>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo III - Controllo parlamentare Parte prima - Procedure di informazione e di controllo dellAssemblea Capitolo VII bis - Risoluzioni che vertono su proposte di atti comunitari Articolo 151-1 1 La trasmissione delle proposte di atti comunitari sottoposte dal Governo allAssemblea, in applicazione dellarticolo 88-4 della Costituzione 40, è annunciata nel resoconto dei dibattiti. Quando lAssemblea non tiene seduta, essa è oggetto di una inserzione nella Gazzetta Ufficiale. 2 Le proposte di atti comunitari sono stampate e distribuite. Esse sono istruite dalla delegazione dellAssemblea nazionale per lUnione Europea che può sia trasmettere alle commissioni le proprie analisi integrate o meno da conclusioni sia presentare una relazione informativa che concluda eventualmente con la presentazione di una proposta di risoluzione. 3 Le proposte di risoluzione formulate nel quadro dellarticolo 88-4 della Costituzione sono presentate, esaminate e discusse secondo la procedura applicabile alle altre proposte di risoluzione, fatte salve le disposizioni del presente capitolo. 4 Tali proposte di risoluzione contengono il visto delle proposte di atti comunitari sottoposte allAssemblea sulle quali si fondano. Articolo 151-2 1 Quando il Governo o il presidente di un gruppo lo richieda o quando si tratti di una proposta di risoluzione presentata dal relatore della delegazione dellAssemblea nazionale per lUnione Europea, la commissione competente per il merito deve presentare la propria relazione entro il termine di un mese successivo a tale richiesta o alla distribuzione della proposta di risoluzione (9). 2 La commissione competente per il merito esamina gli emendamenti presentati dallinsieme dei deputati. Tali emendamenti le sono direttamente trasmessi dai loro proponenti. In allegato alla sua relazione, devono essere inseriti gli emendamenti di cui non si è tenuto conto nel testo unificato con cui tale relazione conclude. 3 Ogni commissione permanente che si ritenga competente a far conoscere le proprie osservazioni su di una proposta di risoluzione rinviata ad unaltra commissione permanente ne informa il Presidente dellAssemblea nazionale. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed annunciata allapertura della prima seduta successiva. 4 La commissione che abbia deciso di far conoscere le proprie osservazioni deve deliberare prima della commissione competente per il merito. Il suo relatore ha il diritto di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione competente per il merito, al fine di sottoporre a questa le osservazioni e gli emendamenti presentati dalla commissione che lo ha designato. Reciprocamente, il relatore della commissione competente per il merito ha il diritto di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione che ha deciso di far conoscere le proprie osservazioni. La relazione della commissione competente per il merito riporta in allegato tali osservazioni ed emendamenti. 5 Salvo che per le proposte di risoluzione presentate da uno dei suoi relatori, la delegazione dellAssemblea nazionale per lUnione Europea può far conoscere osservazioni e presentare emendamenti nelle stesse condizioni. 6 Quando il relatore della delegazione ha presentato una proposta di risoluzione, partecipa ai lavori della commissione competente per il merito. Egli può ugualmente intervenire in seduta pubblica dopo il relatore della commissione competente per il merito e, se del caso, il relatore della o delle commissioni investite per il parere. Articolo 151-3 1 Entro otto giorni interi successivi alla distribuzione della relazione della commissione competente per il merito che concluda con lapprovazione di una proposta di risoluzione, può essere trasmessa al Presidente dellAssemblea nazionale dal Governo, dal presidente di un gruppo, dal presidente di una commissione permanente o dal presidente della delegazione dellAssemblea nazionale per lUnione Europea, una richiesta di iscrizione di tale proposta allordine del giorno. Se un presidente di un gruppo lo richiede, tale iscrizione è di diritto allordine del giorno complementare (10). 2 Qualora tale richiesta non venga fatta nel termine previsto al comma precedente, se la Conferenza dei Presidenti in occasione della sua riunione settimanale successiva allo scadere di tale termine non propone liscrizione allordine del giorno o se lAssemblea non la decide, il testo approvato dalla commissione, trasmesso dal presidente di questa al Presidente dellAssemblea, viene considerato come definitivo. 3 La stessa richiesta può essere presentata entro lo stesso termine quando la commissione ha concluso con il rigetto della proposta di cui era investita. Qualora venga decisa liscrizione allordine del giorno, si applica il secondo comma dellarticolo 94. 4 Qualora lAssemblea decida liscrizione allordine del giorno, possono essere presentati emendamenti entro un termine di quattro giorni lavorativi successivi a tale iscrizione. 5 Le risoluzioni approvate dallAssemblea o considerate come definitive sono trasmesse al Governo. Esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Articolo 151-4 1 Le informazioni comunicate dal Governo circa il seguito dato alle risoluzioni approvate dallAssemblea sono trasmesse alle commissioni competenti ed alla delegazione dellAssemblea nazionale per lUnione Europea. 2 Per i progetti di legge recanti recepimento di una direttiva che sia stata oggetto di una risoluzione approvata dallAssemblea, la relazione della commissione comprende in allegato una analisi del seguito dato a tale risoluzione. >> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari Art. 6 bis. I. - È costituita, in ciascuna delle due assemblee del Parlamento, una delegazione parlamentare per lUnione Europea. Ciascuna di tali delegazioni è composta da trentasei membri (23). II. - I membri delle delegazioni sono designati al loro interno da ciascuna delle due assemblee in maniera da assicurare una rappresentanza proporzionale dei gruppi politici ed una rappresentanza equilibrata delle commissioni permanenti (24). La delegazione dellAssemblea nazionale viene designata allinizio della legislatura per la durata di questa. La delegazione del Senato viene designata dopo ogni rinnovo parziale di tale assemblea. Il mandato dei delegati termina con il mandato parlamentare. III. - Ogni delegazione organizza la pubblicità dei suoi lavori nelle condizioni definite dal regolamento di ciascuna assemblea. La delegazione dellAssemblea nazionale e quella del Senato possono decidere di tenere riunioni congiunte (25). IV. - Le delegazioni parlamentari per lUnione Europea hanno il compito di seguire i lavori condotti dalle istituzioni dellUnione Europea in applicazione dei trattati del 18 aprile 1951 e del 25 marzo 1957, dellAtto unico europeo del 17 e 28 febbraio 1986, del trattato sullUnione Europea firmato il 7 febbraio 1992 e dei testi correlati al fine di assicurare linformazione della loro rispettiva assemblea (26). A tal fine, il Governo comunica loro, dal momento della loro trasmissione al Consiglio dellUnione Europea, i progetti di direttive e di regolamenti e altri atti dellUnione, ad eccezione dei progetti di atti a carattere nominativo predisposti in base al titolo VI del trattato sullUnione Europea, nonché qualunque documento necessario predisposto dalle diverse istituzioni dellUnione Europea. Il Governo le tiene inoltre informate dei negoziati in corso (27). Le delegazioni possono richiedere di ascoltare i ministri nonché dei rappresentanti delle istituzioni dellUnione (27). Esse possono invitare a partecipare ai loro lavori, con voto consultivo, i membri francesi del Parlamento europeo (28). V. - Le informazioni e comunicazioni, menzionate al paragrafo IV, ricevute dalle delegazioni, sono trasmesse dallUfficio di Presidenza di ciascuna assemblea alle commissioni parlamentari competenti nelle condizioni definite dal regolamento di ciascuna assemblea. Le delegazioni vi allegano, se del caso, loro analisi integrate o meno da conclusioni. Esse possono essere consultate da una commissione speciale o permanente su qualunque atto o qualunque progetto di atto dellUnione o qualunque progetto di testo legislativo riguardante i settori coperti dallattività dellUnione (27). Esse esaminano i progetti di direttive, di regolamenti ed altri atti dellUnione prima della loro adozione da parte del Consiglio dellUnione Europea (29). VI. - Le delegazioni trasmettono relazioni, integrate o meno da conclusioni, alle commissioni parlamentari competenti. Tali relazioni sono pubblicate sotto una forma determinata dallUfficio di Presidenza di ciascuna assemblea (30). VII. - Le delegazioni determinano il loro regolamento interno. |