Diritti, doveri, status dei deputati Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo II - Ammissione dei deputati. -
Annullamento di operazioni elettorali. - Vacanze di seggi

Articolo 2
All’apertura della prima seduta della legislatura, il decano per età annuncia all’Assemblea la comunicazione del nome delle persone elette che gli è stata fatta dal Governo. Ne ordina l’immediata affissione e la pubblicazione di seguito al resoconto integrale della seduta.

Articolo 3
La comunicazione dei ricorsi in contestazione di elezione e delle decisioni di rigetto di tali contestazioni emesse dal Consiglio costituzionale è fatta dal decano per età o dal Presidente, nelle condizioni stabilite all’articolo 2, all’apertura della prima seduta successiva al loro ricevimento.

Articolo 4
1 La comunicazione delle decisioni del Consiglio costituzionale che comportino sia riforma della proclamazione fatta dalla commissione di verifica e proclamazione del candidato che sia stato regolarmente eletto, sia annullamento di una elezione contestata, è fatta all’apertura della prima seduta che segue il ricevimento della loro notifica e comprende l’indicazione delle circoscrizioni interessate e dei nomi degli eletti invalidati.
2 Nel caso di riforma, il nome del candidato proclamato eletto è annunciato subito dopo la comunicazione della decisione.
3 Qualora una decisione di annullamento emessa dal Consiglio costituzionale venga notificata al Presidente quando l’Assemblea non tiene seduta, questi ne prende atto con un avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale e ne informa l’Assemblea alla prima seduta successiva.
4 Le stesse disposizioni sono applicabili in caso di decadenza o di dimissione d’ufficio constatata dal Consiglio costituzionale.

Articolo 5
In caso di annullamento di operazioni elettorali, ogni iniziativa che provenga dal deputato la cui elezione è stata annullata viene considerata nulla, a meno che non venga fatta propria nello stato in cui si trova da un membro dell’Assemblea nazionale entro un termine di otto giorni interi a partire dalla comunicazione dell’annullamento all’Assemblea o dall’inserzione dell’avviso di cui all’articolo 4, comma 3.

Articolo 6
1 Ogni deputato può dimettersi dalle proprie funzioni sia, qualora la sua elezione non sia stata contestata, allo scadere del termine di dieci giorni previsto per la presentazione dei ricorsi in contestazione, sia, qualora la sua elezione sia stata contestata, dopo la notifica della decisione di rigetto emessa dal Consiglio costituzionale.
2 Le dimissioni sono inviate per iscritto al Presidente, che ne informa l’Assemblea nella seduta immediatamente successiva e le notifica al Governo.
3 Quando l’Assemblea non tiene seduta, il Presidente prende atto delle dimissioni con un avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 7
1 Il Presidente informa l’Assemblea, dal momento in cui ne abbia conoscenza, delle vacanze di seggi sopravvenute per una delle cause elencate all’articolo L.O. 176 del Codice elettorale. All’occorrenza, notifica al Governo il nome dei deputati il cui seggio è divenuto vacante e ad esso richiede comunicazione del nome delle persone elette in sostituzione.
2 Il nome dei nuovi deputati proclamati eletti in applicazione di detto articolo è annunciato all’Assemblea nazionale all’apertura della prima seduta successiva alla comunicazione che ne è fatta dal Governo.
3 Lo stesso vale per i nomi dei deputati eletti a seguito di elezioni parziali.
4 Quando l’Assemblea non tiene seduta, il Presidente prende atto della comunicazione del nome dei nuovi eletti nelle condizioni previste all’articolo 4, comma 3.


Capitolo XIV - Disciplina e immunità

Articolo 79
1 Indipendentemente dai casi previsti dall’articolo L.O. 150 e sanzionati dall’articolo L.O. 1518 del codice elettorale, è fatto divieto ad ogni deputato, a pena delle sanzioni disciplinari previste agli articoli da 70 a 76, di eccepire o lasciar utilizzare la propria qualifica in imprese di carattere finanziario, industriale o commerciale o nell’esercizio delle professioni liberali o di altro genere e, in generale, di utilizzare il proprio titolo per motivi diversi dall’esercizio del proprio mandato.
2 È ad essi parimenti vietato, a pena delle medesime sanzioni, di aderire ad una associazione o ad un gruppo di difesa di interessi privati, locali o professionali o di sottoscrivere riguardo a questi impegni concernenti la propria attività parlamentare, quando tale adesione o tali impegni implichino l’accettazione di un mandato imperativo.

Articolo 80
1 È costituita all’inizio della legislatura ed ogni anno successivo, ad eccezione di quello che precede il rinnovo dell’Assemblea, all’inizio della sessione ordinaria, una commissione di quindici membri titolari e di quindici membri supplenti, incaricata dell’esame delle richieste di sospensione della detenzione, delle misure privative o restrittive della libertà o dell’azione penale nei confronti di un deputato. Le nomine hanno luogo cercando di riprodurre la configurazione politica dell’Assemblea nazionale e, in mancanza di accordo fra i presidenti dei gruppi su di una lista di candidati, a rappresentanza proporzionale dei gruppi, secondo la procedura prevista all’articolo 25. Un supplente è associato a ciascun titolare. Egli non può sostituirlo che per l’intero esame di una richiesta.
2 Le disposizioni del capitolo X concernenti la procedura relativa ai lavori delle commissioni sono applicabili alla commissione costituita in applicazione del presente articolo.
3 La commissione deve ascoltare l’autore o il primo firmatario della richiesta e il deputato interessato o il collega che egli abbia incaricato di rappresentarlo. Qualora il deputato interessato sia detenuto, essa può farlo ascoltare personalmente da uno o più dei suoi membri a tal fine delegati.
4 Fatte salve le disposizioni del comma successivo, le richieste sono iscritte d’ufficio dalla Conferenza dei Presidenti, dal momento della distribuzione della relazione della commissione, all’ordine del giorno della prima seduta riservata per priorità dall’articolo 48, comma 2, della Costituzione 9 alle interrogazioni dei membri del Parlamento ed alle risposte del Governo, di seguito a dette interrogazioni e risposte. Qualora la relazione non sia stata distribuita entro un termine di venti giorni di sessione a partire dalla presentazione della richiesta, la questione può essere iscritta d’ufficio dalla Conferenza dei Presidenti all’ordine del giorno della prima seduta riservata per priorità dall’articolo 48, comma 2, della Costituzione alle interrogazioni dei membri del Parlamento ed alle risposte del Governo, di seguito a dette interrogazioni e risposte.
5 Conformemente all’ultimo comma dell’articolo 26 della Costituzione 10, l’Assemblea si riunisce di pieno diritto per una seduta supplementare per esaminare una richiesta di sospensione di detenzione, di misure privative o restrittive della libertà o di azione penale; questa seduta non può tenersi oltre una settimana dopo la distribuzione della relazione o, se la commissione non abbia distribuito la sua relazione, oltre quattro settimane dalla presentazione della richiesta.
6 La discussione in seduta pubblica verte sulle conclusioni della commissione formulate in una proposta di risoluzione. Se la commissione non presenta delle conclusioni, la discussione verte sulla richiesta di cui l’Assemblea è investita. Una mozione di rinvio alla commissione può essere presentata e discussa nelle condizioni previste all’articolo 91. In caso di rigetto delle conclusioni della commissione favorevoli al rigetto della richiesta, questa si considera come accolta.
7 L’Assemblea decide nel merito dopo un dibattito al quale possono partecipare solo il relatore della commissione, il Governo, il deputato interessato o un membro dell’Assemblea che lo rappresenti, un oratore a favore ed uno contro. La richiesta di rinvio in commissione, prevista al comma precedente, è posta ai voti dopo che sia stato ascoltato il relatore. In caso di rigetto, l’Assemblea passa ad ascoltare gli oratori previsti al presente comma.
8 Investita di una richiesta di sospensione dell’azione penale nei confronti di un deputato detenuto o soggetto a misure privative o restrittive della libertà, l’Assemblea può solo decidere la sospensione della detenzione o di tutte o parte delle misure in questione. Sono ammissibili solo gli emendamenti presentati a tal fine. L’articolo 100 è applicabile alla loro discussione.
In caso di rigetto di una richiesta, non può essere presentata nel corso della sessione alcuna nuova richiesta concernente gli stessi fatti.


DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 162
1 L’indennità di funzione istituita dall’articolo 2 dell’ordinanza n. 58-1210 del 13 dicembre 1958 recante legge organica relativa all’indennità dei membri del Parlamento è pagabile mensilmente, sulla sua base annuale, non tenuto conto della durata delle sessioni, a tutti i deputati che prendano parte regolarmente ai lavori dell’Assemblea.
2 I deputati possono giustificarsi per non poter assistere ad una determinata seduta. Le richieste devono essere oggetto di una dichiarazione scritta, motivata e indirizzata al Presidente.
3 Tenuto conto dei casi in cui sia stata conferita la delega di voto, conformemente alla predetta ordinanza n. 58-1066 del 7 novembre 1958, delle votazioni sulle mozioni di sfiducia e delle giustificazioni presentate in applicazione del comma precedente, il fatto di aver preso parte, durante una sessione, a meno di due terzi delle votazioni a scrutinio palese cui si sia proceduto in applicazione del quarto comma (punto 3°) dell’articolo 65 o dell’articolo 65-1, comporta una trattenuta di un terzo dell’indennità di funzione per una durata pari a quella della sessione; qualora lo stesso deputato abbia preso parte a meno della metà delle votazioni, tale trattenuta è raddoppiata.

Articolo 163
1 Dei distintivi sono portati dai deputati, quando sono in missione, nelle cerimonie pubbliche ed in tutte le circostanze in cui debbano rendere nota la loro qualifica.
2 La natura di tali distintivi è determinata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

Articolo 164
1 Viene predisposta, all’inizio di ogni legislatura, a cura del Segretariato generale dell’Assemblea nazionale, una raccolta dei testi autentici dei programmi ed impegni elettorali dei deputati proclamati eletti a seguito delle elezioni generali.
2 Nel caso in cui si presentasse qualche difficoltà nella realizzazione della raccolta, ne sarà investito l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea nazionale.


>> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza

Articolo 9
Aula delle sedute
L’uso, a fini personali, di apparecchiature informatiche o di telefonia nonché di mezzi di comunicazione elettronica è, salvo autorizzazione espressa dell’Ufficio di Presidenza o del presidente di seduta, vietato all’interno dell’emiciclo.

Articolo 10
Giustificazioni
Le giustificazioni previste dagli articoli 42 e 162, comma 2, del Regolamento risultano dalla dichiarazione scritta fatta dall’interessato, che si trovi in uno dei casi di cui all’ordinanza n. 58-1066 del 7 novembre 1958 recante legge organica che autorizza eccezionalmente i parlamentari a delegare il loro diritto di voto o nel caso di impedimento insormontabile previsto al suddetto articolo 42. Le disposizioni relative alla durata delle deleghe di voto sono applicabili alla durata delle giustificazioni.
Le contestazioni in materia sono esaminante dall’ufficio di presidenza della commissione, se si tratti dell’applicazione dell’articolo 42, o dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea se si tratti dell’applicazione dell’articolo 162, comma 2.

Articolo 16
Applicazione dell’articolo 26 della Costituzione
Le richieste presentate in applicazione dell’articolo 26, comma 2, della Costituzione sono inviate al Presidente dell’Assemblea che ne investe l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea nazionale, le cui decisioni sono preparate da una delegazione designata al suo interno.
Esse devono essere formulate dai procuratori generali interessati che precisano le misure di arresto o le misure privative o restrittive della libertà di cui viene sollecitata l’autorizzazione.
Le richieste dei procuratori generali sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea dal Guardasigilli, ministro della giustizia.
Le richieste di sospensione di procedimento giudiziario, di detenzione o di misure privative o restrittive delle libertà presentate in applicazione dell’articolo 26, comma 3, della Costituzione sono stampate sotto la forma di proposta di risoluzione, distribuite e rinviate alla commissione istituita all’articolo 80 del Regolamento.
Le decisioni dell’Ufficio di Presidenza sono notificate al Guardasigilli e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le decisioni dell’Assemblea in materia di sospensione di procedimento giudiziario, di detenzione o di misure privative o restrittive delle libertà sono notificate al Primo ministro.


>> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari

Art. 9. - I due primi commi dell’articolo 41 della legge del 29 luglio 1881 sono modificati come segue:
“Non daranno apertura ad alcuna azione i discorsi tenuti in seno all’Assemblea nazionale o al Senato così come le relazioni o qualunque altro documento stampato per ordine di una di queste due assemblee.
Non darà luogo ad alcuna azione il resoconto delle sedute pubbliche delle assemblee di cui al comma precedente fatto in buona fede nei
giornali.”

Art. 9 bis - L’arresto o qualunque altra misura privativa o restrittiva della libertà suscettibile di essere decisa nei confronti di un membro del Parlamento è oggetto, a pena di nullità, di una richiesta di autorizzazione formulata dal procuratore generale presso la corte d’appello competente e trasmessa dal Guardasigilli, ministro della giustizia, al presidente dell’assemblea interessata. Tale richiesta indica precisamente le misure previste così come i motivi invocati.
L’autorizzazione data dall’Ufficio di Presidenza dell’assemblea interessata vale solo per i fatti menzionati nella richiesta prevista al comma primo.

Art. 10. - In tempo di pace, i membri dell’Assemblea nazionale e del Senato non possono svolgere alcun servizio militare durante le sessioni se ciò non sia per loro proprio consenso.
I membri dell’Assemblea nazionale e del Senato che svolgano un servizio militare non possono partecipare alle deliberazioni dell’assemblea alla quale appartengono né, se non per delega, alle votazioni di tale assemblea.

Art. 11. - I membri dell’Assemblea nazionale e del Senato restano in carica nella mobilitazione o nel caso di aggressione manifesta che metta il paese nella necessità di provvedere alla propria difesa o nei casi previsti dalla carta delle Nazioni Unite o in periodo di tensione esterna. I parlamentari appartenenti alla disponibilità o alla prima riserva sono tuttavia tenuti a seguire integralmente gli obblighi della loro classe di mobilitazione.
I parlamentari soggetti o meno ad obblighi militari che non appartengano né alla disponibilità né alla prima riserva potranno richiedere di essere mobilitati o impiegati in una unità combattente o in un servizio della zona di combattimento senza essere tenuti a dare le proprie dimissioni da deputato o da senatore.
Spetta, se del caso, a ciascuna assemblea di fissare le condizioni di esercizio del mandato dei parlamentari di cui ai due commi precedenti, fatte salve le disposizioni dell’ordinanza n. 58-1066 del 7 novembre 1958 recante legge organica che autorizza eccezionalmente i parlamentari a delegare il loro diritto di voto.

Art. 12. - I membri delle assemblee parlamentari non possono essere nominati o promossi nell’ordine nazionale della Legion d’onore né ricevere la medaglia militare o qualunque altra decorazione, salvo per fatti di guerra o azioni di particolare valore assimilabili a fatti di guerra.