PROGETTO DI LEGGE - N. 7023




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Rapporti tra Stato e UBI).

        1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 20 marzo 2000.


Art. 2.

(Autonomia dell'UBI).

        1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
        2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
        3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.


Art. 3.

(Libertà religiosa).

        1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
        2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4.

(Servizio militare).

        1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UBI è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
        2. In caso di richiamo alle armi, i predetti, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.


Art. 5.

(Assistenza spirituale).

        1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.
        2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
        3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.
        4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.
        5. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI che prestano servizio militare potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.


Art. 6.

(Insegnamento religioso nelle scuole).

        1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.
        2. Viene riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, quale attività didattica integrativa determinata dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.
        3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.


Art. 7.

(Scuole ed istituti di educazione).

        1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata la piena libertà ed ai loro alunni e alunne un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni e delle alunne delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.


Art. 8.

(Ministri di culto).

        1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
        2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
        3. I ministri di culto possono iscriversi al fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
        4. I ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.


Art. 9.

(Trattamento delle salme e cimiteri).

        1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
        2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.


Art. 10.

(Attività di religione o di culto).

        1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

                a) attività di religione o di culto quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

                b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.


Art. 11.

(Riconoscimento degli enti).

        1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.


Art. 12.

(Modalità per il riconoscimento).

        1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
        2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.
        3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 10.
        4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.
        5. L'UBI e gli enti riconosciuti a termini del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.


Art. 13.

(Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche).

        1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritti.
        2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
        3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.


Art. 14.

(Mutamenti degli enti religiosi).

        1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
        2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.
        3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.
        4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.


Art. 15.

(Regime tributario dell'UBI).

        1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
        2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.


Art. 16.

(Tutela degli edifici di culto).

        1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.
        2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Art. 17.

(Tutela dei beni culturali).

        1. La Repubblica italiana e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.


Art. 18.

(Pubblicazioni).

        1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 16 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.


Art. 19.

(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF).

        1. La Repubblica italiana prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
        2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 10, lettera a).
        3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 20.

(Ripartizione della quota del gettito IRPEF).

        1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.
        2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
        3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.


Art. 21.

(Commissione paritetica).

        1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UBI.

Art. 22.

(Assegni corrisposti ai ministri di culto).

        1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
        2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.


Art. 23.

(Rendiconto della effettiva utilizzazione
delle somme percepite).

        1. A cura dell'UBI vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.
        2. Tali rendiconti devono comunque precisare:

                a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

                b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

                c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

        3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministro delle finanze.

Art. 24.

(Festa religiosa buddhista).

        1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.


Art. 25.

(Norme di attuazione).

        1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.


Art. 26.

(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori).

        1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
        2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.
        3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 27.

(Ulteriori intese).

        1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
        2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.
        3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.


Art. 28.

(Copertura finanziaria).

        1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 19, valutate in lire 298 milioni per l'anno 2001 ed in lire 170 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ALLEGATO


INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA


Preambolo.

            La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), richiamandosi ai princìpi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

                considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

                ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

                riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

            convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UBI, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi.

            Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

                l'UBI afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta; l'UBI, convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte degli organismi da essa rappresentati, l'insegnamento di dottrine religiose o pratiche di culto.


Articolo 1.

(Autonomia dell'UBI).

          1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
          2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
          3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.


Articolo 2.

(Libertà religiosa).

          1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
          2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.


Articolo 3.

(Servizio militare).

          1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UBI è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
          2. In caso di richiamo alle armi, i predetti, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.


Articolo 4.

(Assistenza spirituale).

          1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.
          2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
          3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.
          4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.
          5. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI che prestano servizio militare potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.


Articolo 5.

(Insegnamento religioso nelle scuole).

          1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.
          2. Viene riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, quale attività didattica integrativa determinata dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.
          3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.


Articolo 6.

(Scuole ed istituti di educazione).

          1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata la piena libertà ed ai loro alunni e alunne un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni e delle alunne delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.


Articolo 7.

(Ministri di culto).

          1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa.
          2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
          3. I ministri di culto possono iscriversi al fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
          4. I ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.


Articolo 8.

(Trattamento delle salme e cimiteri).

          1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
          2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.


Articolo 9.

(Attività di religione o di culto).

          1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

                a) attività di religione o di culto quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

                b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.


Articolo 10.

(Riconoscimento degli enti).

          1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Articolo 11.

(Modalità per il riconoscimento).

          1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficienza.
          2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.
          3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 9.
          4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.
          5. L'UBI e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.


Articolo 12.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

          1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritti.
          2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
          3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.


Articolo 13.

(Mutamenti degli enti religiosi).

          1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI, e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
          2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.
          3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.
          4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 14.

(Regime tributario dell'UBI).

          1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
          2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.


Articolo 15.

(Tutela degli edifici di culto).

          1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.
          2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.


Articolo 16.

(Tutela dei beni culturali).

          1. La Repubblica italiana e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.


Articolo 17.

(Pubblicazioni).

          1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 15 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.


Articolo 18.

(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF).

          1. La Repubblica italiana prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
          2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 9, lettera a).
          3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.


Articolo 19.

(Ripartizione della quota del gettito IRPEF).

          1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.
          2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
          3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.


Articolo 20.

(Commissione paritetica).

          1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 18 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 19, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UBI.


Articolo 21.

(Assegni corrisposti ai ministri di culto).

          1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
          2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.


Articolo 22.

(Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme
percepite).

          1. A cura dell'UBI vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.
          2. Tali rendiconti devono comunque precisare:

                a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

                b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 19 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

                c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 18 e 19.

          3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministro delle finanze.


Articolo 23.

(Festa religiosa buddhista).

          1. La Repubblica Italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.


Articolo 24.

(Norme di attuazione).

          1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 25.

(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori).

          1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
          2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.
          3. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della medesima.


Articolo 26.

(Ulteriori intese).

          1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
          2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.
          3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.


Articolo 27.

(Legge di approvazione della presente intesa).

          1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

          Roma, 20 marzo 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Massimo D'Alema

Il Presidente dell'U.B.I.
Dott.ssa Elsa Bianco



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