L'Ufficio di Presidenza (art. 5 e 12 reg.) è presieduto dal Presidente della Camera ed è composto:
- da quattro Vicepresidenti, che collaborano con il
Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (art. 9 reg.) presiedendo a
turno le sedute dell'Assemblea;
- dai tre questori;
- da almeno otto deputati Segretari (art. 5 e art. 11 reg.) che in
particolare collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in
Assemblea.
Il numero dei deputati Segretari può essere elevato al fine di
consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell'Ufficio di Presidenza (art. 5, commi 4 e 5).
All'Ufficio di Presidenza spettano numerose competenze rilevanti per
il funzionamento della Camera, fra le quali si segnalano quelle in materia di:
- ricorsi sulla costituzione dei gruppi parlamentari e
composizione delle Commissioni (art. 12, comma 2, reg.);
- status dei deputati e
sanzioni nei confronti dei deputati che turbino l'ordine delle
sedute (art. 60, comma 3 e
4 reg.);
- ripartizione dei rimborsi ai partiti per le spese
elettorali (art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,art. 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, art. 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156);
- bilancio annuale delle spese della Camera, che è poi
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea (art. 12, comma 2, e (66 reg.);
- organizzazione dell'Amministrazione della Camera,
stato giuridico ed economico del personale, amministrazione e contabilità, nomina del Segretario generale e attribuzione degli incarichi
dirigenziali (art. 12,
comma 3, reg.);
- ricorsi in via definitiva sullo stato del personale e sugli altri atti di amministrazione della Camera (art. 12, comma 3, lettera f) e comma 6).
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