CAPO XVII - Articolo 87 Votazione degli articoli e degli emendamenti
Testo del 1971
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Modificato il 24.09.97
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Modificato il 20.07.99
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1. La votazione si fa sugli emendamenti
proposti e sull'intero articolo. |
1. Identico |
1. Identico |
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1 - bis. I testi alternativi presentati
ai sensi dellarticolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta
del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun
articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti
allarticolo medesimo. |
1 - bis. Identico |
2. Quando è presentato un
solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento
del testo. |
2. Identico |
2. Identico |
3. Qualora siano stati presentati
più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando
da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli
interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli
modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento
sono votati prima di quello principale. |
3. Identico |
3. Identico |
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3 - bis. Prima della votazione
di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente
ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e
dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione
bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2. |
4. Quando il testo da mettere ai
voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti
o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi
ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può
essere richiesta la votazione per parti separate |
4. Identico |
4. Identico |
5. Quando un progetto di legge
consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si
fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente
alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di
votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o
di posizione della questione di fiducia a norma del comma 2 dell'articolo
116. |
5. Identico |
5. Identico |
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