Diritti, doveri, status dei deputati Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

V. I membri del Bundestag

§ 13 Diritti e doveri dei membri del Bundestag
(1) Nei discorsi, nelle azioni, nelle votazioni e nelle elezioni ciascun membro del Bundestag segue la propria convinzione e la propria coscienza.

(2) I membri del Bundestag sono tenuti a partecipare ai lavori del Bundestag. Per ciascun giorno di seduta viene redatta una lista delle presenze cui i membri del Bundestag devono iscriversi. Le conseguenze della mancata iscrizione e della mancata partecipazione ai lavori sono stabilite in base alla legge sullo status dei membri del Bundestag.

Articolo 38, comma 1, LF
(1) I deputati del Bundestag sono eletti a suffragio universale, diretto, libero, eguale e segreto. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non
sono vincolati da mandati o istruzioni e sono soggetti solo alla loro
coscienza.

§ 14 Congedo
Il congedo è autorizzato dal Presidente. Non è ammesso il congedo a tempo indeterminato.

§ 15 Contestazione e perdita dello status di membro del Bundestag
I diritti di un membro del Bundestag di cui sia stata contestata l’elezione sono regolati in base alle disposizioni della legge sulla verifica delle elezioni. In base alla stessa legge si giudica anche la perdita dello status di membro del Bundestag.

§ 16 Esame e consegna di atti
(1) I membri del Bundestag sono autorizzati a prendere visione di tutti gli atti conservati presso il Bundestag o presso una Commissione; i lavori del Bundestag o delle sue Commissioni, dei Presidenti o dei Relatori, non possono per questo essere ostacolati. L’esame di documenti personali o contabili depositati presso il Bundestag e riguardanti un suo membro è consentito solo al diretto interessato. Qualora altri membri del Bundestag, quali relatori o presidenti di commissione, o personalità esterne alla Camera desiderino prendere visione di tali documenti, ciò può essere ammesso solo previa autorizzazione del Presidente e del diretto interessato. Gli atti del Bundestag che riguardino personalmente un membro del Bundestag possono essere sempre consultati.

(2) Per la utilizzazione al di fuori del Parlamento federale gli atti sono consegnati solo ai Presidenti o ai Relatori delle Commissioni per il loro lavoro.

(3) Eccezioni possono essere autorizzate dal Presidente.

(4) Per le questioni riservate valgono le disposizioni del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag (§ 17).

§ 17 Regolamento sulla tutela del segreto
Il Bundestag approva un Regolamento sulla tutela del segreto che forma parte integrante del presente Regolamento. Esso regola la trattazione di tutte le questioni che devono essere tutelate attraverso misure specifiche contro la divulgazione a persone non autorizzate.

§ 18 Norme di comportamento
Le norme di comportamento approvate dal Bundestag ai sensi del § 44 a della legge sullo status dei membri del Bundestag (Abgeordnetengesetz) formano parte integrante del presente Regolamento.


VIII. Proposte e loro trattazione

§ 107 Questioni relative all’immunità
(1) Richieste su questioni relative all’immunità devono essere direttamente assegnate dal Presidente del Bundestag alla Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento.

(2) Questa deve stabilire i principi per la trattazione delle richieste di rimozione dell’immunità dei membri del Bundestag (Allegato 6, n.d.t.) ed in base ad essi formulare la propria raccomandazione al Bundestag nei singoli casi.

(3) La discussione su di una raccomandazione non è legata ad un termine. Essa deve aver inizio non prima del terzo giorno dalla distribuzione della proposta (§ 75, comma 1, lettera h). Qualora la raccomandazione non sia stata distribuita se ne da lettura.

(4) Prima della costituzione della Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento, il Presidente del Bundestag può presentare direttamente all’Assemblea una raccomandazione su questioni relative all’immunità.

Articolo 46 LF
(1) Un deputato non può essere mai perseguito, in sede giurisdizionale o disciplinare, per il proprio voto o per una opinione che abbia espresso nel Bundestag od in una delle sue commissioni o altrimenti essere chiamato a rispondere al di fuori del Bundestag. Ciò non vale per le ingiurie diffamatorie.

(2) Solo con l’autorizzazione del Bundestag un deputato può essere chiamato a rispondere o essere arrestato a causa di una azione per la quale è prevista una sanzione, salvo che venga fermato nell’atto di commettere un delitto o nel corso del giorno successivo.

(3) L’autorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per ogni altra limitazione della libertà personale di un deputato o per l’avvio di un procedimento contro un deputato in base all’articolo 18.

(4) Ogni procedimento penale ed ogni procedimento in base all’articolo 18 contro un deputato, ogni arresto ed ogni altra limitazione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.


XII. Deroghe ed interpretazione del presente Regolamento

§ 128 Diritti della Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento
La Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento può discutere le questioni che rientrano nell’ambito delle sue competenze e sottoporre raccomandazioni al Bundestag (§ 75, comma 1, lettera h).


>> Allegati

Allegato 6
Decisione del Bundestag riguardante la rimozione dell’immunità dei membri del Bundestag

1. Il Bundestag autorizza per la durata della presente legislatura la conduzione di inchieste nei confronti di membri del Bundestag per reati penalmente perseguibili, salvo che si tratti di ingiurie (§§ 185, 186, 187 a. comma 1 c.p.) a carattere politico.
L’inchiesta può essere avviata nel singolo caso non prima di 48 ore dall’arrivo della comunicazione presso il Presidente del Bundestag.
[Prima dell’avvio di una inchiesta deve essere data comunicazione al Presidente del Bundestag e, se non ostino motivi investigativi, al membro del Bundestag interessato; qualora non si effettui una comunicazione al membro del Bundestag, il Presidente deve esserne informato con l’indicazione dei motivi. È fatto salvo il diritto del Bundestag di richiedere la sospensione del procedimento (articolo 46, comma 4 della Legge Fondamentale).]

2. Tale autorizzazione non comprende:
a) il rinvio a giudizio per un reato penalmente perseguibile e la richiesta di emanazione di un decreto penale o di altro provvedimento penale,
b) nel procedimento in base alla Legge sulle contravvenzioni, l’indicazione del tribunale che in relazione al fatto può anche essere emessa una sentenza in base ad una legge penale (§ 81, comma 1, periodo 2 della Legge sulle contravvenzioni)
c) misure di limitazione o privazione della libertà nel corso dell’inchiesta
d) la prosecuzione di una inchiesta di cui il Bundestag nella precedente legislatura abbia richiesto la sospensione in base all’articolo 46, comma 4, della Legge Fondamentale.

3. Per la semplificazione del procedimento la Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento è incaricata, in caso di reati riguardanti la circolazione stradale, di assumere una decisione preliminare sull’autorizzazione nei casi di cui al numero 2.
Lo stesso vale per i reati penalmente perseguibili che, a giudizio della Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento, siano da trattare come questioni di minore rilevanza.
L’autorizzazione a procedere in base al § 194, comma 4 c.p. per
vilipendio del Bundestag può essere conferita per via di decisione preliminare.
Qualora all’inizio di una legislatura debba essere autorizzata la prosecuzione di un procedimento penale nei confronti di un membro del Bundestag riguardo al quale il precedente Bundestag abbia già autorizzato la effettuazione di tale procedimento penale, si può procedere per via di decisione preliminare.

4. La esecuzione di una pena detentiva o di una detenzione per mancato pagamento di sanzione pecuniaria (§§ 96, 97 della Legge sulle contravvenzioni) necessitano dell’autorizzazione del Bundestag. Per la semplificazione del procedimento la Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento è incaricata di assumere una decisione preliminare sulla autorizzazione alla esecuzione, in caso di pene detentive solo se non sia comminata una pena superiore a tre mesi o, nel caso di cumulo di pene (§§ 53, 55 c.p., § 460 c.p.p.), se nessuna delle singole pene superi i tre mesi.

5. Qualora sia autorizzata l’esecuzione di una perquisizione o di un sequestro disposti nei confronti di un membro del Bundestag, il Presidente del Bundestag è incaricato di collegare l’autorizzazione alla richiesta che durante l’esecuzione della misura coercitiva siano presenti un altro membro del Bundestag e – nel caso in cui l’esecuzione debba aver luogo nei locali del Bundestag – un ulteriore rappresentante del Presidente; il Presidente nomina il membro del Bundestag in accordo con il Presidente della Frazione cui appartiene il membro del Bundestag nei cui confronti è autorizzata l’esecuzione della misura coercitiva.

6. La Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento può accogliere per via di decisione preliminare la richiesta del Bundestag di sospensione di un procedimento in base all’articolo 46, comma 4 della Legge Fondamentale.

7. In caso di decisioni preliminari, quanto deciso dalla Commissione per la verifica delle votazioni, l’immunità ed il Regolamento viene comunicato per iscritto al Bundestag attraverso il Presidente, senza essere inserito all’ordine del giorno. Tali decisioni valgono come decisioni del Bundestag se non siano state sollevate per iscritto obiezioni presso il Presidente entro sette giorni dalla comunicazione.