Testo del 1971
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Modificato il 29.09.83
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Modificato il 26.06.86
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Modificato il 24.09.97
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Modificato il 20.07.99
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1. Gli articoli aggiuntivi
e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni.
Se sono respinti in Commissione, possono essere ripresentati in Assemblea.
La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta
ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a cui gli emendamenti
o gli articoli aggiuntivi si riferiscono. |
1. Identico |
1. Gli articoli aggiuntivi
e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni.
Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi
ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché entro il
giorno precedente la seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui
si riferiscono. |
1. Gli articoli aggiuntivi
e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni.
Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi
ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito
degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati
e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta
nella quale avrà inizio la discussione degli articoli. |
1. Identico |
2. Nuovi articoli aggiuntivi
o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta
nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano
le firme di un presidente del Gruppo o di dieci deputati possono essere
presentati anche un'ora prima della seduta. |
2. Nuovi articoli aggiuntivi
o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta
nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. Se recano
le firme di venti deputati o di uno i più presidenti di Gruppi che,
separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerico,
possono essere presentati anche un'ora prima della seduta. |
2. Qualora i nuovi
articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione
di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e
programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze
finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della
Commissione bilancio e programmazione, può rinviare l'esame di tali
emendamenti in Assemblea sino a che la Commissione stessa si sia espressa. |
2. Qualora i nuovi
articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione
di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e
programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze
finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra,
il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione
bilancio. |
2. Identico |
3. Qualora i nuovi
articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione
di entrate, devono in ogni caso essere presentati almeno 24 ore prima della
seduta nella quale saranno discussi. Appena presentati, essi sono trasmessi
alla Commissione bilancio e programmazione perchè siano esaminati
e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera,
su richiesta del presidente della Commissione bilancio e programmazione,
può rinviare l'esame di tali emendamenti in Assemblea sino a che
la Commissione stessa si sia espressa. |
3. Identico |
3. Il Comitato dei
nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento
del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti ed articoli
aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione,
se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame
la Commissione plenaria. |
3. Identico |
3. Identico |
4. Il Comitato dei
nove previsto nell'articolo 79 si riunisce prima della discussione, con
l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare gli emendamenti
presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se
ne ravvisi l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria. |
4. Identico |
4. Gli emendamenti
a emendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta
nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono
esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove a dalla Commissione,
che possono chiedere un breve rinvio della votazione. |
4. I subemendamenti
possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno
discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del
comma 3, dal Comitato dei nove a dalla Commissione, che possono chiedere
un breve rinvio della votazione. |
4. Identico |
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4 - bis. Quando un
progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia
espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti,
e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti
proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo
riferimento allosservanza dellarticolo 81, quarto comma, della
Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né
la richiesta di votazione per parti separate.
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5. Gli emendamenti
a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano
firmati da un presidente di Gruppo o da dieci deputati. Essi sono esaminati
a norma del precedente comma dal Comitato dei nove o dalla Commissione,
che possono chiedere un breve rinvio della votazione. |
5. Gli emendamenti
a emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano
firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che,
separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
Essi sono esaminati a norma del precedente comma dal Comitato dei nove o
dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione. |
5. La Commissione e
il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi
fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui
si riferiscono. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi
che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza
numerica possono presentare ad essi subemendamenti anche nel corso della
seduta, nel termine stabilito dal Presidente. L'esame di tali emendamenti
può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente
della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di
uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica. |
5. La Commissione e
il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi
fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui
si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati
nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.
Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente
o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono
presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi
anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun
relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine,
un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo
presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. L'esame
dei suddetti emendamenti ed articoli aggiuntivi, con i subemendamenti ad
essi riferiti, può essere rinviato per non più di tre ore
dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea
o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica. |
5. La Commissione
e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi
fino a che sia iniziata la votazione dellarticolo o dellemendamento
cui si riferiscono, purché nellambito degli argomenti già
considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili
in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi
che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza
numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti
e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito
dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro
il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento
o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma
del presente comma. |
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5 - bis. Il Presidente
della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli
emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora
comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti
e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo
a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze,
stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione
bilancio esprime il proprio parere.
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6. La Commissione e
il Governo possono presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino
a che sia iniziata la votazione dell'articolo a cui si riferiscono. |
6. Identico |
6. Identico |
6. I relatori e il
Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti
in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo
di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti
dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo
in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può
rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre
la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì
che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più
di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. |
6. Identico |
7. I relatori e il
Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti
in votazione. |
7. Identico |
7. Identico |
7. Il relatore illustra
all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti
del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima;
è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori,
che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente
comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza,
per non più di cinque minuti ciascuno. |
7. Identico |
8. Chi ritira un emendamento
ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.
Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da
altri. |
8. Identico |
8. Gli emendamenti
presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore
prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. |
8. Chi ritira un emendamento
ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.
Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto
da venti deputati o da un presidente di Gruppo. |
8. Identico |
9. Gli emendamenti
si distribuiscono stampati in principio di seduta.
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9. Identico |
9. È in facoltà
del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al
tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione,
di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti
in Assemblea. |
9. Identico |
9. Identico |
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10. È in facoltà
del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al
tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione,
di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti
in Assemblea. |
10. Identico |