1. Alla pubblicità
dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante resoconti
pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari
a cura del Segretario generale della Camera. |
1. Alla pubblicità
dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato
per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti
pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari
a cura del Segretario generale della Camera. |