Testo del 1971
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Modificato il 29.09.83
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Modificato il 28.06.89
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1. Gli emendamenti concernenti
un singolo stato di previsione, che si limitano cioè a proporre variazioni
compensative entro tale stato di previsione, debbono essere presentati nella
Commissione competente per materia. Se questa li approva sono inclusi nella
relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione |
1. Gli emendamenti che riguardano
esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza
di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito
e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni
compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere
presentati nella Commissione competente per materia. Se questa li approva
sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e
programmazione. |
1. Gli emendamenti che riguardano
esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza
di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito
e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni
compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere
presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono
essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti
variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella
relazione da trasmettere alla Commissione bilancio. |
2. Gli emendamenti che modificano
le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione ovvero i totali
generali dell'entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio
e programmazione che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel precedente
comma, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. |
2. Nella relazione predetta la
Commissione può indicare ulteriori proposte di modifica relative
alle materie di competenza, anche nella forma di emendamenti non concernenti
variazioni compensative. |
2. Gli emendamenti che modificano
i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di
rimborso prestiti ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario,
stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa
tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata
e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro
emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione
bilancio, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti,
ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio
non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma precedente, ne
esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo
120. |
3. Gli emendamenti respinti in
Commissione possono essere ripresentati in Assemblea. |
3. Gli emendamenti che modificano
i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di
rimborso prestiti ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario,
stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa
tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata
e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro
emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione
bilancio e programmazione, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti
nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora
la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui
ai commi precedenti, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista
dal comma 6 dell'articolo 120. |
3. Gli emendamenti presentati direttamente
presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti
a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati
per il parere alla Commissione competente, che si pronuncia entro il giorno
successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera. |
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4. Gli emendamenti respinti in
Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto
di cui al comma 5 dell'articolo 86. |
4. Identico |
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5. Fermo quanto disposto dall'articolo
89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il presidente
della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio
della legge finanziaria e della legge di bilancio, così come definiti
dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello
Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo
120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente
della Camera ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati
inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. |
5. Fermo quanto disposto dall'articolo
89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il presidente
della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio
della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con
i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate,
così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla
contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del
comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è
rimessa al Presidente della Camera ai sensi del comma 2 dell'articolo 41.
Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere
ripresentati in Assemblea. |