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Precedente legislazione elettorale
La Repubblica


Nel dopoguerra si ritornò al sistema elettivo (legge 7 ottobre 1947, n.1058) a suffragio universale e diretto con liste concorrenti e l'espressione di tre o quattro preferenze, secondo l'ampiezza dei collegi. La Camera dei deputati fu eletta in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila; il Senato, a base regionale, in ragione di un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
A questo sistema furono apportate notevoli modifiche con l'articolo unico della legge 31 marzo 1953, n. 148, che attribuiva un premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate tra loro che, in tutto il territorio nazionale, avessero raccolto il 50,01% dei voti. Il relativo disegno di legge fu presentato alla Camera il 21 ottobre del 1952 dal Ministro degli interni, Mario Scelba e nel corso della discussione, che vide intense ed animate sedute, furono presentati 132 ordini del giono e circa 1700 emendamenti; la seduta del 18 gennaio durò ininterrottamente per tre giorni e tre notti. Alla fine la Camera, dopo 280 ore di dibattito, votò il disegno di legge con 339 voti a favore e 25 contro (MSI, PNM e dissidenti); i comunisti ed i socialisti non parteciparono al voto.

Decreto
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Decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi che autorizza la presentazione alle Camere del disegno di legge [ASCD, Repubblica, disegni e proposte di legge, b. 168/bis-ter, fasc. 2971]
Decreto
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Elenco degli iscritti a parlare [ASCD, Repubblica, disegni e proposte di legge, b. 168, fasc. 2971]
Decreto
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Sospensiva Nenni [ASCD, Repubblica, disegni e proposte di legge, b. 168, fasc. 2971]
Decreto
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Pregiudiziale Togliatti [ASCD, Repubblica, disegni e proposte di legge, b. 168, fasc. 2971]
Decreto
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Pregiudiziale Lelio Basso [ASCD, Repubblica, disegni e proposte di legge, b. 168, fasc. 2971]
Le elezioni politiche generali del 7 giugno 1953 si svolsero per il Senato con la legge del 6 febbraio 1948, n. 29, e per la Camera con la nuova normativa (legge 31 marzo 1953, n. 148). Le forze politiche della coalizione ottennero solamente il 49,2% non usufruendo così del premio di maggioranza ed annullando gli effetti della legge che più tardi venne abrogata con la legge 31 luglio 1954, n. 615, ripristinando in ogni sua parte le norme del testo unico del 1948.