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Commissioni in sede redigente
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CAPO XIX - Articolo 96<br>Commissioni in sede redigente
CAPO XIX - Articolo 96
Commissioni in sede redigente


Testo del 1971
Modificato il 30.09.82
Modificato il 29.09.83
Modificato il 23.07.87
1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto, ovvero la discussione, a norma dell'articolo 85, degli articoli così formulati. 1. L'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione permanente o speciale la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé medesima l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto. 1. Identico 1. Identico
2. L'Assemblea può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione. 2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi della Commissione, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni bilancio e programmazione e affari costituzionali quando queste siano state consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93. 2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni bilancio e programmazione e affari costituzionali, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93. 2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93.
3. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione. 3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. E' consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per Gruppo. 3. Identico 3. Identico
4. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. 4. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva. 4. Identico 4. Identico