HomePage\Regolamento della Camera\Note\CAPO XII - Articolo 65
Pubblicità dei lavori in Commissione
Regolamento della Camera Sei in:

CAPO XII - Articolo 65<br>
Pubblicità dei lavori in Commissione
CAPO XII - Articolo 65
Pubblicità dei lavori in Commissione


Testo del 1971
Modificato il 24.09.97
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. 1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.
2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. 2. Identico
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti. 3. Identico