Funzioni
Il Regolamento (art. 22) fissa il numero delle
Commissioni permanenti e ne definisce le competenze per materia, che sono più
dettagliatamente specificate da una apposita circolare del Presidente della Camera.
Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra
i gruppi, che distribuiscono a tal fine fra queste i propri componenti (art. 19 reg.). Ogni
deputato fa parte di una sola Commissione permanente, salvo il caso in cui sostituisca,
per la durata in carica del Governo, un altro deputato nominato ministro o
sottosegretario.
Ciascuna Commissione elegge un proprio Ufficio di presidenza (artt. 20 e 21 reg.) composto dal
presidente, che rappresenta la Commissione e ne dirige i lavori, da due vicepresidenti e
da due segretari. Per l'organizzazione dei lavori l'Ufficio di presidenza è integrato dai
rappresentanti dei gruppi.
Le Commissioni possono istituire al proprio interno comitati anche
permanenti, ad esempio per esprimere i pareri su progetti di legge da inviare ad altra
Commissione competente ad esaminarli in via primaria. Per l'esame di questioni che
coinvolgono varie materie, più Commissioni permanenti possono essere convocate
congiuntamente.
Le Commissioni svolgono attività legislativa, di indirizzo, di
controllo e conoscitiva. Nell'ambito dell'attività legislativa le Commissioni si
riuniscono in sede referente (quando devono esaminare un progetto e riferirne
all'Assemblea), in sede legislativa (quando il progetto è approvato direttamente in
Commissione, senza discussione in Assemblea), in sede redigente (quando gli articoli del
progetto sono predisposti dalla Commissione, mentre l'approvazione di essi e il voto
finale spettano all'Assemblea) e in sede consultiva (quando la Commissione esprime un
parere su progetti che siano assegnati in via primaria ad altra Commissione).
Nell'esercizio delle altre loro funzioni, le Commissioni possono
votare risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici
argomenti (art. 117
reg.); possono riunirsi per lo svolgimento di interrogazioni (art. 133) anche a risposta
immediata (135 - ter
reg.); possono esaminare proposte di nomina, nonché esprimere pareri o rilievi su schemi
di atti normativi del Governo (art. 143, c. 4, 96 - ter reg.);
possono ascoltare e discutere comunicazioni del Governo (art. 22, c. 3 reg.); possono
procedere ad audizioni (art.
143, c. 2 reg.) anche informali e indagini conoscitive (art. 144 reg.). |  |
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