PROGETTO DI LEGGE - N. 7023
Onorevoli Deputati! - Il Presidente del Consiglio dei
ministri, onorevole Massimo D'Alema, ed il Presidente
dell'Unione Buddhista Italiana, dottoressa Elsa Bianco, hanno
firmato il 20 marzo 2000 l'intesa per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e la citata Confessione religiosa, ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Il testo della presente intesa è stato elaborato dalla
Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni
religiose, presieduta dal professor Pizzetti, composta da
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze,
della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, per
i beni e le attività culturali, della sanità, ed integrata,
per l'occasione, dai rappresentanti dell'Unione Buddhista
Italiana. Le trattative sono iniziate nel giugno 1997 e si
sono concluse con la sigla da parte del sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 21
settembre 1999. Il testo dell'intesa con l'Unione Buddhista
Italiana, è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il
modello delle intese già concluse che si è rivelato adattabile
alle esigenze delle altre Confessioni. La Commissione ha
comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni
profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con
l'ordinamento giuridico italiano e con i princìpi della
Costituzione. E' stato anche acquisito il parere della
Commissione consultiva per la libertà religiosa. Il Consiglio
dei ministri ha espresso il proprio consenso alla firma
dell'intesa il 21 gennaio 2000.
Con la firma di questa intesa, avvenuta contemporaneamente
a quella con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova, il Governo ha fatto un ulteriore passo avanti
nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, allargando
l'ambito ed il numero delle Confessioni religiose con le quali
lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al
dettato costituzionale: le Chiese rappresentate dalla Tavola
Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana
avventista del 7^ giorno, l'Unione cristiana evangelica
battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.
Merita sottolineare infine, che l'intesa firmata con l'Unione
Buddhista Italiana costituisce la prima intesa fra lo Stato
italiano ed una Confessione religiosa non appartenente alla
tradizione giudaico-cristiana.
L'Unione Buddhista Italiana (UBI) è stata fondata a Milano
nel 1985 dai centri buddhisti di tutte le tradizioni, che
sentivano la necessità di conoscersi, unirsi e cooperare, come
è accaduto in altri Paesi europei (Francia, Germania, Austria,
Olanda, Spagna, Portogallo, eccetera). L'UBI è infatti nata
con lo scopo di rispondere alle numerose richieste degli
italiani interessati al buddhismo e dei praticanti buddhisti,
per aiutare la conoscenza e la pratica degli insegnamenti del
Buddha secondo le diverse tradizioni presenti in Italia e
sviluppare le relazioni tra i vari centri sia in Italia che in
Europa.
L'insegnamento del Buddha Sakyamuni si è diffuso nel corso
dei secoli in gran parte dell'Asia, entrando in contatto con
culture nazionali diverse e integrandosi ad esse.
L'insegnamento è innanzitutto un cammino religioso, che si
propone anche come modo di vita da seguire e praticare per
promuovere un avvenire di pace, tolleranza e fraternità tra i
singoli e tra i popoli.
L'UBI è stata riconosciuta, su conforme parere del
Consiglio di Stato, come ente morale con personalità giuridica
con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991.
Associata all'Unione Buddhista Europea, riunisce 34 centri
italiani ed i loro iscritti, che seguono le tradizioni
Theravada (Sud-Est asiatico), Mahayana Zen (Estremo Oriente),
Mahayana Vajrayana (Tibet). Attualmente la stima dei
praticanti buddhisti italiani è di circa 50 mila persone, cui
si possono aggiungere circa 10 mila frequentatori saltuari ed
altri 10 mila buddhisti di provenienza extracomunitaria.
Il presente disegno di legge di approvazione dell'intesa
firmata il 20 marzo 2000 regola i rapporti tra lo Stato e
l'UBI, sulla base dell'allegata intesa. Nei primi articoli del
disegno di legge sono contenute norme generali sulla libertà
religiosa, che si richiamano ai princìpi di libertà contenuti
nella Costituzione. L'articolo 2, in particolare, riconosce
l'autonomia dell'UBI, liberamente organizzata secondo i propri
ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non
ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto,
nell'organizzazione comunitaria e negli atti disciplinari e
spirituali.
Tale disposizione appare significativa in quanto, in
queste materie, la legislazione sui cosiddetti "culti ammessi"
(legge n. 1159 del 1929 e relativo regolamento di attuazione
di cui al regio decreto n. 289 del 1930), non più applicabile
all'UBI dopo la data di entrata in vigore della legge, prevede
invece approvazioni e controlli da parte dello Stato.
Con l'articolo 4 la Repubblica italiana, prendendo atto
della contrarietà all'uso delle armi da parte dei buddhisti,
garantisce loro l'assegnazione al servizio civile, nel
rispetto della vigente normativa sull'obiezione di coscienza
(legge 8 luglio 1998, n. 230).
Il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri
ministri di culto è assicurato agli appartenenti all'UBI, come
ai fedeli delle Confessioni che hanno già concluso un'intesa
con lo Stato, anche se ricoverati in ospedali, case di cura o
di riposo, se impegnati nel servizio militare o se detenuti in
istituti penitenziari. A tale fine l'UBI dovrà trasmettere
alle rispettive amministrazioni competenti l'elenco dei
ministri (articolo 5).
In tema di istruzione la Repubblica italiana riconosce,
come è già avvenuto con le Confessioni che hanno concluso
un'intesa, agli alunni il diritto di non avvalersi di
insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento
non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. La
Repubblica riconosce altresì all'UBI il diritto di rispondere
ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che
possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a
carico dello Stato (articolo 6). Viene altresì riconosciuto,
in conformità al principio costituzionale della libertà della
scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e
istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento
scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche (articolo
7).
L'articolo 8 riguarda i ministri di culto buddhisti. Il
consiglio direttivo dell'UBI, su suggerimento della seconda
assemblea dei maestri, maestre, monaci, monache e insegnanti
buddhisti presenti in Italia, ha convenuto di adottare il
termine "ministri di culto", usato in tutte le precedenti
intese, per indicare i monaci ed i laici incaricati dalle
tradizioni di appartenenza di trasmettere la dottrina e di
esercitare il culto buddhista. L'UBI certificherà il possesso
dei requisiti per essere considerati ministri di culto
buddhista sulla base della documentazione proveniente dalle
tradizioni di appartenenza. Per quanto invece riguarda gli
assegni corrisposti dall'UBI ai ministri di culto, essi sono
equiparati, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente
(articolo 22).
Per quanto concerne la tradizione buddhista relativa al
trattamento delle salme, l'articolo 9 ne dispone il rispetto,
purché avvenga in maniera conforme alla normativa in materia.
Nei cimiteri possono essere altresì previsti reparti
riservati, ai sensi del regolamento di polizia mortuaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, analogamente a quanto previsto nella
legge di approvazione dell'intesa con l'Unione delle comunità
ebraiche.
Con gli articoli da 10 a 15 viene disciplinato, sul
modello delle precedenti intese, il regime degli enti
religiosi: l'UBI ha preferito non usare, come del resto
l'Unione delle comunità ebraiche al tempo della conclusione
della relativa intesa, il termine "enti ecclesiastici",
presente invece nelle intese con le Chiese evangeliche. Gli
articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti
aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i
fini di istruzione o di beneficenza; il mutamento degli enti
stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli
enti.
Gli articoli 16 e 17 sono dedicati alla tutela degli
edifici aperti al culto buddhista e dei beni artistici e
culturali appartenenti all'UBI.
All'interno dei luoghi di culto possono essere affisse e
distribuite pubblicazioni di carattere religioso senza
autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come
possono essere effettuate collette a fini religiosi esenti da
qualsiasi tributo (articolo 18).
Con il presente disegno di legge viene esteso all'UBI il
sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Confessioni
religiose, delineato dalla legge n. 222 del 1985, concernente
la Chiesa Cattolica, e dalle leggi di approvazione delle
precedenti intese concluse. Tale sistema consentirà, a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la
deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro a favore dell'UBI
e degli organismi da essa rappresentati, destinate al
sostentamento dei ministri di culto ed alle attività di
religione e di culto. Dallo stesso periodo è consentita la
partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille
del gettito IRPEF, destinata ad interventi culturali, sociali
ed umanitari anche a favore di Paesi stranieri, assistenziali
e di sostegno al culto. I rendiconti sull'utilizzazione delle
somme percepite devono essere trasmessi annualmente al
Ministero dell'interno (articoli 19-23).
Con l'approvazione dell'intesa si consentirà infine agli
appartenenti all'UBI di osservare la festività religiosa
buddhista, la festa del Vesak, che celebra la nascita,
l'illuminazione e la morte del Buddha, la quale ricorre,
convenzionalmente, l'ultimo sabato e domenica del mese di
maggio di ciascun anno. Conformemente a quanto previsto per le
festività religiose di altre Confessioni che hanno concluso
un'intesa con lo Stato, il diritto di osservare la festa del
Vesak deve essere esercitato nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro (articolo 24).
L'UBI dovrà infine essere consultata dalle competenti
amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in
occasione di future iniziative legislative concernenti i
rapporti tra lo Stato e l'UBI.
Con la data di entrata in vigore della legge cesseranno di
avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli
organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno
parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni
sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo
regolamento di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289.