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Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Sedute del Venerdì. Sedute della Camera
11. - (1) La Camera si riunirà i Venerdì alle 9.30 e procederà inizialmente all’attività di interesse privato ed all’esame di petizioni e mozioni per la presentazione di documenti da parte del Governo.

( …)

(4) Alle 11.00 lo Speaker può interrompere i lavori al fine di consentire lo svolgimento di interrogazioni che abbiano a suo avviso carattere di urgenza e riguardino materie di rilevanza pubblica o l’organizzazione dei lavori (nota 10), dichiarazioni che debbano essere fatte da Ministri o chiarimenti personali che debbano essere espressi da Membri.

(5) Se la Camera alle 11.00 è riunita in sede di commissione, in una circostanza in cui sia stata resa nota l’intenzione dello Speaker di consentire tali interrogazioni, dichiarazioni o chiarimenti, il Presidente lascerà il seggio della presidenza senza porre alcuna questione, e riferirà che la commissione ha proceduto nei lavori e chiederà l’autorizzazione a riunirsi ancora.

( …).

Preavvisi di interrogazioni etc. (nota 20)
Tempo per lo svolgimento di interrogazioni.

21. - (1) Le interrogazioni saranno svolte il Lunedì, il Martedì, il Mercoledì e il Giovedì, dopo che si sia deliberato sull’attività di interesse privato e sulle mozioni per la presentazione alla Camera di documenti da parte del Governo.

(2) Nessuna interrogazione sarà svolta dopo le 15.30 salvo quelle che non compaiono nell’ordine del giorno ma che a giudizio dello Speaker abbiano carattere urgente e riguardino o questioni di rilevanza pubblica o l’organizzazione dei lavori.

(3) Le interrogazioni per cui si richieda risposta scritta in un giorno in cui non vi sia seduta della Camera a causa della prosecuzione della seduta precedente si intenderanno come interrogazioni per cui si richiede risposta scritta nel successivo giorno di seduta e compariranno nell’ordine del giorno per quel giorno.


Preavvisi di interrogazioni, mozioni ed emendamenti.


22. - (1) I preavvisi di interrogazioni saranno presentati dai Membri per iscritto al Table Office.

(2) Un preavviso di una interrogazione, o di un emendamento ad una mozione iscritta all’ordine del giorno ma per il cui esame non sia stata fissata alcuna data (nota 21), o di aggiunta di un nome a sostegno di tale mozione o emendamento, che sia presentato dopo le 22.30 sarà trattato a tutti gli effetti come se fosse un preavviso consegnato dopo la fine della seduta della Camera.

(3) Un Membro indicherà nel preavviso di qualunque interrogazione se questa sia a risposta orale o scritta e potrà indicare una data per la risposta ad una interrogazione a risposta scritta in conformità al paragrafo (4) del presente order.

(4) Laddove un Membro abbia indicato che una interrogazione è a risposta scritta per un giorno specifico, il Ministro provvederà che una risposta venga data al Membro alla data per cui è stato dato preavviso, a condizione che i termini di preavviso per tali interrogazioni saranno gli stessi prescritti nel presente order per le interrogazioni a risposta orale.

(5) Il preavviso di una interrogazione a risposta orale non può essere presentato in un giorno anteriore a dieci giorni di seduta prima del giorno della risposta, a condizione che, laddove il primo giorno utile coincida con un Venerdì, il primo giorno in cui tale preavviso può essere presentato sarà invece il precedente giorno di seduta.

(6) Il preavviso di una interrogazione a risposta orale deve comparire al più tardi sul foglio dei preavvisi distribuito due giorni (esclusi Sabato e Domenica) prima di quello in cui è richiesta una risposta.

(7) Nel caso in cui venga proposto che la Camera si aggiorni per un periodo inferiore a quattro giorni, qualunque giorno (diverso da Sabato o Domenica) durante tale periodo sarà computato come giorno di seduta ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo (5) del presente order.

(8) Qualora venga proposto che la Camera debba aggiornarsi per un periodo superiore a tre giorni, lo Speaker provvederà che venga stampato e distribuito con il fascicolo d’archivio un memorandum in deroga alle disposizioni dei paragrafi (5) e (6) del presente order, a condizione che ciascun giorno indicato come il primo giorno utile per la presentazione del preavviso di una interrogazione a risposta orale dovrà per quanto possibile cadere nello stesso giorno della settimana rispetto a quello in cui l’interrogazione deve avere risposta; ed indicando anche l’ultimo giorno utile per la presentazione del preavviso di interrogazioni per cui si richieda risposta orale in uno dei primi due giorni di seduta successivi a quell’aggiornamento, a condizione che ciascuno di tali giorni non dovrà essere meno di due giorni prima (esclusi Sabato e Domenica) del giorno per la risposta.


Commissioni permanenti (nota 30)
Gran Commissione Scozzese (interrogazioni a risposta orale). 94. - (1) Preavvisi di interrogazioni a risposta orale nella Gran Commissione Scozzese da parte di ministri dello Scottish Office (nota 32) o di law officer scozzesi in un giorno specificato in un order approvato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), possono essere dati dai membri della commissione al Table Office.

(2) Preavvisi di interrogazioni dati ai sensi del presente order recheranno una indicazione che esse sono a risposta orale nella Gran Commissione Scozzese.

(3) Non più di un preavviso di una interrogazione può essere dato ai sensi del presente order da parte di qualunque membro della commissione per ciascun giorno specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), per lo svolgimento di interrogazioni.

(4) In qualunque giorno così specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), si procederà allo svolgimento di interrogazioni all’inizio della seduta; nessuna interrogazione sarà svolta oltre tre quarti d’ora dopo l’inizio dei relativi lavori; e le risposte ad interrogazioni non raggiunte nella trattazione saranno stampate con il resoconto ufficiale delle discussioni della commissione per quel giorno.

(5) Preavvisi di interrogazioni ai sensi del presente order possono essere dati dieci giorni di seduta prima di quello in cui si desidera una risposta salvo laddove diversamente disposto da un memorandum ai sensi del paragrafo (8) dello Standing Order n. 22 (Preavvisi di interrogazioni, mozioni ed emendamenti):

A condizione che quando venga proposto che la Camera si aggiorni per un periodo non inferiore a quattro giorni, qualunque giorno durante quel periodo (diverso da un Sabato o una Domenica) sarà calcolato come giorno di seduta ai fini del computo effettuato ai sensi del presente paragrafo.

Commissioni permanenti
Gran Commissione Gallese (interrogazioni a risposta orale).

103. - (1) Preavvisi di interrogazioni a risposta orale nella Gran Commissione Gallese da parte di ministri del Welsh Office (nota 34) in un giorno specificato in un order approvato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute)), possono essere dati dai membri della commissione al Table Office.

(2) Preavvisi di interrogazioni dati ai sensi del presente order recheranno una indicazione che esse sono a risposta orale nella Gran Commissione Gallese.

(3) Non più di un preavviso di una interrogazione può essere dato ai sensi del presente order da parte di qualunque membro della commissione per ciascun giorno specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute)), per lo svolgimento di interrogazioni.

(4) In qualunque giorno così specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute)), si procederà allo svolgimento di interrogazioni all’inizio della seduta; nessuna interrogazione sarà svolta oltre mezz’ora dopo l’inizio dei relativi lavori; e le risposte ad interrogazioni non raggiunte nella trattazione saranno stampate con il resoconto ufficiale delle discussioni della commissione per quel giorno.

(5) Preavvisi di interrogazioni ai sensi del presente order possono essere dati dieci giorni di seduta prima di quello in cui si desidera una risposta salvo laddove diversamente disposto da un memorandum ai sensi del paragrafo (8) dello Standing Order n. 22 (Preavvisi di interrogazioni, mozioni ed emendamenti):

A condizione che quando venga proposto che la Camera si aggiorni per un periodo non inferiore a quattro giorni, qualunque giorno durante quel periodo (diverso da un Sabato o una Domenica) sarà calcolato come giorno di seduta ai fini del computo effettuato ai sensi del presente paragrafo.


Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (interrogazioni a risposta orale).


110. - (1) Preavvisi di interrogazioni a risposta orale nella Gran Commissione per l’Irlanda del Nord da parte di ministri del Northern Ireland Office (nota 35) in un giorno specificato in un order approvato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute)), possono essere dati dai membri della commissione al Table Office.

(2) Preavvisi di interrogazioni dati ai sensi del presente order recheranno una indicazione che esse sono a risposta orale nella Gran Commissione per l’Irlanda del Nord.

(3) Non più di un preavviso di una interrogazione può essere dato ai sensi del presente order da parte di qualunque membro della commissione per ciascun giorno specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute)), per lo svolgimento di interrogazioni.

(4) In qualunque giorno così specificato ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute)), si procederà allo svolgimento di interrogazioni all’inizio della seduta; nessuna interrogazione sarà svolta oltre mezz’ora dopo l’inizio dei relativi lavori; e le risposte ad interrogazioni non raggiunte nella trattazione saranno stampate con il resoconto ufficiale delle discussioni della commissione per quel giorno.

(5) Preavvisi di interrogazioni ai sensi del presente order possono essere dati dieci giorni di seduta prima di quello in cui si desidera una risposta, salvo laddove diversamente disposto da un memorandum ai sensi del paragrafo (8) dello Standing Order n. 22 (Preavvisi di interrogazioni, mozioni ed emendamenti):

A condizione che quando venga proposto che la Camera si aggiorni per un periodo non inferiore a quattro giorni, qualunque giorno durante quel periodo (diverso da un Sabato o una Domenica) sarà calcolato come giorno di seduta ai fini del computo effettuato ai sensi del presente paragrafo.


APPENDICE
Risoluzioni relative a materie sub judice
Risoluzione del 23 luglio 1963

Deciso, Che, fatta sempre salva la discrezionalità della Presidenza ed il diritto della Camera di legiferare su qualunque materia,

(1) le materie in attesa o in corso di giudizio in tutte le corti che esercitino una giurisdizione penale e nelle corti marziali non debbano essere oggetto di riferimenti

(a) in alcuna Mozione (compresa la Mozione per l’autorizzazione a presentare un progetto di legge), o

(b) nella discussione, o

(c) in qualunque interrogazione ad un Ministro, compresa una domanda supplementare;

(2) le materie in attesa o in corso di giudizio in una corte civile non debbano essere oggetto di riferimenti

(a) in alcuna Mozione (compresa la Mozione per l’autorizzazione a presentare un progetto di legge), o

(b) nella discussione, o

(c) in qualunque interrogazione ad un Ministro, compresa una domanda supplementare dal momento in cui il caso sia sia stato predisposto per il giudizio o sia stato altrimenti portato innanzi alla corte, come ad esempio mediante comunicazione di istanza per una ingiunzione; tali materie possono costituire oggetto di riferimenti prima di tale data a meno che la Presidenza non ritenga sussistere un pericolo reale e sostanziale di pregiudizio alla definizione del caso in sede giurisdizionale.

(3) I paragrafi (1) e (2) della presente Risoluzione debbano avere efficacia

(a) nel caso di un giudizio penale in sede di court of law (nota 43), comprese le corti marziali, da momento in cui il procedimento venga avviato mediante formulazione di un’accusa;

(b) nel caso di un giudizio civile in sede di court of law, dal momento in cui il caso sia stato predisposto per il giudizio o sia stato altrimenti portato innanzi alla corte, come ad esempio mediante comunicazione di istanza per una ingiunzione;

(c) nel caso di qualunque organo giurisdizionale cui la Camera abbia espressamente rinviato una questione specifica per decidere e riferire, dal momento in cui la Risoluzione della Camera venga approvata.

(4) I paragrafi (1) e (2) della presente Risoluzione debbano cessare di avere efficacia

(a) nel caso di court of law, quando il verdetto e la sentenza siano stati emessi o il giudizio espresso, ma riacquistino efficacia nel caso in cui venga data comunicazione di ricorso in appello, fino a che questo non sia stato deciso;

(b) nel caso di corti marziali, quando la sentenza della corte sia stata confermata e promulgata, ma riacquistino efficacia nel caso in cui il condannato rivolga petizione al Consiglio dell’Esercito, al Consiglio dell’Aeronautica o al Collegio dell’Ammiragliato;

(c) nel caso di qualunque organo giurisdizionale cui la Camera abbia espressamente rinviato una questione specifica per decidere e riferire, non appena la relazione venga presentata alla Camera.


Risoluzione del 28 giugno 1972

Deciso, Che

(1) nonostante la Risoluzione del 23 luglio 1963 e fatta salva la discrezionalità della Presidenza, può essere fatto riferimento in Interrogazioni, Mozioni o nella discussione a materie in attesa o in corso di giudizio in tutte le corti civili, compresa la Corte Nazionale per le Relazioni Industriali, nella misura in cui tali materie riguardino decisioni ministeriali contro cui non è ammesso ricorso giurisdizionale eccetto che per errore o dolo, o si riferiscano a questioni di rilevanza nazionale, quali l’economia nazionale, l’ordine pubblico o aspetti di vitale importanza;

(2) nell’esercizio della propria discrezionalità, la Presidenza non debba consentire riferimenti a tali materie qualora sembri sussistere un pericolo reale e sostanziale di pregiudizio ai lavori; e debba avere riguardo alle considerazioni esposte nei paragrafi da 25 a 28 del Quarto Rapporto della Select Committee sulla Procedura.

Risoluzione approvata dalla Camera il 25 ottobre 1999, concernente le interrogazioni ai Ministri


Deciso, Che, fatta sempre salva la discrezionalità della Presidenza ed in aggiunta alle norme previste in materia di forma e contenuto delle interrogazioni, queste non possono essere presentate su materie per cui la competenza è stata trasferita dalla legislazione al Parlamento Scozzese o all’Assemblea nazionale per il Galles a meno che l’interrogazione:

(a) chieda informazioni che il Governo del Regno Unito ha potere di richiedere all’esecutivo cui la competenza è stata trasferita;

(b) riguardi materie che:

(i) sono comprese in proposte di carattere legislativo presentate o da presentare al Parlamento del Regno Unito,

(ii) riguardano l’attuazione di un’intesa o altro atto di collegamento fra il Governo del Regno Unito e l’esecutivo cui la competenza è stata trasferita, o

(iii) sono oggetto di ufficiale interessamento di Ministri del Regno Unito, o

(c) solleciti un intervento da parte di Ministri del Regno Unito in settori



Nota 12
Order Book


Attualmente l’Order Book è un fascicolo disponibile per ogni giorno di seduta in cui sono indicate le interrogazioni per cui è stata richiesta una risposta scritta per quel giorno (Parte I) e le interrogazioni a risposta orale e scritta presentate per giorni futuri (Parte II). I punti all’ordine del giorno di interesse del Governo ed i preavvisi di mozioni del Governo per giorni futuri a cui si riferisce questo paragrafo sono attualmente riportati nella sezione dell’Order Paper denominata “Future business” (vd. precedente nota 6) ed il riferimento in questione è da considerarsi superato.