CAPO XXVII - Articolo 123 bis Esame dei progetti di legge collegati alla manovra finanziaria
Testo del 1971
|
Modificato il 20.07.99
|
1. I progetti di leggi collegati
alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e
presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati
alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. |
1. I progetti di leggi collegati
alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'articolo
118-bis, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito
dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero
in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo
è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione,
accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così
come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità
dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente,
sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo
stralcio delle disposizioni estranee. |
2. Il Governo può richiedere
che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine,
riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva. |
2. Identico |
3. Sulla richiesta formulata ai
sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti
di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle
proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti
prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque
all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.
Per assicurare il rispetto dei termini stabiliti a norma del presente articolo,
si osservano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 119. |
3. Sulla richiesta formulata ai
sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti
di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle
proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti
prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque
all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni. |
|
3 - bis. Fermo quanto disposto
dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti
di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili
gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee
al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con
i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate,
come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità
dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente
della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili
in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. |
4. Salva diversa decisione adottata
all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, l'esame
e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire
negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge finanziaria
e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119. |
4. Identico |
| |
|