Allannuncio Clear the lobbies sono attivati gli appositi segnali acustici che, per non oltre due minuti, indicano ai deputati che intendano partecipare alla votazione, di raggiungere lAula - qualora non vi siano già - ed entrare nel corridoio laterale del sì (aye lobby) o in quello del no (no lobby). Allo scadere dei due minuti, la questione viene nuovamente posta ed in caso di reiterata contestazione, ciascuna delle parti contendenti deve indicare presso il Table of the House i nomi di due scrutatori (Tellers) che verranno successivamente annunciati allAssemblea dalla Presidenza: la mancata indicazione degli scrutatori da parte di uno dei due schieramenti comporta per convenzione la automatica affermazione dellopinione dello schieramento opposto.
Dopo lannuncio dei loro nomi, gli scrutatori prendono posto ai lati delle porte che dai corridoi laterali danno accesso allAula, che vengono quindi aperte e da cui transitano, uno alla volta, i deputati che partecipano alla votazione. I nomi dei rispettivi votanti sono registrati da un apposito funzionario e pubblicati nel resoconto ufficiale (Official Report), mentre al passaggio di ciascuno di essi attraverso la porta, uno dei due scrutatori pronuncia ad alta voce il numero dei votanti fino a quel momento transitati mentre laltro scrutatore presso la stessa porta, appartenente allo schieramento opposto, ha invece il compito di controllare lesattezza della conta effettuata. Dopo lo scadere di almeno otto minuti dalla disposizione di lasciare liberi i corridoi laterali dellAula, lo Speaker dispone che le porte che dallAula danno accesso ai corridoi laterali vengano chiuse e così rimarranno fino alla proclamazione del risultato della votazione: lultimo deputato ad uscire dai rispettivi corridoi è in genere uno degli Whip che conclude il reingresso in Aula dei deputati del proprio schieramento con lespressione rituale «All out» («Sono usciti tutti», dal corridoio di votazione).
Qualora dovesse apparire che meno di quaranta Membri (compreso chi siede al seggio della presidenza e gli scrutatori) abbiano preso parte alla votazione, lo Standing Order n. 41 (1) prevede che la questione in esame venga rinviata alla successiva seduta della Camera e che si passi alla questione successiva. Di regola infatti quaranta membri, compreso lo Speaker, costituiscono il numero legale della Camera dei Comuni (Quorum of the House) ma la mancanza di tale quorum non comporta automaticamente laggiornamento o la conclusione della seduta essendo peraltro formalmente esclusa dallo Standing Order n. 41 (2) la possibilità di procedere in qualunque momento alla verifica del numero legale.
Peraltro, in occasione delle votazioni per divisione in Assemblea o in Commissione dellintera Camera, i presidenti delle commissioni permanenti (standing committees) sono tenuti a sospendere i lavori della commissione per consentire ai suoi membri di partecipare a tali votazioni (Standing Order n. 89 (4)).
Nelle commissioni permanenti, la cui composizione numerica può variare fra i 16 ed i 50 membri, il numero legale può essere pari, alternativamente, a diciassette membri o, se minore, a un terzo del numero dei membri escluso il presidente (e nel calcolo le frazioni sono considerate unità, S.O. n. 89 (1)); per le select committee il numero legale varia invece da commissione a commissione ed in genere non è particolarmente elevato in ragione del modulo procedurale meno formale rispetto a quello delle commissioni permanenti (3 membri su 11 o 12; 5 o 7 membri su 26 o 33; per la Commissione sugli Standard e le Prerogative - S.O. n. 149 - composta da 11 Membri, il numero legale è di 5 membri). Al riguardo, se in qualunque momento della seduta di una select committee viene a mancare il numero legale, il funzionario segretario della commissione porta il fatto a conoscenza del presidente che sospende da quel momento i lavori finché non vi sia il numero legale o aggiorna la commissione (S.O. n. 124 (1)): in tali occasioni, nel determinare se sia presente il numero di Membri necessario a costituire il numero legale, il presidente della commissione viene computato (S.O. n. 124 (2)). La stessa regola si applica anche alle commissioni permanenti (S.O. n. 89 (3) (d)).
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