PROGETTO DI LEGGE - N. 7023




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).

          
Il presente disegno di legge di approvazione dell'intesa
regolatrice dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista
Italiana prevede, all'articolo 19, che, a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge, "le persone fisiche possono dedurre dal proprio
reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino
all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UBI e degli
organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati,
destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle
attività di religione o di culto".
          
Dai dati informalmente comunicati dalla stessa Unione e
da informazioni assunte dal Ministero delle finanze, risulta
che gli aderenti che possono elargire offerte deducibili fino
alla somma di 2 milioni di lire, siano in numero non superiore
a 1.000.
          
E' quindi possibile valutare l'onere tributario per il
bilancio dello Stato, utilizzando i dati desunti dall'Anagrafe
tributaria (AT):

              
1.000 soggetti interessati;

              
lire 500 mila: ammontare medio di erogazione liberale a
favore delle comunità religiose (dati nazionali AT);

              
lire 500 milioni: ammontare globale delle
erogazioni;

              
34 per cento: aliquota marginale media IRPEF.

          
Viene, pertanto, stimato un onere su base annua di lire
170 milioni.
          
Ipotizzando che la norma entri in vigore a decorrere
dall'anno d'imposta 2000, tenendo conto dell'effetto
saldo-acconto, la perdita di gettito è la seguente:

              
lire 298 milioni per l'anno 2001, lire 170 milioni a
decorrere dall'anno 2002.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


          Con il presente disegno di legge il Governo si propone di fare un ulteriore passo nell'attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle Confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'intesa con l'UBI è stata firmata il 20 marzo 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della stessa Unione. La Commissione per le intese con le Confessioni religiose, nel corso delle trattative con la rappresentanza dell'UBI ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i princìpi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già approvate con legge.
          Le leggi che hanno approvato intese con Confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

              legge 11 agosto 1984, n. 449, con le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, e legge 5 ottobre 1993, n. 409, modificativa della precedente intesa;

              legge 22 novembre 1988, n. 516, con l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7^ giorno, e legge 20 dicembre 1996, n. 637, modificativa della precedente intesa;

              legge 22 novembre 1988, n. 517, con le Assemblee di Dio in Italia;

              legge 8 marzo 1989, n. 101, con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e legge 20 dicembre 1996, n. 638, modificativa della precedente intesa;

              legge 12 aprile 1995, n. 116, con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;

              legge 29 novembre 1995, n. 520, con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

          Il presente disegno di legge non prevede modificazioni o abrogazioni di norme vigenti, ma dispone, con una norma analoga a quelle contenute nelle leggi di approvazione delle precedenti intese, che con la data di entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI e dei suoi aderenti la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
          Il disegno di legge si inserisce quindi nell'ordinamento giuridico regolando i rapporti con l'UBI sia attraverso disposizioni di carattere generale in materia di libertà religiosa, che discendono dai princìpi costituzionali sulle libertà, sia con specifiche disposizioni volte ad assicurare l'esercizio di tali libertà agli aderenti alla Confessione religiosa, come nelle intese già approvate con legge (diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto negli ospedali e negli istituti di pena, diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi). Il disegno di legge garantisce inoltre agli aderenti all'UBI, contrari all'uso delle armi, l'assegnazione al servizio civile, senza innovare alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Viene infine esteso all'UBI, senza modifiche legislative, il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Confessioni religiose previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico nelle diocesi (articoli 46 e 47), e già applicato alle Confessioni religiose sopra citate sulla base delle leggi di approvazione delle relative intese.




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