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Commissioni in sede legislativa
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CAPO XVIII - Articolo 92<br>Commissioni in sede legislativa
CAPO XVIII - Articolo 92
Commissioni in sede legislativa


Testo del 1971
Modificato il 29.09.83
Modificato il 23.07.97
1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto è assegnato in sede referente se l'opposizione è fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura può essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza. 1. Identico 1. Identico
2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi. 2. Identico 2. Identico
3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un Presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1 del presente articolo. 3. Identico 3. Identico
4. Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono. 4. Identico 4. Identico
5. La richiesta prevista nel comma 4 può essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al Presidente della Commissione. 5. Identico 5. Identico
6. Il Presidente della Camera può, a norma del primo comma del presente articolo, proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla unanime richiesta dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni bilancio e programmazione o affari costituzionali quando queste siano state consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93. 6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti della Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni bilancio e affari costituzionali, che devono essere consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93. 6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73.