1. Nel corso della discussione
degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di
20 minuti, ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione
alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati
o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione
dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. |
1. Nel corso della discussione
degli articoli ciascun deputato può presentare non più di
un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge
in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più
di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione
dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato
può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico
intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con
non più di due interventi distinti per una durata complessivamente
non superiore. |