Procedure ed organi relativi agli affari dell'Unione Europea Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo III - Controllo parlamentare

Parte prima - Procedure di informazione e di controllo dell’Assemblea

Capitolo VII bis - Risoluzioni che vertono su proposte di atti comunitari

Articolo 151-1
1 La trasmissione delle proposte di atti comunitari sottoposte dal Governo all’Assemblea, in applicazione dell’articolo 88-4 della Costituzione 40, è annunciata nel resoconto dei dibattiti. Quando l’Assemblea non tiene seduta, essa è oggetto di una inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
2 Le proposte di atti comunitari sono stampate e distribuite. Esse sono istruite dalla delegazione dell’Assemblea nazionale per l’Unione Europea che può sia trasmettere alle commissioni le proprie analisi integrate o meno da conclusioni sia presentare una relazione informativa che concluda eventualmente con la presentazione di una proposta di risoluzione.
3 Le proposte di risoluzione formulate nel quadro dell’articolo 88-4 della Costituzione sono presentate, esaminate e discusse secondo la procedura applicabile alle altre proposte di risoluzione, fatte salve le disposizioni del presente capitolo.
4 Tali proposte di risoluzione contengono il visto delle proposte di atti comunitari sottoposte all’Assemblea sulle quali si fondano.

Articolo 151-2
1 Quando il Governo o il presidente di un gruppo lo richieda o quando si tratti di una proposta di risoluzione presentata dal relatore della delegazione dell’Assemblea nazionale per l’Unione Europea, la commissione competente per il merito deve presentare la propria relazione entro il termine di un mese successivo a tale richiesta o alla distribuzione della proposta di risoluzione (9).
2 La commissione competente per il merito esamina gli emendamenti presentati dall’insieme dei deputati. Tali emendamenti le sono direttamente trasmessi dai loro proponenti. In allegato alla sua relazione, devono essere inseriti gli emendamenti di cui non si è tenuto conto nel testo unificato con cui tale relazione conclude.
3 Ogni commissione permanente che si ritenga competente a far conoscere le proprie osservazioni su di una proposta di risoluzione rinviata ad un’altra commissione permanente ne informa il Presidente dell’Assemblea nazionale. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed annunciata all’apertura della prima seduta successiva.
4 La commissione che abbia deciso di far conoscere le proprie osservazioni deve deliberare prima della commissione competente per il merito. Il suo relatore ha il diritto di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione competente per il merito, al fine di sottoporre a questa le osservazioni e gli emendamenti presentati dalla commissione che lo ha designato. Reciprocamente, il relatore della commissione competente per il merito ha il diritto di partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione che ha deciso di far conoscere le proprie osservazioni. La relazione della commissione competente per il merito riporta in allegato tali osservazioni ed emendamenti.
5 Salvo che per le proposte di risoluzione presentate da uno dei suoi relatori, la delegazione dell’Assemblea nazionale per l’Unione Europea può far conoscere osservazioni e presentare emendamenti nelle stesse condizioni.
6 Quando il relatore della delegazione ha presentato una proposta di risoluzione, partecipa ai lavori della commissione competente per il merito. Egli può ugualmente intervenire in seduta pubblica dopo il relatore della commissione competente per il merito e, se del caso, il relatore della o delle commissioni investite per il parere.

Articolo 151-3
1 Entro otto giorni interi successivi alla distribuzione della relazione della commissione competente per il merito che concluda con l’approvazione di una proposta di risoluzione, può essere trasmessa al Presidente dell’Assemblea nazionale dal Governo, dal presidente di un gruppo, dal presidente di una commissione permanente o dal presidente della delegazione dell’Assemblea nazionale per l’Unione Europea, una richiesta di iscrizione di tale proposta all’ordine del giorno. Se un presidente di un gruppo lo richiede, tale iscrizione è di diritto all’ordine del giorno complementare (10).
2 Qualora tale richiesta non venga fatta nel termine previsto al comma precedente, se la Conferenza dei Presidenti in occasione della sua riunione settimanale successiva allo scadere di tale termine non propone l’iscrizione all’ordine del giorno o se l’Assemblea non la decide, il testo approvato dalla commissione, trasmesso dal presidente di questa al Presidente dell’Assemblea, viene considerato come definitivo.
3 La stessa richiesta può essere presentata entro lo stesso termine quando la commissione ha concluso con il rigetto della proposta di cui era investita. Qualora venga decisa l’iscrizione all’ordine del giorno, si applica il secondo comma dell’articolo 94.
4 Qualora l’Assemblea decida l’iscrizione all’ordine del giorno, possono essere presentati emendamenti entro un termine di quattro giorni lavorativi successivi a tale iscrizione.
5 Le risoluzioni approvate dall’Assemblea o considerate come definitive sono trasmesse al Governo. Esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 151-4
1 Le informazioni comunicate dal Governo circa il seguito dato alle risoluzioni approvate dall’Assemblea sono trasmesse alle commissioni competenti ed alla delegazione dell’Assemblea nazionale per l’Unione Europea.
2 Per i progetti di legge recanti recepimento di una direttiva che sia stata oggetto di una risoluzione approvata dall’Assemblea, la relazione della commissione comprende in allegato una analisi del seguito dato a tale risoluzione.


>> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari

Art. 6 bis.
I. - È costituita, in ciascuna delle due assemblee del Parlamento, una delegazione parlamentare per l’Unione Europea. Ciascuna di tali delegazioni è composta da trentasei membri (23).
II. - I membri delle delegazioni sono designati al loro interno da ciascuna delle due assemblee in maniera da assicurare una rappresentanza proporzionale dei gruppi politici ed una rappresentanza equilibrata delle commissioni permanenti (24).
La delegazione dell’Assemblea nazionale viene designata all’inizio della legislatura per la durata di questa.
La delegazione del Senato viene designata dopo ogni rinnovo parziale di tale assemblea.
Il mandato dei delegati termina con il mandato parlamentare.
III. - Ogni delegazione organizza la pubblicità dei suoi lavori nelle condizioni definite dal regolamento di ciascuna assemblea.
La delegazione dell’Assemblea nazionale e quella del Senato possono decidere di tenere riunioni congiunte (25).
IV. - Le delegazioni parlamentari per l’Unione Europea hanno il compito di seguire i lavori condotti dalle istituzioni dell’Unione Europea in applicazione dei trattati del 18 aprile 1951 e del 25 marzo 1957, dell’Atto unico europeo del 17 e 28 febbraio 1986, del trattato sull’Unione Europea firmato il 7 febbraio 1992 e dei testi correlati al fine di assicurare l’informazione della loro rispettiva assemblea (26).
A tal fine, il Governo comunica loro, dal momento della loro trasmissione al Consiglio dell’Unione Europea, i progetti di direttive e di regolamenti e altri atti dell’Unione, ad eccezione dei progetti di atti a carattere nominativo predisposti in base al titolo VI del trattato sull’Unione Europea, nonché qualunque documento necessario predisposto dalle diverse istituzioni dell’Unione Europea. Il Governo le tiene inoltre informate dei negoziati in corso (27).
Le delegazioni possono richiedere di ascoltare i ministri nonché dei rappresentanti delle istituzioni dell’Unione (27).
Esse possono invitare a partecipare ai loro lavori, con voto consultivo, i membri francesi del Parlamento europeo (28).
V. - Le informazioni e comunicazioni, menzionate al paragrafo IV, ricevute dalle delegazioni, sono trasmesse dall’Ufficio di Presidenza di ciascuna assemblea alle commissioni parlamentari competenti nelle condizioni definite dal regolamento di ciascuna assemblea. Le delegazioni vi allegano, se del caso, loro analisi integrate o meno da conclusioni.
Esse possono essere consultate da una commissione speciale o permanente su qualunque atto o qualunque progetto di atto dell’Unione o qualunque progetto di testo legislativo riguardante i settori coperti dall’attività dell’Unione (27).
Esse esaminano i progetti di direttive, di regolamenti ed altri atti dell’Unione prima della loro adozione da parte del Consiglio dell’Unione Europea (29).
VI. - Le delegazioni trasmettono relazioni, integrate o meno da conclusioni, alle commissioni parlamentari competenti. Tali relazioni sono pubblicate sotto una forma determinata dall’Ufficio di Presidenza di ciascuna assemblea (30).
VII. - Le delegazioni determinano il loro regolamento interno.