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Polizia della Camera
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CAPO XI - Articolo 62<br>
Polizia della Camera
CAPO XI - Articolo 62
Polizia della Camera


Testo del 1971
Modificato il 16.12.98
1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari. 1. Identico
2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. 2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.
  3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.
  4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera.