- Art. 19
[ Regolamento della Giunta delle elezioni; Capo V: disposizioni transitorie e finali ] | 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati per la XIV legislatura.
2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente della Giunta delle elezioni presenta all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione del Regolamento stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento della Camera.
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