Sedi e strumenti del sindacato ispettivo Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO IX
Delle interpellanze ed interrogazioni

CAPITOLO PRIMO
Delle interpellanze

Articolo 180
I Deputati ed i Gruppi parlamentari potranno formulare interpellanze al Governo e a ciascuno dei suoi membri.

Articolo 181
1. Le interpellanze dovranno essere presentate per iscritto all’Ufficio di Presidenza del Congresso e verteranno sui motivi o propositi della condotta dell’Esecutivo in questioni di politica generale del Governo o di qualche Dipartimento ministeriale.
2. L’Ufficio di Presidenza qualificherà il testo e, nel caso in cui il suo contenuto non sia quello proprio di una interpellanza, conformemente a quanto stabilito al comma precedente, lo comunicherà al suo autore per la sua conversione in interrogazione a risposta orale o a risposta scritta.

Articolo 182
1. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dell’interpellanza, la stessa sarà in condizioni di essere inserita all’ordine del giorno dell’Assemblea.
2. Le interpellanze saranno inserite all’ordine del giorno dando priorità a quelle dei Gruppi parlamentari o dei Deputati di Gruppi parlamentari che nella corrispondente sessione non abbiano esaurito la quota risultante dalla assegnazione di un interpellanza ogni dieci Deputati o frazione appartenenti allo stesso. Senza pregiudizio al criterio menzionato, si applicherà quello della precedenza nella presentazione. In nessun ordine del giorno potranno essere inserite più di una interpellanza di uno stesso Gruppo parlamentare.
3. Conclusa una sessione, le interpellanze pendenti verranno trattate come interrogazioni a risposta scritta a cui rispondere prima dell’inizio della sessione successiva, salvo che il Deputato o Gruppo parlamentare interpellante manifesti la sua volontà di mantenere l’interpellanza per detta sessione.

Articolo 183
1. Lo svolgimento delle interpellanze sarà effettuato davanti all’Assemblea, dando luogo ad un intervento di esposizione da parte dell’autore dell’interpellanza, alla risposta del Governo ed ai rispettivi interventi di replica. I primi interventi non potranno durare oltre dieci minuti, né oltre cinque quelli di replica.
2. Dopo l’intervento dell’interpellante e dell’interpellato potrà far uso della parola un rappresentante di ogni Gruppo parlamentare, ad eccezione di quello da cui provenga l’interpellanza, per cinque minuti, al fine di precisare la propria posizione.

Articolo 184
1. Ogni interpellanza potrà dar luogo ad una mozione in cui la Camera manifesti la sua posizione.
2. Il Gruppo parlamentare interpellante o quello a cui appartenga il firmatario dell’interpellanza dovrà presentare la mozione nel giorno successivo a quello dello svolgimento dell’interpellanza davanti all’Assemblea. La mozione, una volta ammessa dall’Ufficio di Presidenza, sarà inserita all’ordine del giorno della successiva seduta plenaria, potendosi presentare emendamenti fino a sei ore prima dell’inizio della stessa. L’Ufficio di Presidenza ammetterà la mozione se coerente con l’interpellanza.
3. La discussione e votazione si effettueranno secondo quanto stabilito per le proposte di carattere non legislativo.


CAPITOLO SECONDO
Delle interrogazioni

Articolo 185
I Deputati potranno formulare interrogazioni al Governo e a ciascuno dei suoi membri.

Articolo 186
1. Le interrogazioni dovranno essere presentate per iscritto all’Ufficio di Presidenza del Congresso.
2. Non sarà ammessa l’interrogazione di esclusivo interesse personale di chi la formula o di qualunque altra persona specifica né quella che comporti un parere di indole strettamente giuridica.
3. L’Ufficio di Presidenza qualificherà il testo ed ammetterà l’interrogazione se conforme a quanto stabilito nel presente capitolo.

Articolo 187
In mancanza di indicazioni si intenderà che chi formula l’interrogazione richiede risposta scritta e, se si richieda risposta orale senza specificarlo, si intenderà che questa deve aver luogo nella commissione corrispondente.

Articolo 188
1. Quando si voglia la risposta orale in Assemblea, il testo dell’interrogazione non potrà contenere di più che la semplice e concisa formulazione di un solo quesito, interrogando su di un fatto, una situazione od una informazione, su se il Governo abbia preso o prenderà qualche provvedimento in relazione ad una materia, o se il Governo trasmetterà al Congresso qualche documento o lo informerà circa qualche impegno. I testi delle interrogazioni saranno presentati con l’anticipo stabilito dall’Ufficio di Presidenza e che non sarà mai superiore ad una settimana né inferiore a quarantotto ore.
2. Le interrogazioni saranno inserite all’ordine del giorno dando priorità a quelle presentate da Deputati che non avessero ancora rivolto interrogazioni in Assemblea nella stessa sessione. Senza pregiudizio a tale criterio, il Presidente, in accordo con la Giunta dei Portavoce, indicherà il numero di interrogazioni da inserire all’ordine del giorno di ogni seduta plenaria ed il criterio di distribuzione fra Deputati corrispondenti ad ogni Gruppo parlamentare.
3. Nella discussione, dopo la semplice formulazione dell’interrogazione da parte del Deputato, risponderà il Governo. Il Deputato potrà in seguito intervenire per una replica o una domanda aggiuntiva e, dopo il nuovo intervento del Governo, terminerà la discussione. I tempi saranno distribuiti per il Presidente e gli intervenienti, senza che in alcun caso lo svolgimento dell’interrogazione possa superare i cinque minuti. Concluso il tempo di un intervento, il Presidente darà automaticamente la parola a chi di seguito debba intervenire o passerà al quesito successivo.
4. Il Governo potrà richiedere motivatamente in qualunque momento e per una sola volta rispetto ad ogni interrogazione che venga rinviata all’ordine del giorno della successiva seduta plenaria. Salvo in questo caso, le interrogazioni presentate e non inserite all’ordine del giorno e quelle inserite e non svolte dovranno essere ripresentate qualora si desideri mantenerle per la successiva seduta plenaria.

Articolo 189
1. Le interrogazioni rispetto alle quali si voglia risposta orale in commissione saranno in condizioni di essere inserite all’ordine del giorno una volta trascorsi sette giorni dalla loro pubblicazione.
2. Saranno svolte conformemente a quanto stabilito al comma 3 dell’articolo precedente, con la particolarità che i primi interventi saranno di dieci minuti e quelli di replica di cinque. Potranno essere presenti a rispondere i Segretari di Stato ed i Sottosegretari.
3. Terminata una sessione, le interrogazioni pendenti saranno trattate come interrogazioni a risposta scritta a cui rispondere prima dell’inizio della sessione successiva.

Articolo 190
1. La risposta scritta alle interrogazioni dovrà darsi entro i venti giorni successivi alla loro pubblicazione, potendo tale termine essere prorogato, su richiesta motivata del Governo e per decisione dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, per non più di altri venti giorni.
2. Qualora il Governo non inviasse la risposta entro detto termine, il Presidente della Camera, su richiesta dell’autore dell’interrogazione, ne ordinerà l’inserimento all’ordine del giorno della successiva seduta della commissione permanente, presso cui verrà trattata come interrogazione a risposta orale, informandosi il Governo di tale decisione.


CAPITOLO TERZO
Norme comuni

Articolo 191
Nelle settimane in cui sia prevista seduta ordinaria dell’Assemblea verranno dedicate, per regola generale, minimo due ore ad interrogazioni ed interpellanze.

Articolo 192
1. Il Presidente della Camera ha facoltà di riunire e disporre che vengano discusse simultaneamente le interpellanze o interrogazioni inserite in un ordine del giorno e relative allo stesso tema o a temi fra loro correlati.
2. L’Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta dei Portavoce, potrà dichiarare inammissibili quelle interrogazioni o interpellanze il cui testo rientri nelle ipotesi contemplate al numero 1 dell’articolo 103 del presente Regolamento.


DISPOSIZIONI FINALI

Quinta
Le interrogazioni a risposta orale in commissione ed a risposta scritta in materie proprie della competenza dell’Ente Pubblico Radiotelevisione Spagnola avranno risposta direttamente dal Direttore Generale o dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico secondo le stesse norme stabilite dal presente Regolamento per le interrogazioni al Governo.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

5. Risoluzione, del 12 luglio 1983, della Presidenza ad integrazione degli articoli da 180 a 184, in relazione all’articolo 67.4 del Regolamento

La prassi parlamentare ha evidenziato la necessità di integrare gli articoli da 180 a 184 del Regolamento del Congresso dei Deputati in modo che le interpellanze possano essere svolte in modo che sia possibile una discussione con l’intervento di tutti i Gruppi parlamentari, con la necessaria celerità e la auspicabile opportunità politica per un controllo dell’operato dell’Esecutivo in questioni di politica generale.
Il Regolamento stesso offre la possibilità, di carattere straordinario, all’articolo 67.4 di inserire le interpellanze come iniziative parlamentari, per motivi di urgenza, all’ordine del giorno di una seduta plenaria, sempre che la decisione venga adottata all’unanimità dalla Giunta dei Portavoce, anche quando non fossero state ancora ultimate le procedure regolamentari e questa unanimità richiesta dal Regolamento è stata ottenuta a carattere generale in relazione alla presente Risoluzione nella riunione della Giunta dei Portavoce del 12 luglio 1983.
La Presidenza, considerando questa situazione e nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento della Camera, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, ha deciso quanto segue:

Primo
Le interpellanze formulate dai Gruppi parlamentari o dai Deputati con carattere urgente saranno svolte in Assemblea secondo le regole stabilite nella presente Risoluzione.

Secondo
Le interpellanze con carattere urgente saranno formulate fra il martedì e il giovedì della settimana precedente a quella in cui se ne richieda la discussione, mediante presentazione del testo corrispondente presso il Protocollo della Segreteria Generale della Camera.

Terzo
Saranno qualificate dal Presidente, ordinandosene l’esame qualora siano conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 180 e 181 del Regolamento. Verrà immediatamente comunicata al Governo ed ai Gruppi parlamentari la loro ammissione ad essere svolte.
Nell’ipotesi in cui il Presidente, nella qualificazione dell’interpellanza, ritenga non ammissibile il loro esame per questioni di merito, convocherà l’Ufficio di Presidenza perché adotti la decisione che reputi opportuna.

Quarto
Nelle sedute plenarie di una stessa settimana non riservata ad argomenti determinati potranno inserirsi fino a due interpellanze con carattere urgente immediatamente dopo le interrogazioni a risposta orale. Parimenti, avranno priorità le interpellanze di Gruppi rispetto a quelle di Deputati, così come avranno preferenza quelle sottoscritte da Gruppi che non avessero ancora fatto uso del loro diritto a formulare interpellanze, in osservanza della quota spettante ad ogni Gruppo parlamentare secondo il criterio di proporzionalità.

Quinto
Ogni mozione, che consegua da tali interpellanze, sarà esaminata nella settimana successiva ed occuperà il posto di una interpellanza.

Sesto
Le interpellanze che non seguano la procedura d’urgenza saranno discusse quando siano adempiuti i requisiti stabiliti dal Regolamento e nello stesso tempo destinato alle interpellanze urgenti. I Gruppi parlamentari potranno rinunciare alle stesse per la discussione di una interpellanza urgente.

Settimo
Le interpellanze non inserite all’ordine del giorno e quelle ordinarie cui i Gruppi abbiano rinunciato ai sensi del numero precedente decadranno, dovendo essere nuovamente formulate da coloro che ne sostengano lo svolgimento.


35. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 18 giugno 1996, sull’integrazione dell’articolo 188 del Regolamento, relativo alle interrogazioni a risposta orale in Assemblea

In conformità all’articolo 97 del Regolamento della Camera si ordina la pubblicazione della Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 18 giugno 1996, sull’integrazione dell’articolo 188 del Regolamento, relativo alle interrogazioni a risposta orale in Assemblea

Da quando, in data 12 gennaio 1983, la Presidenza del Congresso dei Deputati emanò una Risoluzione, fino ad oggi vigente, integrando quanto disposto all’articolo 188 del Regolamento della Camera, per attuare e semplificare le disposizioni regolamentari sull’esame delle interrogazioni a risposta orale in Assemblea, questo procedimento è venuto svolgendosi normalmente, conformato a quella Risoluzione. Tuttavia, come capita con tanti altri precetti regolamentari, la prassi di questi anni ha evidenziato la possibilità di perfezionare le disposizioni esistenti, anche su questo punto. In particolare, è stata accreditata la opportunità di assicurare che i Deputati di tutti i Gruppi parlamentari possano inserire almeno una interrogazione in ogni seduta plenaria, indipendentemente dall’uso della quota fatto da ogni Gruppo; e si è rivelata ugualmente fattibile la possibilità di aumentare l’immediatezza dei quesiti posti nelle interrogazioni a cui deve rispondere il Governo, in modo che le iniziative politiche di questo, elaborate nel Consiglio dei Ministri del venerdì, possano essere immediatamente esaminate dalla Camera, nella sua prima seduta plenaria successiva, senza che risulti necessario attendere due settimane per discutere problemi di interesse prioritario per questa Istituzione e per tutti i cittadini. Per attenuare questo distanziamento temporale, si è già stabilito nella III Legislatura un procedimento straordinario che consente ai Gruppi parlamentari di richiedere la sostituzione delle interrogazioni inserite il giovedì all’ordine del giorno, con altre interrogazioni, su questioni emerse o conosciute successivamente alle ore venti del giovedì stesso, che possono essere presentate fino alle ore dodici del lunedì successivo e che vengono svolte nella seduta del mercoledì se con ciò concordano, all’unanimità, tutti i Gruppi parlamentari, ed il Governo lo accetta. Risulta ora possibile completare questi procedimenti, assicurando la maggiore immediatezza per il controllo delle sedute del mercoledì, con la articolazione di una nuova procedura per cui ogni Gruppo parlamentare ha il potere di porre, senza dipendere per questo dalla volontà degli altri Gruppi né dalla decisione del Governo, interrogazioni concernenti le decisioni del Consiglio dei Ministri.
Per approfondire tanto questo principio di immediatezza quanto quello del riconoscimento dei diritti e poteri delle minoranze della Camera, questa Presidenza, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, adotta, in virtù di quanto disposto all’articolo 32 del Regolamento, la presente Risoluzione.

I. REGOLE GENERALI

Primo
I testi presentati dai Deputati in cui questi esercitano il diritto loro spettante di formulare interrogazioni al Governo per il loro svolgimento davanti all’Assemblea del Congresso non potranno contenere più che la semplice e concisa formulazione di un solo quesito, interrogando su di un fatto, una situazione o una informazione, su se il Governo abbia preso o prenderà qualche provvedimento in relazione ad una materia, o se il Governo trasmetterà al Congresso qualche documento o lo informerà circa qualche tema. Quanto precede si esprime per mezzo di una sola domanda, senza che siano suscettibili di essere ammessi all’esame quei testi che ne comprendano due o più, né quelli che incorrano nelle ipotesi previste agli articoli 186.2 e 192.2 del Regolamento della Camera.

Secondo
Il numero massimo di interrogazioni da inserire all’ordine del giorno di ogni seduta plenaria in cui sia previsto lo svolgimento di interrogazioni, sarà di ventiquattro, salvo per quelle sedute in cui, per il loro speciale contenuto o durata, la Presidenza, in accordo con la Giunta dei Portavoce, stabilisca un numero diverso.

Terzo
Nell’ordine del giorno di ogni seduta plenaria in cui sia previsto lo svolgimento di interrogazioni tutti i Gruppi parlamentari avranno diritto ad inserire almeno una interrogazione formulata da uno dei Deputati membri del Gruppo.

Quarto
La discussione di ogni interrogazione si conformerà a quanto disposto al paragrafo 3 dell’articolo 188 del Regolamento, con le seguenti specificazioni:
a. Il tempo di cinque minuti previsto in detto articolo sarà suddiviso in parti uguali fra il Deputato che formuli l’interrogazione ed il membro del Governo incaricato di rispondervi.
b. Il Deputato interrogante potrà essere sostituito da un altro del suo stesso Gruppo, previa comunicazione alla Presidenza; in caso di sostituzione, l’interrogazione viene imputata al Deputato che originariamente formulò il quesito.

II. DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Quinto
Per la predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute plenarie si terrà conto di quelle interrogazioni che si trovino depositate al Protocollo del Congresso dei Deputati alle ore venti del giovedì precedente all’inizio della seduta plenaria in cui debbano essere esaminate.

Sesto
1. L’Ufficio di Presidenza della Camera, o su sua delega, il Presidente del Congresso, qualificherà le interrogazioni presentate, verificando che corrispondano ai requisiti stabiliti, e disporrà il loro inserimento all’ordine del giorno della seduta plenaria della settimana successiva.
2. Nel caso siano state presentate più di ventiquattro interrogazioni, i criteri per determinare la priorità di inserimento all’ordine del giorno saranno i seguenti:
a. Si inseriranno in primo luogo una interrogazione per ciascuno dei Gruppi parlamentari a cui appartengano i Deputati interroganti.
b. Per coprire il resto del numero settimanale, avranno preferenza quelle formulate dai Deputati dei Gruppi parlamentari che nella sessione corrispondente non avessero esaurito la quota risultante dall’assegnazione di una interrogazione ogni dieci Deputati o frazione appartenenti allo stesso.
c. Nell’ambito di ogni Gruppo avranno preferenza le interrogazioni dei Deputati che abbiano formulato un minor numero di esse nella sessione, salvo che il Gruppo manifesti un altro criterio di priorità.

III. DELLE INTERROGAZIONI SU DECISIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Settimo
I Gruppi parlamentari potranno sostituire qualunque interrogazione formulata dai Deputati membri dello stesso ed inserita all’ordine del giorno dell’Assemblea secondo il procedimento ordinario disciplinato ai precedenti numeri della presente Risoluzione, con altre relative alle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri, attenendosi al seguente procedimento:
a. La richiesta di sostituzione dovrà essere presentata al Protocollo prima delle ore venti del venerdì in cui il Consiglio dei Ministri abbia avuto luogo.
b. La richiesta specificherà l’interrogazione sostituita ed il testo della nuova interrogazione, che si conformerà a quanto disposto al numero Primo di questa Risoluzione e dovrà riferirsi ad una delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri di tale data.
c. La richiesta specificherà, ugualmente, il Deputato membro del Gruppo che formulerà la nuova interrogazione, al quale si imputerà l’uso della quota corrispondente.

Ottavo
Verificato l’adempimento dei requisiti stabiliti al numero precedente, la Presidenza deciderà la sostituzione e l’inserimento delle nuove interrogazioni all’ordine del giorno dell’Assemblea della settimana successiva, portando tutto ciò a conoscenza del Governo.

IV. DELLE INTERROGAZIONI SU ARGOMENTI DI PARTICOLARE ATTUALITA’

Nono
I Gruppi parlamentari potranno richiedere, fino alle ore dodici del lunedì di ogni settimana in cui vi sia seduta plenaria, la sostituzione delle interrogazioni di uno dei Deputati membri dello stesso, inserite, secondo quanto previsto ai numeri precedenti di questa Risoluzione, all’ordine del giorno di detta seduta. Detta sostituzione si conformerà al seguente procedimento:
a. La richiesta specificherà l’interrogazione sostituita ed il testo della nuova interrogazione, che sarà conforme a quanto disposto al numero Primo della presente Risoluzione e potrà riferirsi solo a fatti o circostanze di particolare attualità o urgenza che non abbiano potuto essere oggetto di interrogazione nei termini ordinari.
b. L’istanza di sostituzione sarà immediatamente trasmessa, per conoscenza, al Governo.
c. L’Ufficio di Presidenza della Camera verificherà l’adempimento dei requisiti stabiliti per la sostituzione.
d. La Giunta dei Portavoce, nella sua riunione precedente all’inizio della seduta plenaria, potrà decidere, all’unanimità e previo assenso del Governo, la sostituzione richiesta.

DISPOSIZIONE ABROGATIVA
È abrogata la Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati sull’integrazione dell’articolo 188 del Regolamento del Congresso, del 12 gennaio 1983.

DISPOSIZIONE FINALE
La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.


8. Risoluzione, del 14 dicembre 1983, della Presidenza sull’applicazione delle norme regolamentari al funzionamento della commissione di controllo parlamentare sulla RTVE (Radiotelevisione Spagnola)

Primo
Il sistema di risposta alle interrogazioni a risposta orale davanti alla Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE, a cui siano tenuti a rispondere il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico o il Direttore Generale dell’Ente stesso, secondo la loro rispettiva competenza, si conformerà al Regolamento ed a quanto stabilito nella presente Risoluzione.
I testi presentati dai Deputati in cui questi esercitano il diritto loro spettante di formulare interrogazioni rivolte al Consiglio di Amministrazione della RTVE o al Direttore Generale per la loro risposta orale davanti alla Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE, non potranno contenere più della semplice e stretta formulazione di un solo quesito, interrogando su di un fatto, una situazione o una informazione, su se il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico o il Direttore Generale dello stesso ha preso o prenderà qualche provvedimento in relazione ad una materia, o se detti organi trasmetteranno al Congresso qualche documento o lo informeranno circa qualche tema. Quanto precede sarà espresso per mezzo di una sola domanda, senza che siano suscettibili di ammissione all’esame quei testi che ne comprendano due o più.
Per ogni sessione sarà fissata una settimana ogni mese, in cui si riunirà la Commissione di controllo parlamentare sulla RTVE per la risposta alle interrogazioni disciplinate in questa Risoluzione.
Saranno inserite all’ordine del giorno, previa qualificazione, quelle interrogazioni che risultino nel Protocollo del Congresso dei Deputati fra il martedì e il giovedì della settimana precedente a quella in cui venga annunciata la riunione della Commissione.
Stabilito il numero di interrogazioni da inserire all’ordine del giorno, il Presidente della Camera ne determinerà l’elenco secondo il criterio di proporzionalità fra i Gruppi parlamentari a cui appartengano i Deputati interroganti. Entro la quota assegnata ad ogni Gruppo, avranno priorità quei Deputati che non avessero fatto uso del loro diritto di formulare interrogazioni nella sessione di cui si tratti. Nell’ipotesi di presentazione di interrogazioni identiche su di uno stesso tema, avrà priorità fra di esse quella presentata per prima.
Il tempo per lo svolgimento di ogni interrogazione sarà di cinque minuti, che si divideranno in parti uguali fra il Deputato che formuli l’interrogazione ed il rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Pubblico RTVE o il Direttore Generale dello stesso incaricato di rispondervi.
Non si applicherà alle interrogazioni a risposta orale nella Commissione quanto disposto all’articolo 190 del Regolamento.