Organizzazione dei lavori
Organizzazione e svolgimento delle sedute
Assemblea nazionale

Bundestag

Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Membri (Presentazione ed Insediamento)
Seggi da non occupare prima delle preghiere.

7. - Prima dell’ora delle preghiere, nessun nome di Membro verrà affisso ad alcun seggio nella Camera; e lo Speaker darà in tal senso disposizioni agli addetti all’ingresso all’Aula.


Seggi occupati al momento delle preghiere.


8. - Qualunque Membro abbia occupato un seggio al momento delle preghiere sarà autorizzato a mantenerlo fino a che la seduta della Camera non venga tolta.


Sedute della Camera
Sedute della Camera.

9. - (1) La Camera si riunirà i Lunedì, Martedì e Giovedì alle 14.30 e procederà inizialmente all’attività di interesse privato (nota 4), all’esame di mozioni per la presentazione di documenti da parte del Governo e allo svolgimento di interrogazioni.

(2) Nessuna mozione per l’aggiornamento della Camera sarà presentata di Lunedì, Martedì o Giovedì fino a che non siano state svolte tutte le interrogazioni presentate all’inizio dell’attività di interesse pubblico e, salvo quanto disposto al paragrafo (1) dello Standing Order n. 24 (Aggiornamento su specifica ed importante questione da esaminare con urgenza), nessun Membro che non sia un Ministro della Corona può presentare una tale mozione in qualunque giorno prima che si sia passati all’esame delle questioni all’ordine del giorno e delle comunicazioni di mozioni.

(3) Alle ore 22.00 dei Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì i lavori relativi a qualunque attività in quel momento in esame saranno interrotti, salvo quanto altrimenti disposto al paragrafo (1) dello Standing Order n. 15 (Attività esenti); e, qualora la Camera sia riunita in sede di commissione (nota 5), il presidente lascerà il seggio della presidenza, riferirà sull’andamento dei lavori e chiederà l’autorizzazione a riunirsi ancora; e qualora sia stata presentata una mozione per l’aggiornamento della Camera (a meno che una tale mozione non sia inclusa in una mozione che deve essere presentata dopo l’interruzione dei lavori secondo il paragrafo (2) dello Standing Order n. 15 (Attività esenti)), o della discussione, o in commissione, affinché il presidente riferisca sull’andamento dei lavori o lasci la presidenza, ogni simile mozione decadrà.

(4) All’interruzione dei lavori può essere invocata la chiusura; e se formalmente richiesta, o se sia in corso in quel momento la procedura di cui allo Standing Order n. 36 (Chiusura della discussione), lo Speaker o il presidente non lascerà il seggio della presidenza fino a che non si sia deliberato sulle relative questioni e su qualunque ulteriore questione, secondo quanto disposto nello Standing Order n. 36 (Chiusura della discussione).

(5) Un punto all’ordine del giorno (nota 6) su cui non si sia deciso entro la fine di una seduta sarà rinviato ad un successivo giorno di seduta ordinaria della Camera secondo quanto indicato dal Membro che ne è responsabile e qualunque punto all’ordine del giorno non raggiunto entro la fine della seduta sarà rinviato alla seduta successiva, salvo che il Membro che ne è responsabile abbia dato altre istruzioni al Clerk at the Table.

(6) Dopo che l’attività in esame alle ore 22.00 sia stata decisa, non si passerà ad alcuna attività su cui vi sia opposizione (nota 7), salvo quanto disposto nello Standing Order n. 15 (Attività esenti).

(7) La Camera non sarà aggiornata salvo che in attuazione di una risoluzione o da parte dello Speaker in attuazione dello Standing Order n. 46 (Potere dello Speaker di aggiornare la Camera o sospendere la seduta):

A condizione che, quando una mozione autonoma (nota 8) per l’aggiornamento della Camera sia stata presentata alle ore 22.00 o successivamente nella serata, lo Speaker aggiornerà la Camera senza porre alcuna questione, dopo lo scadere di mezz’ora dalla presentazione di quella mozione.


Sedute del Mercoledì.


10. - (1) La Camera si riunirà i Mercoledì alle ore 9.30 e fra questa ora e le 14.00 procederà all’esame di una mozione per l’aggiornamento della Camera (nota 9) presentata da un Ministro della Corona.

(2) Salvo quanto disposto nei successivi paragrafi (3) e (4), gli argomenti per la discussione su detta mozione saranno scelti mediante estrazione a sorte secondo quanto disposto dallo Speaker; e nessun argomento verrà sollevato senza preavviso.

(3) Nell’ultimo Mercoledì prima dell’aggiornamento della Camera per più di quattro giorni, l’argomento per la discussione su detta mozione fino alle 12.30 sarà “materie da esaminare prima del prossimo aggiornamento”.

(4) Per non più di tre Mercoledì per ogni sessione che saranno stabiliti dallo Speaker, l’argomento o gli argomenti per la discussione su detta mozione fino alle 12.30 saranno relazioni di select committee scelte dalla Commissione di collegamento.

(5) Non verranno sollevati più di due argomenti prima delle 12.30 e non più di tre fra questa ora e le 14.00.

(6) Una mozione per l’aggiornamento della Camera su cui non si sia deciso alle 14.00 decadrà e la seduta sarà sospesa fino alle 14.30; la Camera procederà quindi all’attività di interesse privato, all’esame di mozioni per la presentazione di documenti da parte del Governo e allo svolgimento di interrogazioni; nessuna successiva mozione per l’aggiornamento della Camera sarà presentata fino a che non siano state svolte tutte le interrogazioni presentate all’inizio dell’attività di interesse pubblico; e, salvo quanto disposto al paragrafo (1) dello Standing Order n. 24 (Aggiornamento su specifica ed importante questione da esaminare con urgenza), nessun Membro che non sia un Ministro della Corona può presentare tale mozione prima che si sia passati all’esame dei punti all’ordine del giorno o preavvisi di mozioni.


Sedute del Venerdì.


11. - (1) La Camera si riunirà i Venerdì alle 9.30 e procederà inizialmente all’attività di interesse privato ed all’esame di petizioni e mozioni per la presentazione di documenti da parte del Governo.

(2) Gli Standing Order n. 9 (Sedute della Camera) e n. 15 (Attività esenti) si applicheranno alle sedute dei Venerdì con

(a) l’omissione del paragrafo (1) dello Standing Order n. 9; e

(b) la sostituzione dei riferimenti alle 22.00 con riferimenti alle 14.30 in relazione all’interruzione dei lavori; e

(c) la sostituzione dei riferimenti alle 23.00 con riferimenti alle 15.30 in relazione alle procedure di nomina di membri delle select committee riferite a dipartimenti del governo.

(3) Nella applicazione dello Standing Order n. 17 (Legislazione delegata (procedura negativa)) alle sedute dei Venerdì vi saranno sostituiti i riferimenti alle 23.30 con riferimenti alle 16.00.

(4) Alle 11.00 lo Speaker può interrompere i lavori al fine di consentire lo svolgimento di interrogazioni che abbiano a suo avviso carattere di urgenza e riguardino materie di rilevanza pubblica o l’organizzazione dei lavori (nota 10), dichiarazioni che debbano essere fatte da Ministri o chiarimenti personali che debbano essere espressi da Membri.

(5) Se la Camera alle 11.00 è riunita in sede di commissione, in una circostanza in cui sia stata resa nota l’intenzione dello Speaker di consentire tali interrogazioni, dichiarazioni o chiarimenti, il Presidente lascerà il seggio della presidenza senza porre alcuna questione, e riferirà che la commissione ha proceduto nei lavori e chiederà l’autorizzazione a riunirsi ancora.

(6) Quando la Camera si riunisce il Venerdì, al momento di togliere la seduta sarà aggiornata fino al Lunedì successivo senza che sia posta alcuna questione.


Venerdì in cui la Camera non tiene sedute.


12. - (1) La Camera non terrà sedute in dieci Venerdì per ciascuna sessione stabiliti dalla Camera.

(2) Se una mozione per stabilire tali Venerdì è presentata da un Ministro della Corona, la relativa questione sarà posta immediatamente e può essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.

(3) Al momento di togliere la seduta il Giovedì precedente ciascuno dei Venerdì così stabiliti la Camera sarà aggiornata fino al Lunedì successivo senza che sia posta alcuna questione, a meno che non avrà deciso diversamente.

(4) A meno che la Camera non abbia deciso di aggiornarsi diversamente che dal Giovedì precedente al Lunedì successivo, i Venerdì così stabiliti saranno considerati come giorni di seduta ai fini del calcolo di qualunque periodo secondo qualunque order della Camera ed ai fini del paragrafo (8) dello Standing Order n. 22 (Preavvisi di interrogazioni, mozioni ed emendamenti) e dello Standing Order n. 64 (Preavvisi di emendamenti, etc. a progetti di legge); e in tali Venerdì

(a) preavvisi di interrogazioni possono essere dati dai Membri al Table Office (nota 11) e

(b) preavvisi di emendamenti a progetti di legge, articoli ed allegati aggiuntivi e di emendamenti ad emendamenti approvati dai Lord possono essere ricevuti dal Public Bill Office,

fra le 11.00 e le 15.00.


Riunione anticipata della Camera in certe circostanze.


13. - (1) Ogni volta che la Camera sia aggiornata e venga rappresentato allo Speaker dai Ministri di Sua Maestà che l’interesse pubblico richiede che la Camera debba riunirsi entro una data anteriore rispetto a quella fino alla quale è aggiornata, lo Speaker, se concorda che l’interesse pubblico così richiede, può comunicare che, nel concordare al riguardo, stabilisce una data in cui la Camera deve riunirsi e la Camera si riunirà conformemente alla data specificata in tale comunicazione.

(2) L’attività di interesse del Governo che deve essere trattata nel giorno in cui la Camera si riunirà in tal modo sarà, salvo pubblicazione del relativo preavviso nell’order paper da distribuire nel giorno in cui la Camera si riunirà in tal modo, quella che il Governo può stabilire ma, salvo quanto precede, la Camera svolgerà i propri lavori così come se fosse stata ordinariamente aggiornata al giorno in cui si riunisce in tal modo, e qualunque punto all’ordine del giorno di interesse del Governo e preavviso di mozioni del Governo che possano essere riportati nell’order book (nota 12) per qualunque giorno, saranno fissati per il giorno in cui la Camera si riunisce in tal modo.

(3) Nel caso in cui lo Speaker, per malattia o per altra causa, non fosse in grado di provvedere, il Chairman of Ways and Means o uno dei Suoi Vice, provvederà in sua vece ai fini del presente order.


Organizzazione e ripartizione del tempo dell’attività di interesse pubblico e di interesse privato
Organizzazione dell’attività di interesse pubblico.

14. - (1) Salvo quanto disposto nel presente order, l’attività di interesse del Governo avrà la precedenza in ogni seduta. (nota 13)

(2) Venti giorni in ciascuna sessione saranno assegnati ai lavori per attività di interesse dell’opposizione, diciassette dei quali saranno a disposizione del Leader of the Opposition (nota 14) e tre dei quali saranno a disposizione del leader del secondo maggiore partito di opposizione; e le materie prescelte in quei giorni avranno la precedenza sull’attività di interesse del Governo a condizione che

(a) due sedute del Venerdì si intenderanno equivalenti ad una sola seduta in qualunque altro giorno;

(b) in qualunque giorno diverso dal Venerdì, non più di due dei giorni a disposizione del Leader of the Opposition possono essere utilizzati nella forma di quattro mezze giornate, e uno dei giorni a disposizione del leader del secondo maggiore partito di opposizione può essere utilizzato nella forma di due mezze giornate; e

(c) in ciascuna di tali mezze giornate, i lavori di cui al presente paragrafo o

(i) saranno interrotti alle 19.00 se non conclusi prima, o

(ii) saranno previsti per le 19.00 e, ad eccezione dei giorni in cui sia stata prevista attività di interesse privato secondo le disposizioni del paragrafo (5) dello Standing Order n. 20 (Tempo per l’attività di interesse privato), saranno iniziati a quell’ora:

A condizione che nei giorni in cui l’attività è rinviata fino alle 19.00 secondo quanto disposto dallo Standing Order n. 24 (Aggiornamento su specifica ed importante questione da esaminare con urgenza), i lavori di cui al presente sottoparagrafo non saranno iniziati fino a che non si sia deciso su tale attività, e potranno quindi continuare per tre ore, nonostante quanto disposto dallo Standing Order n. 9 (Sedute della Camera).

(3) Ai fini del presente order il “secondo maggiore partito di opposizione” sarà quel partito, fra quelli non rappresentati nel Governo di Sua Maestà, che ha il secondo più ampio numero di Membri eletti alla Camera come membri di quel partito.

(4) I progetti di legge di singoli Membri avranno la precedenza sull’attività di interesse del Governo in tredici Venerdì in ciascuna sessione stabiliti dalla Camera.

(5) A partire dall’ottavo Venerdì in cui i progetti di legge di singoli Membri hanno la precedenza, tali progetti saranno posti all’ordine del giorno nel seguente ordine:

progetti per cui debbano essere esaminati gli emendamenti approvati dai Lord, progetti in terza lettura, progetti per cui l’esame delle relazioni non sia stato già iniziato, progetti i cui lavori di esame siano stati aggiornati, progetti in corso di esame in commissione, progetti assegnati in commissione e progetti in seconda lettura.

(6) L’estrazione a sorte per i progetti di legge di singoli Membri si terrà nel secondo Giovedì di seduta della Camera durante la sessione secondo quanto disposto dallo Speaker, e ciascun progetto sarà presentato per iscritto ai Clerk at the Table dal Membro che abbia dato preavviso della presentazione o da un altro Membro da lui nominato, all’inizio dell’attività di interesse pubblico nel quinto Mercoledì di seduta della Camera durante la sessione.

(7) Fino a dopo il quinto Mercoledì di seduta della Camera durante la sessione nessun singolo Membro

(a) darà preavviso di una mozione per l’autorizzazione a presentare un progetto di legge ai sensi dello Standing Order n. 23 (Mozioni per l’autorizzazione a presentare progetti di legge e nomina di select committee all’inizio dell’attività di interesse pubblico); o

(b) darà preavviso per presentare un progetto di legge ai sensi dello Standing Order n. 57 (Presentazione e prima lettura); o

(c) informerà i Clerk at the Table della sua intenzione di assumere la responsabilità di un progetto di legge trasmesso dai Lord.

(8) Un progetto di legge di un singolo Membro cui siano applicate le disposizioni dei paragrafi da (2) a (6) dello Standing Order n. 97 (Gran Commissione Scozzese (progetti di legge in relazione al loro principio)), e che sia stato esaminato da una Commissione permanente scozzese (o da una commissione permanente speciale), non sarà posto in esame nella fase della relazione in modo da avere la precedenza su qualunque progetto di un singolo Membro così posto in esame, la cui seconda lettura sia stata effettuata in un giorno precedente a quello di presentazione della relazione sul progetto da parte della Gran Commissione Scozzese ai sensi del paragrafo (3) di quello Standing Order.

(9) Un order che stabilisca un giorno per la seconda lettura di un progetto di legge di un singolo Membro decadrà nel momento in cui viene tolta la seduta della Camera nel giorno di seduta precedente se entro quel termine il progetto non sia stato stampato e consegnato al Vote Office (nota 15) e la Camera non approvi alcun ulteriore order che stabilisca un giorno per la seconda lettura del progetto finché sia stato stampato.


Attività esenti.


15. - (1) Le seguenti attività possono essere prese in esame a qualunque ora sebbene vi sia opposizione, non saranno interrotte alle 22.00, salvo che per la presentazione di una mozione ai sensi del paragrafo (2) del presente order e, se in discussione al momento in cui l’attività viene rinviata secondo le disposizioni di qualunque Standing Order, possono essere riprese, sebbene vi sia opposizione, dopo l’interruzione dei lavori:

(a) lavori su di un progetto di legge presentato previa approvazione di una risoluzione di copertura finanziaria;

(b) lavori in applicazione di qualunque standing order di questa Camera che disponga che su tali lavori, sebbene vi sia opposizione, si possa deliberare dopo lo scadere del tempo per l’attività su cui vi sia opposizione;

(c) lavori su una mozione di cui al paragrafo (2) dello Standing Order n. 121 (Nomina di select committee) per la nomina o esonero di membri di select committee costituite ai sensi dello Standing Order n. 152 (Select committee riferite a dipartimenti del governo), su cui vi sia stata opposizione al momento della o successivamente alla interruzione dell’attività in un giorno precedente:

A condizione che qualunque questione necessaria a deliberare sui lavori relativi a tale mozione sarà posta alle 23.00 o, se più tardi, un’ora dopo l’inizio di quei lavori.

(2) Se all’ordine del giorno all’inizio dell’attività di interesse pubblico vi sia un preavviso di mozione a nome di un Ministro della Corona affinché una attività specifica possa essere posta in esame nella seduta di quel giorno, sebbene vi sia opposizione

(a) fino a qualunque ora;

(b) fino ad una determinata ora;

(c) fino o ad una determinata ora o, se più tardi, fino alla fine di un determinato periodo dopo che ne sia iniziato l’esame;

o in una forma che combini qualunque di tali effetti in relazione a differenti aspetti dell’attività, la mozione sarà rinviata e non potrà essere presentata fino a dopo l’interruzione dei lavori e sarà quindi posta in esame, sebbene vi sia opposizione, in conformità ai paragrafi seguenti del presente order a condizione che in qualunque giorno in cui lo Speaker sia tenuto a porre questioni alle 22.00 in applicazione del paragrafo (5) dello Standing Order n. 54 (Esame di stime previsionali), qualunque mozione di tal genere sarà rinviata finché non si sia deciso su tali questioni.

(3) Se l’attività interrotta rientra fra quelle specificate nella mozione o nel paragrafo (1) del presente order, lo Speaker, subito dopo l’interruzione dei lavori o, se la Camera sia stata riunita in sede di commissione, prima che venga stabilito un giorno in cui la Camera debba nuovamente riunirsi in sede di tale commissione, inviterà il Ministro a presentare la sua mozione e la relativa questione sarà posta immediatamente e, dopo che si sia deliberato su tale questione, l’attività interrotta sarà ripresa qualora tale attività sia compresa fra quelle specificate nel paragrafo (1) del presente order o se la questione sia decisa con l’approvazione.

(4) Se l’attività interrotta non rientra fra quelle specificate nella mozione o nel paragrafo (1) del presente order, lo Speaker inviterà il Ministro a presentare la sua mozione a conclusione dei lavori conseguenti alla interruzione dell’attività secondo le disposizioni dello Standing Order n. 9 (Sedute della Camera) ma prima della ripresa dei lavori sospesi ai sensi dello Standing Order n. 20 (Tempo per l’attività di interesse privato) o n. 24 (Aggiornamento su specifica ed importante questione da esaminare con urgenza).

(5) Qualora venga approvata una mozione presentata ai sensi di uno dei due paragrafi precedenti, l’attività in essa specificata verrà avviata come se fosse compresa nelle attività specificate nel paragrafo (1) del presente order, salvo che

(a) l’attività che può essere avviata fino ad una determinata ora non possa essere iniziata o ripresa dopo quell’ora, se vi sia opposizione, ed i relativi lavori, se non precedentemente conclusi, saranno interrotti a quell’ora;

(b) quando i lavori relativi a tale attività siano stati rinviati secondo le disposizioni dello Standing Order n. 24 (Aggiornamento su specifica ed importante questione da esaminare con urgenza), tale attività può essere avviata dopo l’ora determinata per un ulteriore periodo di tempo pari alla durata dei lavori sulla mozione di cui al detto Standing Order n. 24; e

(c) i lavori relativi all’attività che può essere avviata fino ad una determinata ora o, se più tardi, fino alla fine di un determinato periodo dopo che ne sia iniziato l’esame, se non precedentemente conclusi, saranno interrotti a quell’ora o alla fine di quel periodo, secondo i casi.

(6) Non più di una mozione ai sensi del paragrafo (2) del presente order può essere presentata in ciascuna seduta e, dopo che si sia deliberato su qualunque attività di cui al presente order dopo le 22.00, le restanti attività della seduta saranno trattate secondo le disposizioni dello Standing Order n. 9 (Sedute della Camera) applicabili alle attività iniziate dopo le 22.00.


Lavori in applicazione di una legge o su documenti dell’Unione Europea.


16. - (1) Lo Speaker porrà le questioni necessarie a deliberare sui lavori in applicazione di una legge (nota 16) o su documenti dell’Unione Europea (come definiti nello Standing Order n. 143 (Commissione di controllo per gli affari europei)) non oltre un’ora e mezza dopo l’inizio di tali lavori, fatte salve le disposizioni dello Standing Order n. 17 (Legislazione delegata (procedura negativa)).

(2) L’attività cui si applica il presente order può essere avviata a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.


Legislazione delegata (procedura negativa).


17. - (1) I lavori relativi a una mozione cui si applica il presente order non saranno avviati alle o successivamente alle 23.30 (nota 17).

(2) Qualora una tale mozione sia in esame alle 23.30, lo Speaker porrà immediatamente qualunque questione possa essere richiesta per condurre ad una decisione su qualunque questione già proposta dalla presidenza:

A condizione che, qualora sia dell’opinione che

(a) a causa dell’ora tarda a cui l’esame della mozione ha avuto inizio, o

(b) in ragione dell’importanza dell’argomento della mozione, il tempo per la discussione non è stato sufficiente, interromperà i lavori e la discussione sarà aggiornata fino alla seduta successiva (diversa da un Venerdì).

(3) Una discussione aggiornata ai sensi del paragrafo (2) del presente order non sarà ripresa oltre le 23.00, ma sarà ulteriormente aggiornata alla seduta successiva (diversa da un Venerdì), e le precedenti disposizioni del presente paragrafo si applicheranno a qualunque discussione che sia stata ulteriormente aggiornata ai sensi del presente paragrafo come se l’ulteriore aggiornamento fosse un aggiornamento ai sensi del suddetto paragrafo (2).

(4) Il presente order si applica ai lavori in applicazione di una legge su

(a) qualunque mozione per un indirizzo di richiesta a Sua Maestà affinché un decreto legislativo venga annullato, e qualunque mozione affinché lo schema di un Order in Council (nota 18) non venga sottoposto a Sua Maestà in Consiglio, o che un decreto legislativo non venga emanato,

(b) qualunque mozione, o per rivolgere un indirizzo di richiesta a Sua Maestà affinché qualunque altro atto venga annullato o cessi di avere efficacia, non venga emanato o non venga approvato, o comunque formulata a tal fine.


Esame di schemi di decreto di deregolamentazione


18. - (1) Qualora la Commissione per la deregolamentazione abbia riferito ai sensi del paragrafo (3) dello Standing Order n. 141 (Commissione per la deregolamentazione) che uno schema di decreto presentato alla Camera ai sensi dell’articolo 1 del Deregulation and Contracting Out Act 1994 debba essere approvato e venga a tal fine presentata una mozione da un Ministro della Corona, la relativa questione sarà -

(a) posta immediatamente, se la raccomandazione della commissione sia stata approvata senza votazione per divisione;

(b) posta non oltre un’ora e mezza dopo l’inizio dei lavori sulla mozione, se la raccomandazione della commissione sia stata approvata mediante votazione per divisione.

(2) Qualora la commissione abbia riferito che uno schema di decreto non debba essere approvato, non verrà presentata alcuna mozione per approvare lo schema di decreto a meno che la Camera non abbia preventivamente deliberato di dissentire con la relazione della commissione; le questioni necessarie a deliberare in merito ai lavori sulla mozione per tale risoluzione di dissenso saranno poste non oltre tre ore dal loro inizio; e la questione sarà posta immediatamente su qualunque mozione successivamente presentata da un Ministro della Corona affinché tale schema di decreto sia approvato.

(3) Le mozioni cui si applica il presente order possono essere esaminate, sebbene vi sia opposizione, fino a qualunque ora.


Nuovi decreti per l’indizione di elezioni in un singolo collegio.


19. - Qualora in uno dei giorni in cui i progetti di legge di singoli Membri hanno la precedenza venga proposto di poter presentare o venga formalmente presentata dopo le preghiere una mozione affinché lo Speaker autorizzi il Clerk of the Crown (nota 19) ad emanare un nuovo decreto per l’indizione dell’elezione di un Membro, e vi sia opposizione, i relativi lavori decadranno.


Tempo per l’attività di interesse privato.


20. - (1) Nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì, il tempo per l’attività di interesse privato non si protrarrà oltre le 14.45 e l’attività avviata ma su cui non si sia deliberato entro quell’ora sarà rinviata alla data che il Chairman of Ways and Means potrà stabilire. L’attività non raggiunta nell’esame sarà rinviata alla seduta successiva o, nel caso di attività su cui vi sia opposizione, fino alla seduta successiva diversa da un Venerdì.

(2) Durante il tempo dell’attività di interesse privato non sarà presa in esame l’attività su cui vi sia opposizione ma sarà rinviata alla data, diversa da un Venerdì, che il Chairman of Ways and Means potrà stabilire.

(3) L’attività su cui vi sia opposizione comprenderà i lavori su di un progetto di legge di interesse privato o su di un progetto di legge di conferma di un decreto rinviati ai sensi del paragrafo (2) del presente order, purché vi sia all’ordine del giorno un preavviso di emendamento nella forma di un preavviso di mozione (diverso da un preavviso di mozione a nome del Chairman of Ways and Means) nella fase della seconda lettura, della relazione o della terza lettura di tale progetto:

A condizione che nessun preavviso di mozione di tal genere resterà all’ordine del giorno per più di sette giorni se non rinnovato.

(4) Nessuna attività su cui vi sia opposizione verrà esaminata in un Venerdì.

(5) L’attività rinviata ai sensi dei paragrafi (1) e (2) del presente order sarà esaminata nel tempo dell’attività di interesse privato del giorno stabilito, a meno che il Chairman of Ways and Means non disponga che tale attività debba essere prevista per le 19.00 di uno specifico Lunedì, Martedì, Mercoledì o Giovedì e l’attività così prevista (compresa qualunque mozione che incida direttamente o in altro modo su qualunque aspetto di tale attività) sarà esaminata nell’ordine che il Chairman of Ways and Means potrà determinare:

A condizione che l’attività così prevista sarà distribuita in maniera quanto più possibile proporzionata fra le sedute in cui ha la precedenza l’attività di interesse del Governo e le altre sedute.

(6) In qualunque giorno specificato ai sensi del paragrafo (5) del presente order, alle 19.00 o immediatamente dopo che si sia deliberato su di una mozione per l’aggiornamento della Camera ai sensi dello Standing Order n. 24 (Aggiornamento su specifica ed importante questione da esaminare con urgenza), l’attività prevista secondo quanto disposto dal Chairman of Ways and Means sarà avviata e potrà essere continuata, fatte salve le disposizioni dello Standing Order n. 9 (Sedute della Camera).


Punti all’ordine del giorno
Punti all’ordine del giorno di cui deve darsi lettura senza posizione della questione.

26. - Per disposizione dello Speaker, il Segretario generale darà lettura dei punti all’ordine del giorno senza che venga posta alcuna questione.


Ordine di deliberazione sui punti all’ordine del giorno.


27. - La deliberazione sui punti all’ordine del giorno si effettua nel loro ordine di iscrizione, essendo riservato ai Ministri di Sua Maestà il diritto di organizzare l’attività di interesse del Governo, che si tratti di punti all’ordine del giorno o preavvisi di mozione, nell’ordine che ritengano opportuno.


Commissioni permanenti (nota 30)
Costituzione di commissioni permanenti.

84. - (1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (1) dello Standing Order n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei), saranno costituite tante commissioni permanenti quante potranno essere necessarie per l’esame di progetti di legge o altre attività assegnate o rinviate ad una commissione permanente.

(2) Fatte salve le disposizioni dello Standing Order n. 101 (Commissioni permanenti scozzesi), i progetti di legge assegnati ed i decreti (sia in schema che non) rinviati ad una commissione permanente saranno ripartiti fra le commissioni dallo Speaker.

(3) In tutte tranne una delle commissioni permanenti alle quali siano assegnati o rinviati progetti di legge diversi da quelli di cui allo Standing Order n. 101 (Commissioni permanenti scozzesi), i progetti di legge del Governo avranno la precedenza.


(4) I progetti di legge del Governo assegnati ad una particolare commissione permanente saranno esaminati in qualunque ordine i Ministri di Sua Maestà possano decidere.


Gran Commissione Scozzese (sedute).


100. - (1) Può essere presentata da un Ministro della Corona una mozione che stabilisca (o modifichi precedenti disposizioni) per la Gran Commissione Scozzese

(a) di riunirsi in specifici giorni in Scozia (o in specifici luoghi della Scozia), che la seduta abbia inizio, e che i lavori siano interrotti a determinate ore secondo quanto può essere specificato;

(b) di riunirsi in altri specifici giorni a Westminster alle 10.30;

(c) di procedere allo svolgimento di interrogazioni ai sensi dello Standing Order n. 94 (Gran Commissione Scozzese (interrogazioni a risposta orale)) in determinati giorni fra quelli specificati ai sensi del precedente paragrafo (a) o paragrafo (b);

(d) di tenere discussioni brevi ai sensi dello Standing Order n. 95 (Gran Commissione Scozzese (discussioni brevi)) in determinati giorni fra quelli così specificati; e

(e) di esaminare mozioni autonome per l’aggiornamento della commissione ai sensi dello Standing Order n. 99 (Gran Commissione Scozzese (mozioni autonome per l’aggiornamento)) in non più di otto dei giorni così specificati: e lo Speaker porrà immediatamente la questione su tale mozione che può essere decisa dopo il tempo per l’attività su cui vi sia opposizione:

A condizione che nulla nel presente order impedirà alla commissione di prendere ulteriormente in esame in una seduta a Westminster attività aggiornate in una precedente seduta in Scozia, né di prendere in esame in una seduta in Scozia attività aggiornate in una seduta a Westminster.

(2) Le disposizioni dello Standing Order n. 88 (Riunioni delle commissioni permanenti), nella misura in cui riguardino la fissazione di un giorno in relazione ad attività da parte del Membro nominato presidente e la determinazione di giorni futuri da parte della commissione riguardo ad attività non ultimate in una seduta, non si applicheranno alla Gran Commissione Scozzese.

(3) Fuorché nel caso previsto al paragrafo (1) dello Standing Order n. 99 (Gran Commissione Scozzese (mozioni autonome per l’aggiornamento)), il Governo stabilirà la precedenza delle attività di cui sia previsto l’esame in qualunque seduta della commissione.

(4) Il presidente interromperà i lavori (salvo che su di una mozione presentata ai sensi del successivo paragrafo (6)) al momento specificato in relazione alla seduta da un order approvato ai sensi del precedente paragrafo (1) o, in mancanza di tale disposizione, alle 13.00, fatto salvo il paragrafo (2) dello Standing Order n. 88 (Riunioni delle commissioni permanenti).

(5) Al momento dell’interruzione (nota 33), i lavori in esame e su cui non si sia ancora deliberato saranno aggiornati (ad eccezione delle mozioni autonome per l’aggiornamento della commissione ai sensi dello Standing Order n. 99 (Gran Commissione Scozzese (mozioni autonome per l’aggiornamento)) che decadranno).

(6) Dopo l’interruzione dei lavori o, se anteriore, al momento della conclusione dell’attività in esame in quella seduta, una mozione per l’aggiornamento della commissione può essere presentata da un membro del governo e, nonostante le disposizioni dello Standing Order n. 88 (Riunioni delle commissioni permanenti) il presidente, non oltre mezz’ora dopo la presentazione della mozione, aggiornerà la commissione senza porre alcuna questione; e riguardo all’attività di cui al presente paragrafo, il numero legale della commissione sarà di tre membri.


Gran Commissione Gallese (sedute).


108. - (1) Può essere presentata da un Ministro della Corona una mozione che stabilisca (o modifichi precedenti disposizioni) per la Gran Commissione Gallese

(a) di riunirsi in specifici giorni in Galles (o in specifici luoghi del Galles), che la seduta abbia inizio, e che i lavori siano interrotti a determinate ore secondo quanto sarà specificato;

(b) di riunirsi in altri specifici giorni a Westminster alle 10.30, o alle 10.30 e fra le 16.00 e le 18.00;

(c) di procedere allo svolgimento di interrogazioni ai sensi dello Standing Order n. 103 (Gran Commissione Gallese (interrogazioni a risposta orale)) in determinati giorni fra quelli specificati ai sensi del precedente paragrafo (a) o paragrafo (b);

(d) di tenere discussioni brevi ai sensi dello Standing Order n. 104 (Gran Commissione Gallese (discussioni brevi)) in determinati giorni fra quelli così specificati;

(e) di esaminare specifici progetti di legge che siano stati ad essa rinviati ai sensi dello Standing Order n. 106 (Gran Commissione Gallese (progetti di legge)) in determinati giorni fra quelli così specificati; e

(f) di esaminare specifiche materie che siano state ad essa rinviate ai sensi dello Standing Order n. 107 (Gran Commissione Gallese (materie riguardanti esclusivamente il Galles)) in determinati giorni fra quelli così specificati;
e lo Speaker porrà immediatamente la questione su di una tale mozione, che può essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione:

A condizione che nulla nel presente order impedirà alla commissione di prendere ulteriormente in esame in una seduta a Westminster attività aggiornate in una precedente seduta in Galles, né di prendere in esame in una seduta in Galles attività aggiornate in una seduta a Westminster.

(2) Le disposizioni dello Standing Order n. 88 (Riunioni delle commissioni permanenti), nella misura in cui riguardino la fissazione di un giorno in relazione ad attività da parte del Membro nominato presidente e la determinazione di giorni futuri da parte della commissione riguardo ad attività non ultimate in una seduta, non si applicheranno alla Gran Commissione Gallese.

(3) Il presidente interromperà i lavori (salvo che su di una mozione presentata ai sensi del successivo paragrafo (5)) al momento specificato in relazione alla seduta da un order approvato ai sensi del precedente paragrafo (1) o, in mancanza di tale disposizione, alle 13.00, fatto salvo il paragrafo (2) dello Standing Order n. 88 (Riunioni delle commissioni permanenti).

(4) Al momento dell’interruzione i lavori in esame e su cui non si sia ancora deliberato saranno aggiornati.

(5) Dopo l’interruzione dei lavori o, se anteriore, al momento della conclusione dell’attività in esame in quella seduta, una mozione per l’aggiornamento della commissione può essere presentata da un Ministro della Corona e, nonostante le disposizioni dello Standing Order n. 88 (Riunioni delle commissioni permanenti) il presidente, non oltre mezz’ora dopo la presentazione della mozione, aggiornerà la commissione senza porre alcuna questione; e riguardo all’attività di cui al presente paragrafo, il numero legale della commissione sarà di tre membri.


Nota 3
Clerks at the Table
Durante le sedute della Camera, il Segretario Generale (Clerk of the House) ed il suo primo Vice (Clerk Assistant) siedono al banco centrale in Assemblea (Table of the House) ed in ragione di ciò vengono definiti come Clerks at the Table in relazione all’espletamento dei particolari compiti loro assegnati, in tale veste, dalle norme di procedura.
Alla sinistra del Clerk Assistant siede in genere il funzionario che dirige il Table Office (Principal Clerk, Table Office) così come anche i dirigenti di altri uffici dell’Amministrazione della Camera possono talora sedere al Table of the House ed essere in tal caso genericamente accomunati nell’espressione “Clerks at the Table”. Per la tradizionale funzione del Table Office e del Table of the House v.a. la successiva nota 11.

Nota 11
Table Office - Table of the House - Journal Office - Public Bill Office


Il Table Office è l’ufficio in cui vengono presentate le interrogazioni e le c.d. Early Day Motion (per le quali vd. successiva nota 21) e che svolge anche una serie di altri compiti relativi all’organizzazione dell’attività dell’Assemblea. Deve la sua denominazione al Table of the House, il banco centrale che divide nell’Aula dell’Assemblea i banchi della maggioranza da quelli dell’opposizione, su cui tradizionalmente venivano depositati, al momento della presentazione, tutti i documenti presentati alla Camera; tale antica prassi è riflessa tuttora in alcune espressioni ricorrenti anche nelle norme di procedura riguardo alle interrogazioni proposte (question “tabled”) o ai documenti presentati (“laid upon the Table”), la cui materiale consegna o deposito avviene però presso il Table Office, o altri appositi uffici (Journal Office, per i processi verbali; Public Bill Office, per i progetti di legge di interesse pubblico).