prevista agli articoli 4 e 20 del Regolamento del Congresso dei Deputati si effettuerà nel modo seguente:
Il Presidente domanderà al Deputato che debba prestarlo: “Giurate o promettete di rispettare la Costituzione?”. A tale domanda verrà risposto mediante l’espressione “Sì, giuro” o “Sì, prometto”.

Secondo
La presente Risoluzione entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


22. Decisione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso dei Deputati, del 29 maggio 1990, sull’esame delle iniziative a cui si riferisce la decisione adottata dall’Assemblea del Congresso nella seduta del 13 febbraio 1990 sull’attribuzione alla Commissione dello Status dei Deputati di poteri di inchiesta su questioni di interesse pubblico connesse al clientelismo

L’Ufficio di Presidenza della Camera, nella sua riunione odierna, ha approvato la Decisione con cui si stabilisce il procedimento per l’esame delle iniziative a cui si riferisce la decisione adottata dall’Assemblea del Congresso dei Deputati nella sua seduta del 13 febbraio 1990.
In esecuzione di detta decisione, si ordina la pubblicazione in conformità a quanto disposto all’articolo 97 del Regolamento della Camera.

L’Assemblea del Congresso dei Deputati, nella sua seduta del 13 febbraio 1990 ed in occasione della discussione della mozione presentata dal Gruppo Parlamentare del CDS, a seguito della sua interpellanza urgente su misure di politica generale da adottare da parte del Governo per indagare su questioni di interesse pubblico connesse con il clientelismo, ha adottato la seguente decisione:
“Si decide di attribuire alla Commissione dello Status dei Deputati, avvalendosi di quanto stabiliscono gli articoli 17 e 48 del Regolamento della Camera, la conoscenza e l’indagine dei fatti, atti e comportamenti
in cui i Deputati possano incorrere nell’esercizio di responsabilità po-
litica e che possano configurare uso interessato o indebito della loro condizione.
L’Ufficio di Presidenza del Congresso stabilirà il procedimento per l’esame di dette iniziative, che potranno essere formulate su istanza di un Gruppo parlamentare o dello stesso Deputato o Deputati interessati da una informazione che metta in dubbio l’onestà del loro agire”.
In esecuzione di detta decisione, l’Ufficio di Presidenza della Camera, nella sua riunione odierna, ha approvato il seguente procedimento per l’esame di dette iniziative:
1. Spetta alla Commissione dello Status dei Deputati la conoscenza e l’indagine dei fatti, atti e comportamenti in cui i Deputati possano incorrere nell’esercizio di responsabilità politica e che possano configurare uso interessato o indebito della loro condizione nei termini dell’articolo 17 del Regolamento.
2. L’iniziativa spetta ad un Gruppo parlamentare o al Deputato o Deputati interessati da una informazione che metta in dubbio l’onestà del loro agire.
3. La comunicazione scritta in cui si esercita l’iniziativa sarà indirizzata all’Ufficio di Presidenza del Congresso che procederà ad ammetterla all’esame sempre che sussistano i seguenti requisiti:

a. Che sia stata presentata dai soggetti legittimati conformemente al comma precedente.

b. Che si richieda l’indagine di fatti imputati ad uno o più Deputati.

c. Che l’iniziativa contenga una relazione circostanziata e precisa di fatti che possano implicare invocazione o uso della condizione di parlamentare da parte di un Deputato per l’esercizio di attività commerciale, industriale o professionale, o si alleghino informazioni contenenti tale relazione circostanziata.

4. La Commissione dello Status dei Deputati potrà elaborare un piano di lavoro per conoscere di tali iniziative e richiedere la presenza, attraverso la Presidenza del Congresso, di qualunque persona per essere ascoltata, nei termini stabiliti dalla Legge Organica n. 5/1984, del 24 maggio 1984, sull’audizione davanti alle Commissioni di inchiesta del Congresso e del Senato o di entrambe le Camere.
5. La Commissione dello Status dei Deputati potrà, nell’esercizio delle funzioni oggetto della presente decisione, esercitare i poteri previsti dall’articolo 44.1 del Regolamento, così come richiedere al Deputato o Deputati interessati di presentarsi davanti ad essa e tutta la collaborazione che risulti necessaria per l’adempimento dei suoi compiti.
6. I Deputati che si considerino interessati dall’esame delle iniziative che rientrano nell’ambito della presente decisione avranno diritto a presentarsi davanti alla Commissione dello Status dei Deputati ed a richiedere la testimonianza davanti ad essa di altre persone, conformemente a quanto previsto al comma 4.
7. Le conclusioni della Commissione dello Status dei Deputati dovranno tradursi in una relazione, che sarà presentata all’Ufficio di Presidenza del Congresso dei Deputati, insieme alle relazioni di minoranza presentate dai Gruppi parlamentari entro le 48 ore successive all’approvazione dello stesso, per la sua discussione da parte dell’Assemblea della Camera. Prima di redigere la proposta di relazione, si renderanno noti gli atti al Deputato interessato affinché formuli osservazioni entro un ter-
mine minimo di cinque giorni. Per l’esame della relazione in Assemblea, il Presidente del Congresso, sentita la Giunta dei Portavoce, ha il potere di regolare la discussione, concedere la parola e fissare i tempi degli interventi.
8. Gli atti della Commissione dello Status dei Deputati posti in essere ai sensi di queste norme si conformeranno alle comuni regole di procedura osservate in detta Commissione senza altre particolarità se non quelle risultanti dai commi precedenti.
9. In conformità a quanto stabilito agli articoli 63.2 e 64.3 del Regolamento, saranno segrete le sedute ed i lavori della Commissione dello Status dei Deputati e dell’Assemblea della Camera nelle materie oggetto della presente decisione.
10. Le conclusioni approvate dall’Assemblea della Camera, che non saranno vincolanti per i Tribunali né riguarderanno le decisioni giudiziali, saranno pubblicate nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, senza pregiudizio a che l’Ufficio di Presidenza del Congresso comunichi le stesse alla Procura Generale per l’esercizio, quando ricorrano i presupposti, delle azioni opportune.
11. La presente decisione entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


31. Decisione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, in riunione congiunta del 18 dicembre 1995, in materia di Registro di Interessi

Si ordina la pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Sezione Cortes Generali, della decisione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, in riunione congiunta del 18 dicembre 1995, in materia di Registro di Interessi.

L’articolo 160 della Legge Organica sul Sistema elettorale generale dispone che i Deputati e i Senatori formuleranno le rispettive dichiarazioni delle loro attività e dei loro beni patrimoniali “conformemente ai modelli che approveranno gli Uffici di Presidenza di entrambe le Camere, in riunione congiunta”.
Dichiarazioni che dovranno essere iscritte in un Registro di Interessi “istituito in ciascuna delle Camere alle dirette dipendenze dei loro rispettivi Presidenti” e che avrà carattere pubblico ad eccezione di quanto si riferisce a beni patrimoniali.
Per adempiere tale precetto ed unificare in un regime comune le prassi che vengono sviluppandosi in entrambe le Camere, gli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 18 dicembre 1995, hanno approvato, per la prossima legislatura, la seguente Decisione in materia di Registro di Interessi.
1. Le dichiarazioni di attività e di beni che i Deputati e i Senatori devono formulare al momento dell’acquisizione ed a quello della perdita della loro condizione di parlamentari, così come al variare delle loro situazioni, si conformeranno ai rispettivi modelli che si accludono come allegato alla presente Decisione.
2. Il Registro di Interessi istituito in ciascuna delle Camere dipenderà esclusivamente dal suo Presidente, senza pregiudizio a che la sua gestione amministrativa venga compiuta dagli organi competenti della rispettiva Segreteria Generale.
3. La pubblicità del Registro di Interessi di ogni Camera, dalla quale, conformemente alle Legge Organica sul Sistema elettorale generale, resta escluso quanto riferito a beni patrimoniali, sarà effettuata mediante l’esibizione all’interessato delle dichiarazioni di attività di cui si tratti e delle corrispondenti decisioni plenarie, subordinatamente alle seguenti regole:
a. Spetta all’Ufficio di Presidenza di ogni Camera l’autorizzazione, in ogni caso, al rispettivo Segretario Generale per consentire l’accesso al Registro di Interessi a chi, mediante motivata istanza scritta di richiesta, accrediti il proprio interesse.
b. Una volta decisa l’autorizzazione da parte dell’Ufficio di Presidenza, la pubblicità del Registro sarà effettuata mediante l’esibizione all’interessato, in presenza del funzionario competente, di fotocopia autenticata della dichiarazione o dichiarazioni a cui si riferisca l’autorizzazione, insieme alla decisione o decisioni plenarie intervenute in relazione ad esse. Riguardo a detti documenti potranno essere presi appunti, senza che sia possibile fotocopiare o richiedere certificazioni.
c. In nessun caso potrà essere autorizzata l’esibizione di dichiarazioni di attività riguardo alle quali non sia stata ancora adottata una decisione dell’Assemblea della Camera né esibire le dichiarazioni separatamente dalle corrispondenti decisioni plenarie.
4. Sono prive di efficacia le decisioni degli Uffici di Presidenza di entrambe le Camere emesse su questa materia, in riunione congiunta o in modo separato, precedentemente alla presente Decisione.