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Votazione finale progetti di legge
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CAPO XVII - Articolo 91<br>Votazione finale progetti di legge
CAPO XVII - Articolo 91
Votazione finale progetti di legge


Testo del 1971
Modificato il 28.02.90
1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo per scrutinio segreto immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli. 1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49.
2. Il Presidente può però rinviare la votazione finale ad una successiva seduta. 2. Identico
3. Il Presidente può far procedere alle votazioni contemporanee di più progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto. 3. Identico