Si tratta delle c.d. private notice question, interrogazioni a preavviso privato, così denominate in quanto al momento della loro presentazione, linterrogante comunica di aver già trasmesso al Ministro un preavviso privato relativo allinterrogazione. Per questo particolare tipo di interrogazioni, la cui presentazione deve essere autorizzata dallo Speaker in quanto non formalmente riportare nellOrder Paper, valgono le stesse regole convenzionali relative alle interrogazioni ordinarie, salvo due particolarità: in primo luogo, la richiesta di autorizzazione per una interrogazione di tal genere va presentata direttamente presso lufficio dello Speaker entro le ore 12.00 (se Venerdì, entro le ore 10.00) del giorno stesso in cui si intende rivolgerla al Ministro competente. Largomento deve riguardare una notizia o un fatto del giorno in precedenza ignoto o per il quale non vi sia stata una precedente occasione per proporre una interrogazione urgente. Qualunque valutazione in merito allurgenza ed alla rilevanza della materia è rimessa alla assoluta discrezionalità dello Speaker che tuttavia, tradizionalmente, non rende mai pubblicamente note le ragioni per cui ha ritenuto di dover concedere o meno lautorizzazione; in secondo luogo, in considerazione della rilevanza pubblica dellargomento, lo Speaker può autorizzare a Sua discrezione, dopo la risposta del Ministro, un numero di domande supplementari (supplementary question) superiore a quanto usualmente consentito. In base allo S.O. n. 21 (2), fra le interrogazioni di cui lo Speaker può autorizzare lo svolgimento dopo le 15.30 rientrano anche quelle relative allorganizzazione dei lavori della Camera. Tale riferimento riguarda un altro tipo di private notice question che, non essendo prevista presso la Camera dei Comuni una procedura formale di programmazione dei lavori, viene convenzionalmente rivolta nella seduta del Giovedì al Leader of the House per offrirgli loccasione di comunicare alla Camera lordine dei lavori per la settimana successiva (c.d. weekly business statement).
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