PROGETTO DI LEGGE - N. 7023
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Rapporti tra Stato e UBI).
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana
(UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge,
sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 20 marzo
2000.
Art. 2.
(Autonomia dell'UBI).
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UBI
liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e
disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti
inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce
che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione
comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale,
nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce la libera
comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne
fanno parte.
Art. 3.
(Libertà religiosa).
1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli
organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere
la loro missione spirituale, educativa, culturale e
umanitaria.
2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa
rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Art. 4.
(Servizio militare).
1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UBI è per
motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che
gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati,
soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati,
su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo alle armi, i predetti, che abbiano
prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta,
al servizio civile, al servizio militare non armato o ai
servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
Art. 5.
(Assistenza spirituale).
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI
hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri
di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche
quando siano impegnati nel servizio militare, oppure
ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di
riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle
competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire
alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per
reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali
richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso
all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza
particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la
richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI,
se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto
all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto
buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà
apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere
assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli
istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del
presente articolo sono posti a carico dell'UBI.
5. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI
che prestano servizio militare potranno ottenere opportuni
permessi al fine di partecipare alle attività religiose della
comunità appartenente alla propria tradizione e
geograficamente più vicina.
Art. 6.
(Insegnamento religioso nelle scuole).
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di
coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli
alunni e alunne delle scuole pubbliche non universitarie il
diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale
diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli
alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di
essi.
2. Viene riconosciuto a persone designate dall'UBI il
diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli
alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi
scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e
delle sue implicazioni, quale attività didattica integrativa
determinata dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della
loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le
medesime istituzioni.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del
comma 2 sono posti a carico dell'UBI.
Art. 7.
(Scuole ed istituti di educazione).
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio
della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini
previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di
istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti
di educazione. A tali scuole, cui sia riconosciuta la parità,
è assicurata la piena libertà ed ai loro alunni e alunne un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni e
delle alunne delle scuole dello Stato e degli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Art. 8.
(Ministri di culto).
1. La qualifica di ministro di culto è certificata
dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia
attestazione ai fini della presente legge.
2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di
mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello
svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al fondo di
previdenza ed assistenza per il clero.
4. I ministri di culto possono a loro richiesta svolgere
il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture
indicate dalla normativa vigente.
Art. 9.
(Trattamento delle salme e cimiteri).
1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto
delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il
trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in
materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri
aree riservate ai sensi della normativa vigente.
Art. 10.
(Attività di religione o di culto).
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano
comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette
alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni
religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento
dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri
spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di
culto;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali
o comunque aventi scopo di lucro.
Art. 11.
(Riconoscimento degli enti).
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Unione
Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 1991,
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180
del 3 agosto 1993, dell'associazione Santacittarama,
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10
luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261
dell'8 novembre 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan
Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1999, della FPMT Italia -
Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana,
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243
del 15 ottobre 1999, il riconoscimento della personalità
giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e
l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del
Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante
del centro o organismo.
Art. 12.
(Modalità per il riconoscimento).
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione
quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in
Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o
congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente
di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica
ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta
dall'UBI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in
volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 10.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro
dell'interno.
5. L'UBI e gli enti riconosciuti a termini del presente
articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti
civilmente riconosciuti.
Art. 13.
(Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche).
1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente
riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei
registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ove non già
iscritti.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle
indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono
risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi
di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi
buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono
concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel
registro delle persone giuridiche.
Art. 14.
(Mutamenti degli enti religiosi).
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti
religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro
dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente
religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti
prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere
revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita
l'UBI.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un
ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione
con provvedimento statale della personalità giuridica
dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto
avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI,
salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi
e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di
trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli
acquisti delle persone giuridiche.
Art. 15.
(Regime tributario dell'UBI).
1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi
civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati
agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività
diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono
soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime
tributario previsto per le stesse.
Art. 16.
(Tutela degli edifici di culto).
1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui
l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti
autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati
o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con
l'UBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali
edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi
con il legale rappresentante responsabile del centro cui
appartiene l'edificio.
Art. 17.
(Tutela dei beni culturali).
1. La Repubblica italiana e l'UBI si impegnano a
collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni
artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e
degli organismi da essa rappresentati.
Art. 18.
(Pubblicazioni).
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e
stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI e
degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno
o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 16 e
delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei
predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né
ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da
qualunque tributo.
Art. 19.
(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF).
1. La Repubblica italiana prende atto che l'UBI si
sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli
organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno
parte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge le persone fisiche
possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a
favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da
essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di
culto e alle attività di cui all'articolo 10, lettera
a).
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del
Ministro delle finanze.
Art. 20.
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF).
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'UBI concorre alla
ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute
a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed
umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali
e di sostegno al culto.
2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene
effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto
riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai
contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro
ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando
le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI, entro il
mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai
sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al
terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UBI
stessa.
Art. 21.
(Commissione paritetica).
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di
predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla
revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e
dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di
un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità
governativa e dall'UBI.
Art. 22.
(Assegni corrisposti ai ministri di culto).
1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da
essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei
ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al
reddito da lavoro dipendente.
2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono
ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le
disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi
vigenti.
Art. 23.
(Rendiconto della effettiva utilizzazione
delle somme percepite).
1. A cura dell'UBI vengono trasmessi annualmente, entro il
mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al
Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva
utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UBI
ne diffonde adeguata informazione.
2. Tali rendiconti devono comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto di cui è stata
assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata
assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui
all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di
culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali
somme;
c) gli interventi operati per altre finalità
previste dagli articoli 19 e 20.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal
ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria
relazione, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e al Ministro delle finanze.
Art. 24.
(Festa religiosa buddhista).
1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli
organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di
osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita,
l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre
convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di
maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro
della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano
comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi
essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
Art. 25.
(Norme di attuazione).
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di
attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze
fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste,
opportune consultazioni.
Art. 26.
(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori).
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio
decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia
ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da
essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli
organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e
cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi
del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine
l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza
del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'interno ogni
mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di
avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da
essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27.
(Ulteriori intese).
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
dell'allegata intesa entro il termine del decimo anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Ove nel
frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di
modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a
convocarsi a tal fine.
2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una
nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento
di apposito disegno di legge di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, verranno
promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della
Costituzione, le intese del caso.
Art. 28.
(Copertura finanziaria).
1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 19,
valutate in lire 298 milioni per l'anno 2001 ed in lire 170
milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni
2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATO
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA
Preambolo.
La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana
(UBI), richiamandosi ai princìpi di libertà religiosa sanciti
dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di
religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4
agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche,
nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici,
sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966,
ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
considerato che in forza dell'articolo 8, commi
secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e
che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di una intesa con le relative rappresentanze;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del
1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci
rapporti;
riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta
intesa;
convengono che la legge di approvazione, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa
sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UBI, e degli
organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui
culti ammessi.
Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica
italiana prende atto che:
l'UBI afferma che la fede non necessita di tutela
penale diretta; l'UBI, convinta che l'educazione e la
formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di
specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni
religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo
Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte degli
organismi da essa rappresentati, l'insegnamento di dottrine
religiose o pratiche di culto.
Articolo 1.
(Autonomia dell'UBI).
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UBI
liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e
disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti
inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce
che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione
comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale,
nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce la libera
comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne
fanno parte.
Articolo 2.
(Libertà religiosa).
1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli
organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere
la loro missione spirituale, educativa, culturale e
umanitaria.
2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa
rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Articolo 3.
(Servizio militare).
1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UBI è per
motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che
gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati,
soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati,
su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo alle armi, i predetti, che abbiano
prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta,
al servizio civile, al servizio militare non armato o ai
servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
Articolo 4.
(Assistenza spirituale).
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI
hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri
di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche
quando siano impegnati nel servizio militare, oppure
ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di
riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle
competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire
alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per
reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali
richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso
all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza
particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la
richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati
dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto
all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto
buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà
apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere
assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli
istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del
presente articolo sono posti a carico dell'UBI.
5. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI
che prestano servizio militare potranno ottenere opportuni
permessi al fine di partecipare alle attività religiose della
comunità appartenente alla propria tradizione e
geograficamente più vicina.
Articolo 5.
(Insegnamento religioso nelle scuole).
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di
coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli
alunni e alunne delle scuole pubbliche non universitarie il
diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale
diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli
alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di
essi.
2. Viene riconosciuto a persone designate dall'UBI il
diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli
alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi
scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e
delle sue implicazioni, quale attività didattica integrativa
determinata dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della
loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le
medesime istituzioni.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del
comma 2 sono posti a carico dell'UBI.
Articolo 6.
(Scuole ed istituti di educazione).
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio
della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini
previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di
istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti
di educazione. A tali scuole, cui sia riconosciuta la parità,
è assicurata la piena libertà ed ai loro alunni e alunne un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni e
delle alunne delle scuole dello Stato e degli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Articolo 7.
(Ministri di culto).
1. La qualifica di ministro di culto è certificata
dall'UBI che ne detiene apposito elenco e ne rilascia
attestazione ai fini della presente intesa.
2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di
mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello
svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al fondo di
previdenza ed assistenza per il clero.
4. I ministri di culto possono a loro richiesta svolgere
il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture
indicate dalla normativa vigente.
Articolo 8.
(Trattamento delle salme e cimiteri).
1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto
delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il
trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in
materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri
aree riservate ai sensi della normativa vigente.
Articolo 9.
(Attività di religione o di culto).
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano
comunque:
a) attività di religione o di culto quelle
dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle
ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura
e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai
ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei
ministri di culto;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali
o comunque aventi scopo di lucro.
Articolo 10.
(Riconoscimento degli enti).
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Unione
Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993,
dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto
italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto
del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della FPMT
Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione
Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità
giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e
l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del
Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante
del centro o organismo.
Articolo 11.
(Modalità per il riconoscimento).
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione
quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in
Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o
congiunto con quelli di istruzione e beneficienza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente
di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica
ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta
dall'UBI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta
in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 9.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro
dell'interno.
5. L'UBI e gli enti riconosciuti a termini dei commi
precedenti assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti
civilmente riconosciuti.
Articolo 12.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).
1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente
riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei
registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa,
ove non già iscritti.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle
indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono
risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi
di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti
religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati
possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel
registro delle persone giuridiche.
Articolo 13.
(Mutamenti degli enti religiosi).
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella
destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI,
e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti
acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto
del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente
religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti
prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere
revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita
l'UBI.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un
ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione
con provvedimento statale della personalità giuridica
dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto
avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI,
salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi
e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di
trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli
acquisti delle persone giuridiche.
Articolo 14.
(Regime tributario dell'UBI).
1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi
religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono
equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di
istruzione.
2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività
diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono
soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime
tributario previsto per le stesse.
Articolo 15.
(Tutela degli edifici di culto).
1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui
l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti
autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati
o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con
l'UBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali
edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi
con il legale rappresentante responsabile del centro cui
appartiene l'edificio.
Articolo 16.
(Tutela dei beni culturali).
1. La Repubblica italiana e l'UBI si impegnano a
collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni
artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e
degli organismi da essa rappresentati.
Articolo 17.
(Pubblicazioni).
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e
stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI,
degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno
o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 15 e
delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei
predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né
ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da
qualunque tributo.
Articolo 18.
(Contributi e deduzione agli effetti IRPEF).
1. La Repubblica italiana prende atto che l'UBI si
sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli
organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno
parte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal
proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in
denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'UBI
e degli organismi civilmente riconosciuti da essa
rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di
culto e alle attività di cui all'articolo 9, lettera
a).
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del
Ministro delle finanze.
Articolo 19.
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF).
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, l'UBI concorre alla ripartizione della quota
pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato
ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore
di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al
culto.
2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene
effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto
riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai
contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro
ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando
le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI entro il
mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai
sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al
terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UBI
stessa.
Articolo 20.
(Commissione paritetica).
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di
predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla
revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 18 e
dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 19, ad opera di
un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità
governativa e dall'UBI.
Articolo 21.
(Assegni corrisposti ai ministri di culto).
1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da
essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei
ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al
reddito da lavoro dipendente.
2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono
ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le
disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi
vigenti.
Articolo 22.
(Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme
percepite).
1. A cura dell'UBI vengono trasmessi annualmente, entro
il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio,
al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva
utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e l'UBI
ne diffonde adeguata informazione.
2. Tali rendiconti devono comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto di cui è stata
assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata
assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui
all'articolo 19 destinate al sostentamento dei ministri di
culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali
somme;
c) gli interventi operati per altre finalità
previste dagli articoli 18 e 19.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal
ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria
relazione, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e al Ministro delle finanze.
Articolo 23.
(Festa religiosa buddhista).
1. La Repubblica Italiana riconosce agli appartenenti
agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di
osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita,
l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre
convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di
maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro
della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano
comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi
essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
Articolo 24.
(Norme di attuazione).
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di
attuazione della legge di approvazione della presente intesa,
terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e
avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 25.
(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori).
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno
1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289,
cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi
dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro
che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della legge di approvazione della
presente intesa si applicano agli organismi che si associano
all'UBI a termini dello statuto e cesseranno di essere
applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto,
la qualifica di associato. A tal fine l'UBI è tenuta a
comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella
struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione
della presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti
dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro
che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della
legge di approvazione della medesima.
Articolo 26.
(Ulteriori intese).
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
della presente intesa entro il termine del decimo anno
dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa
stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse
l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le
parti torneranno a convocarsi a tal fine.
2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una
nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento
di apposito disegno di legge di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie
che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, verranno
promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della
Costituzione, le intese del caso.
Articolo 27.
(Legge di approvazione della presente intesa).
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno
di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 20 marzo 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Massimo D'Alema
Il Presidente dell'U.B.I.
Dott.ssa Elsa Bianco