Testo del 1971
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Modificato il 29.09.83
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Modificato il 28.06.89
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1. I disegni di legge concernenti
il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato sono assegnati
per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame
dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle Commissioni competenti
per materia. |
1. Il disegno di legge finanziaria
e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono
assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione
e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di
previsione alle Commissioni competenti per materia. |
1. Identico |
2. Entro i venti giorni successivi
all'assegnazione ciascuna Commissione esamina le parti del bilancio e del
consuntivo di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione
e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi,
alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine
sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente
per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi,
alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. |
2. La Commissione bilancio e programmazione
esamina preventivamente il disegno di legge finanziaria per accertare, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo, se esso disciplina
materie estranee all'oggetto della legge finanziaria, così come definito
dalla legislazione vigente sul bilancio e la contabilità dello Stato.
In tal caso la Commissione propone al Presidente della Camera lo stralcio
delle disposizioni non concernenti il contenuto tipico della legge finanziaria.
La proposta è sottoposta all'Assemblea, che delibera per alzata di
mano, a norma dell'articolo 41. |
2. Quando il disegno di legge finanziaria
è presentato alla Camera, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente Capo, il Presidente della Camera, prima dell'assegnazione,
accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto
cosí come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio
e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera
comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito
il parere della Commissione bilancio. |
3. Quando il disegno di legge concernente
il bilancio è presentato dal Governo al Senato, il Presidente della
Camera può disporre che le Commissioni competenti per materia inizino
l'esame dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima
dell'approvazione del Senato. |
3. Entro i dieci giorni successivi
all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del
disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude
con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può
partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.
Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate
in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può
partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. |
3. Identico |
4. Scaduto il termine previsto
nel secondo comma del presente articolo, la Commissione bilancio e programmazione,
entro i successivi venti giorni, esamina i disegni di legge e i documenti
connessi ed approva la relazione generale per il bilancio e per il consuntivo.
Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza.
Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni
competenti per materia. |
4. Nel periodo di cui al comma
precedente, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare
l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento
delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari. |
4. Nel periodo di cui al comma
3, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame
dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle
introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei Ministri finanziari. |
5. Alle sedute delle Commissioni
riservate all'esame dei singoli stati di previsione e dei conti consuntivi
partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige
e si pubblica un resoconto stenografico. |
5. Quando il disegno di legge finanziaria
ed il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti
per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei
singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione
del Senato. |
5. Identico |
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6. Scaduto il termine previsto
nel terzo comma, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi
quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti
connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria
e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni
di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre
Commissioni competenti per materia. |
6. Scaduto il termine previsto
nel comma 3, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi
quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti
connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria
e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni
di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre
Commissioni competenti per materia. |
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7. La Commissione bilancio e programmazione
esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, redatta in termini
di competenza e di cassa, presentata dal Governo di norma a seguito dell'approvazione
del disegno di legge finanziaria da parte della stessa Commissione bilancio
e comunque prima che l'Assemblea passi all'esame degli articoli del disegno
di legge di approvazione dei bilanci di previsione |
7. Prima della votazione finale
del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota
di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini
di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge
finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea,
intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge
di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati. |
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8. Alle sedute delle Commissioni
riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano
i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica
un resoconto stenografico. |
8. Identico |
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9. Quando i disegni di legge di
cui al primo comma sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi
alla Camera, il termine previsto dal terzo comma è ridotto a sette
giorni. |
9. Quando i disegni di legge di
cui al comma 1 sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla
Camera, il termine previsto dal comma 3 è ridotto a sette giorni.
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