Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati 30. Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, del 21 settembre 1995, sullapplicazione della legge n. 8/1994, del 19 maggio 1994, con cui si disciplina la Commissione mista per lUnione Europea Si ordina la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali, Sezione Cortes Generali, della Risoluzione degli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, riuniti in seduta congiunta del 21 settembre 1995, sullapplicazione della legge n. 8/1994, del 19 maggio 1994, con cui si disciplina la Commissione mista per lUnione Europea. Come conseguenza dellentrata in vigore del Trattato dellUnione Europea, la legge n. 89/1994, del 19 maggio 1994, con cui si disciplina la Commissione mista per lUnione Europea, ha abrogato le norme previgenti, che disciplinavano quella che era chiamata in precedenza Commissione per le Comunità Europee, configurando una nuova Commissione con differenti competenze e poteri. In virtù di quanto disposto nella seconda Disposizione aggiuntiva della Legge citata, spetta agli Uffici di Presidenza di entrambe le Camere adottare le misure necessarie per rendere operativa la nuova commissione. A tal fine, gli Uffici di Presidenza, nella loro riunione congiunta del 28 novembre 1994, approvarono una Decisione sulla applicazione provvisoria della Legge, in base alla quale si sono finora svolti i lavori della commissione. Una volta sottoposti a verifica detti procedimenti ed esaminate le proposte formulate dai Gruppi parlamentari, gli Uffici di Presidenza hanno deciso di convertire la disciplina provvisoria in definitiva, approvando, nella loro riunione congiunta del 21 settembre 1995, la seguente RISOLUZIONE Primo 1. Ricevuta nella Commissione mista per lUnione Europea una proposta legislativa della Commissione Europea, trasmessa conformemente a quanto previsto allarticolo 3. b) della Legge n. 8/1994, qualunque Gruppo parlamentare potrà richiedere che si tenga una discussione su detta proposta in seno alla Commissione, o lampliamento, se del caso, dellinformazione trasmessa dal Governo. 2. Decisa dalla commissione, o su delega di questa, dallufficio di presidenza della commissione, la effettuazione della discussione a cui si riferisce il paragrafo precedente, questa si conformerà al seguente procedimento: dopo la esposizione da parte di un membro del Governo del contenuto sostanziale della proposta e della sua incidenza nellordinamento spagnolo, i Gruppi parlamentari potranno precisare la propria posizione per un periodo di dieci minuti, iniziando da quello o quelli che avessero richiesto la effettuazione della discussione. Dopo la risposta del rappresentante del Governo ai chiarimenti ed osservazioni che i Gruppi avessero richiesto, questi potranno avvalersi di un secondo intervento di replica o chiarimento, per un tempo non superiore a cinque minuti, spettando al Governo la risposta ai quesiti formulati in questo secondo intervento. 3. Effettuata la discussione disciplinata al paragrafo precedente, i Gruppi parlamentari disporranno di due giorni per presentare proposte di risoluzione, che saranno ammesse dallufficio di presidenza della commissione quando siano coerenti con la materia oggetto della discussione. Dette proposte saranno sottoposte ad esame e votazione da parte della commissione, che dovrà essere allo scopo convocata entro un termine massimo di dieci giorni. In questa discussione, le proposte ammesse potranno essere illustrate per un tempo massimo di dieci minuti, con possibile intervento contro per lo stesso tempo. Secondo 1. Fra le proposte formulate dai Gruppi e votate nella commissione conformemente a quanto disposto al paragrafo terzo del punto precedente, potrà essere inserita la richiesta di effettuazione di una discussione in Assemblea o la predisposizione di una relazione da parte della commissione. 2. Quando la commissione decida di richiedere al Presidente di una delle due Camere la effettuazione di una discussione nellAssemblea del Congresso dei Deputati o del Senato, al fine di esaminare una specifica proposta legislativa dellUnione Europea, detta discussione sarà inserita allordine del giorno di una seduta plenaria della Camera in questione, conformemente alle norme previste nel suo rispettivo Regolamento per la predisposizione dellordine del giorno. 3. Nel caso in cui quanto deciso dalla Commissione sia la predisposizione di una relazione sulla materia, si costituirà un comitato, incaricato di redigere un progetto di relazione, rispetto al quale i membri della commissione potranno presentare emendamenti e relazioni di minoranza, che saranno oggetto di discussione e votazione in seno alla commissione, insieme al testo predisposto dal comitato. 4. Quando, eccezionalmente, la commissione ritenesse utile che la discussione in Assemblea prevista al paragrafo secondo comprenda lesame della relazione a cui si riferisce il paragrafo terzo, si presenterà la proposta allUfficio di Presidenza della Camera nella cui Assemblea si propone di discutere, il quale deciderà, in accordo con la rispettiva Giunta dei Portavoce. Terzo Qualora la Commissione mista richiedesse, in virtù di quanto previsto al paragrafo secondo della lettera c) dellarticolo 3 della Legge n. 8/1994, che unaltra o altre commissioni di entrambe le Camere predispongano relazioni su di una determinata questione relativa ad una specifica proposta legislativa della Commissione Europea, lUfficio di Presidenza della Camera interessata adotterà le misure necessarie affinché tale relazione venga predisposta nel termine e con il procedimento più idoneo perché la Commissione mista possa discutere e, se del caso, pronunciarsi sullargomento di cui si tratti. Quarto 1. Quando il Consiglio dei Ministri dellUnione Europea approvi una proposta legislativa che sia stata oggetto di esame da parte delle Cortes Generali con uno dei procedimenti previsti nella presente Risoluzione, qualunque Gruppo parlamentare potrà richiedere che la commissione decida laudizione del Governo per dar conto dellesame della proposta e dellincidenza del testo definitivo della stessa. 2. Lo svolgimento dellaudizione a cui si riferisce il presente punto consterà delle seguenti fasi: esposizione orale del Governo, seguita dallintervento dei rappresentanti di ogni Gruppo parlamentare per un tempo massimo di dieci minuti per precisare posizioni, formulare domande o fare osservazioni, alle quali il Governo risponderà senza ulteriore votazione. Questa serie di interventi sarà iniziata, se del caso, dal rappresentante del Gruppo parlamentare autore delliniziativa. Quinto 1. In conformità a quanto disposto allarticolo 3, commi d) ed e), della Legge n. 8/1994, qualunque Gruppo parlamentare potrà richiedere la effettuazione di una discussione in seno alla commissione sulle at- tività delle istituzioni dellUnione Europea, le linee ispiratrici della po- litica comunitaria del Governo, così come delle decisioni ed accordi del Consiglio dei Ministri dellUnione Europea non compresi nei punti precedenti. 2. Decisa dalla commissione o, su delega di questa, dallufficio di presidenza della commissione, la effettuazione della discussione a cui si riferisce il paragrafo precedente, questa si conformerà al procedimento disposto al paragrafo secondo del punto primo della presente Risoluzione. Sesto La predisposizione da parte della Commissione mista delle altre relazioni a cui si riferisce la lettera f) dellarticolo 3 della Legge n. 8/1994, si conformerà a quanto disposto al paragrafo terzo del punto secondo della presente Risoluzione. DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA Saranno applicabili alla Commissione mista per lUnione Europea le disposizioni sulle pubblicazioni ufficiali delle Cortes Generali contenute nelle Norme approvate dagli Uffici di Presidenza del Congresso dei Deputati e del Senato, nella loro riunione congiunta del 17 gennaio 1991, nei termini seguenti: nella Serie A, Attività Parlamentari, saranno oggetto di pubblicazione tutti i testi e documenti relativi alle Relazioni predisposte dalla Commissione mista per lUnione Europea su quelle questioni relative allattività dellUnione che possa considerare di interesse. DISPOSIZIONE TRANSITORIA Lesame delle questioni pendenti presso la Commissione mista allentrata in vigore della presente Risoluzione si conformerà a quanto disposto nella stessa rispetto alla procedura o procedure pendenti. |