>> Regolamento di procedura del Bundestag V. I membri del Bundestag § 13 Diritti e doveri dei membri del Bundestag (1) Nei discorsi, nelle azioni, nelle votazioni e nelle elezioni ciascun membro del Bundestag segue la propria convinzione e la propria coscienza. (2) I membri del Bundestag sono tenuti a partecipare ai lavori del Bundestag. Per ciascun giorno di seduta viene redatta una lista delle presenze cui i membri del Bundestag devono iscriversi. Le conseguenze della mancata iscrizione e della mancata partecipazione ai lavori sono stabilite in base alla legge sullo status dei membri del Bundestag. Articolo 38, comma 1, LF (1) I deputati del Bundestag sono eletti a suffragio universale, diretto, libero, eguale e segreto. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati o istruzioni e sono soggetti solo alla loro coscienza. § 14 Congedo Il congedo è autorizzato dal Presidente. Non è ammesso il congedo a tempo indeterminato. § 15 Contestazione e perdita dello status di membro del Bundestag I diritti di un membro del Bundestag di cui sia stata contestata lelezione sono regolati in base alle disposizioni della legge sulla verifica delle elezioni. In base alla stessa legge si giudica anche la perdita dello status di membro del Bundestag. § 16 Esame e consegna di atti (1) I membri del Bundestag sono autorizzati a prendere visione di tutti gli atti conservati presso il Bundestag o presso una Commissione; i lavori del Bundestag o delle sue Commissioni, dei Presidenti o dei Relatori, non possono per questo essere ostacolati. Lesame di documenti personali o contabili depositati presso il Bundestag e riguardanti un suo membro è consentito solo al diretto interessato. Qualora altri membri del Bundestag, quali relatori o presidenti di commissione, o personalità esterne alla Camera desiderino prendere visione di tali documenti, ciò può essere ammesso solo previa autorizzazione del Presidente e del diretto interessato. Gli atti del Bundestag che riguardino personalmente un membro del Bundestag possono essere sempre consultati. (2) Per la utilizzazione al di fuori del Parlamento federale gli atti sono consegnati solo ai Presidenti o ai Relatori delle Commissioni per il loro lavoro. (3) Eccezioni possono essere autorizzate dal Presidente. (4) Per le questioni riservate valgono le disposizioni del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag (§ 17). § 17 Regolamento sulla tutela del segreto Il Bundestag approva un Regolamento sulla tutela del segreto che forma parte integrante del presente Regolamento. Esso regola la trattazione di tutte le questioni che devono essere tutelate attraverso misure specifiche contro la divulgazione a persone non autorizzate. § 18 Norme di comportamento Le norme di comportamento approvate dal Bundestag ai sensi del § 44 a della legge sullo status dei membri del Bundestag (Abgeordnetengesetz) formano parte integrante del presente Regolamento. VIII. Proposte e loro trattazione § 107 Questioni relative allimmunità (1) Richieste su questioni relative allimmunità devono essere direttamente assegnate dal Presidente del Bundestag alla Commissione per la verifica delle votazioni, limmunità ed il Regolamento. (2) Questa deve stabilire i principi per la trattazione delle richieste di rimozione dellimmunità dei membri del Bundestag (Allegato 6, n.d.t.) ed in base ad essi formulare la propria raccomandazione al Bundestag nei singoli casi. (3) La discussione su di una raccomandazione non è legata ad un termine. Essa deve aver inizio non prima del terzo giorno dalla distribuzione della proposta (§ 75, comma 1, lettera h). Qualora la raccomandazione non sia stata distribuita se ne da lettura. (4) Prima della costituzione della Commissione per la verifica delle votazioni, limmunità ed il Regolamento, il Presidente del Bundestag può presentare direttamente allAssemblea una raccomandazione su questioni relative allimmunità. Articolo 46 LF (1) Un deputato non può essere mai perseguito, in sede giurisdizionale o disciplinare, per il proprio voto o per una opinione che abbia espresso nel Bundestag od in una delle sue commissioni o altrimenti essere chiamato a rispondere al di fuori del Bundestag. Ciò non vale per le ingiurie diffamatorie. (2) Solo con lautorizzazione del Bundestag un deputato può essere chiamato a rispondere o essere arrestato a causa di una azione per la quale è prevista una sanzione, salvo che venga fermato nellatto di commettere un delitto o nel corso del giorno successivo. (3) Lautorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per ogni altra limitazione della libertà personale di un deputato o per lavvio di un procedimento contro un deputato in base allarticolo 18. (4) Ogni procedimento penale ed ogni procedimento in base allarticolo 18 contro un deputato, ogni arresto ed ogni altra limitazione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag. XII. Deroghe ed interpretazione del presente Regolamento § 128 Diritti della Commissione per la verifica delle votazioni, limmunità ed il Regolamento La Commissione per la verifica delle votazioni, limmunità ed il Regolamento può discutere le questioni che rientrano nellambito delle sue competenze e sottoporre raccomandazioni al Bundestag (§ 75, comma 1, lettera h). >> Allegati Allegato 6 Decisione del Bundestag riguardante la rimozione dellimmunità dei membri del Bundestag 1. Il Bundestag autorizza per la durata della presente legislatura la conduzione di inchieste nei confronti di membri del Bundestag per reati penalmente perseguibili, salvo che si tratti di ingiurie (§§ 185, 186, 187 a. comma 1 c.p.) a carattere politico. Linchiesta può essere avviata nel singolo caso non prima di 48 ore dallarrivo della comunicazione presso il Presidente del Bundestag. [Prima dellavvio di una inchiesta deve essere data comunicazione al Presidente del Bundestag e, se non ostino motivi investigativi, al membro del Bundestag interessato; qualora non si effettui una comunicazione al membro del Bundestag, il Presidente deve esserne informato con lindicazione dei motivi. È fatto salvo il diritto del Bundestag di richiedere la sospensione del procedimento (articolo 46, comma 4 della Legge Fondamentale).] 2. Tale autorizzazione non comprende: a) il rinvio a giudizio per un reato penalmente perseguibile e la richiesta di emanazione di un decreto penale o di altro provvedimento penale, b) nel procedimento in base alla Legge sulle contravvenzioni, lindicazione del tribunale che in relazione al fatto può anche essere emessa una sentenza in base ad una legge penale (§ 81, comma 1, periodo 2 della Legge sulle contravvenzioni) c) misure di limitazione o privazione della libertà nel corso dellinchiesta d) la prosecuzione di una inchiesta di cui il Bundestag nella precedente legislatura abbia richiesto la sospensione in base allarticolo 46, comma 4, della Legge Fondamentale. 3. Per la semplificazione del procedimento la Commissione per la verifica delle votazioni, limmunità ed il Regolamento è incaricata, in caso di reati riguardanti la circolazione stradale, di assumere una decisione preliminare sullautorizzazione nei casi di cui al numero 2. Lo stesso vale per i reati penalmente perseguibili che, a giudizio della Commissione per la verifica delle votazioni, limmunità ed il Regolamento, siano da trattare come questioni di minore rilevanza. Lautorizzazione a procedere in base al § 194, comma 4 c.p. per vilipendio del Bundestag può essere conferita per via di decisione preliminare. Qualora allinizio di una legislatura debba essere autorizzata la prosecuzione di un procedimento penale nei confronti di un membro del Bundestag riguardo al quale il precedente Bundestag abbia già autorizzato la effettuazione di tale procedimento penale, si può procedere per via di decisione preliminare. 4. La esecuzione di una pena detentiva o di una detenzione per mancato pagamento di sanzione pecuniaria (§§ 96, 97 della Legge sulle contravvenzioni) necessitano dellautorizzazione del Bundestag. Per la semplificazione del procedimento la Commissione per la verifica delle votazioni, limmunità ed il Regolamento è incaricata di assumere una decisione preliminare sulla autorizzazione alla esecuzione, in caso di pene detentive solo se non sia comminata una pena superiore a tre mesi o, nel caso di cumulo di pene (§§ 53, 55 c.p., § 460 c.p.p.), se nessuna delle singole pene superi i tre mesi. 5. Qualora sia autorizzata lesecuzione di una perquisizione o di un sequestro disposti nei confronti di un membro del Bundestag, il Presidente del Bundestag è incaricato di collegare lautorizzazione alla richiesta che durante lesecuzione della misura coercitiva siano presenti un altro membro del Bundestag e nel caso in cui lesecuzione debba aver luogo nei locali del Bundestag un ulteriore rappresentante del Presidente; il Presidente nomina il membro del Bundestag in accordo con il Presidente della Frazione cui appartiene il membro del Bundestag nei cui confronti è autorizzata lesecuzione della misura coercitiva. 6. La Commissione per la verifica delle votazioni, limmunità ed il Regolamento può accogliere per via di decisione preliminare la richiesta del Bundestag di sospensione di un procedimento in base allarticolo 46, comma 4 della Legge Fondamentale. 7. In caso di decisioni preliminari, quanto deciso dalla Commissione per la verifica delle votazioni, limmunità ed il Regolamento viene comunicato per iscritto al Bundestag attraverso il Presidente, senza essere inserito allordine del giorno. Tali decisioni valgono come decisioni del Bundestag se non siano state sollevate per iscritto obiezioni presso il Presidente entro sette giorni dalla comunicazione. |