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Regolamento della Giunta delle elezioni
Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali: Procedimento per la verifica dei risultati elettorali


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  • Art. 8
    [ Regolamento della Giunta delle elezioni; Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali ]

    1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli Uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:
    a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali;
    b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e del ricorsi presentati;
    c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

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  • Art. 9
    [ Regolamento della Giunta delle elezioni; Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali ]

    1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

    2. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre distintamente per ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente.

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  • Art. 10
    [ Regolamento della Giunta delle elezioni; Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali ]

    1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna circoscrizione elettorale, individuandolo a turno in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto.

    2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e sulle relative proclamazioni. L'incarico non può essere affidato a un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso è inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni territoriali di cui al comma 1.

    3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione.

    4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta.

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  • Art. 11
    [ Regolamento della Giunta delle elezioni; Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali ]

    Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione, procede:
    a) ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura dell'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ovvero l'apertura dell'istruttoria;
    b) ove non esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria.

    2. Deliberati l'apertura dell'istruttoria, í tempi e l'oggetto della medesima, è costituito il Comitato di verifica, designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo, che procede alle necessarie attività istruttorie, definendo se del caso modalità di svolgimento della partecipazione delle parti non disciplinate dal comma 3.

    3. il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. Per ogni collegio, la Giunta stabilisce il termine a decorrere dal quale le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede, entro í successivi cinque giorni utili per le schede bianche, nulle e contestate, ed entro i successivi quindici giorni utili per le schede valide. Per ogni circoscrizione, il periodo nel quale le parti e í soggetti interessati possono esaminare le schede è fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza della circoscrizione stessa. I termini di cui ai precedenti periodi iniziano a decorrere non prima di cinque giorni dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti interessati.

    4. La Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale.

    5. Le parti e í soggetti interessati possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali, alla presenza del personale addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio rappresentante, dal quale possono altresì farsi assistere, nel periodo previsto dal calendario stabilito ai sensi del comma 3, che indica i giorni e gli orari nei quali il materiale elettorale può essere consultato.

    6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti elettorali, le parti e i soggetti interessati possono produrre memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal Comitato di verifica ai fini delle ulteriori fasi del procedimento.

    7. Al termine dell'attività istruttoria delle parti, il relatore, effettuate da parte del Comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione.

    8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di convalida formulate dai relatori è comunicato al Presidente della Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea.

    9. Il relatore rimette all'apposito Comitato, di cui all'articolo 3, comma 1, la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni.

    10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero si riferisca ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale.

    11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quattro mesi dal termine delle attività di cui all'articolo 8. In caso di ritardo, d Presidente invita formalmente il relatore a presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non motivato, provvede alla sua sostituzione.

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  • Art. 12
    [ Regolamento della Giunta delle elezioni; Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali ]

    1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:
    a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo;
    b) nel procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;
    c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano.

    2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:
    a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo;
    b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione.

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  • Art. 13
    [ Regolamento della Giunta delle elezioni; Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali ]

    1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore.

    2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei documenti depositati dalle controparti nonché della restante documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti depositati oltre il termine.

    3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 64 del Regolamento della Camera. Il Presidente dirige la discussione e disciplina l'udienza.

    4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno facoltà di intervenire e, quindi, di replicare per una volta.

    5. Ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

    6. Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.

    7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

    8, Al termine della discussione in camera di consiglio il Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta: questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.

    9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si applicano nuovamente le facoltà, le procedure e i termini di cui ai commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non siano stati presenti alla prima seduta.

    10. La deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

    11. E' ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di minoranza.

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  • Art. 14
    [ Regolamento della Giunta delle elezioni; Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali ]

    1. Il procedimento di verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, in quanto applicabili.

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