HomePage\Regolamento della Camera\Note\CAPO XVII - Articolo 82
Discussione generale dei progetti di legge
Regolamento della Camera Sei in:

CAPO XVII - Articolo 82<br>Discussione generale dei progetti di legge
CAPO XVII - Articolo 82
Discussione generale dei progetti di legge


Testo del 1971
Modificato il 24.09.97
1. L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli. 1. Identico
2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 5 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali. 2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.