Costituzione spagnola del 1978 Articolo 76 1. Il Congresso ed il Senato e, se del caso, entrambe le Camere congiuntamente, potranno nominare commissioni dinchiesta su qualunque questione di interesse pubblico. Le loro conclusioni non saranno vincolanti per i Tribunali né riguarderanno decisioni giudiziarie, senza pregiudizio a che il risultato dellinchiesta venga comunicato alla Procura Generale per lesercizio, quando ricorrano i presupposti, delle azioni opportune. 2. Sarà obbligatorio comparire su richiesta delle Camere. La legge regolerà le sanzioni che possano essere comminate per inadempimento di tale obbligo (1). Regolamento del Congresso dei Deputati TITOLO III Della organizzazione del Congresso CAPITOLO TERZO Delle Commissioni SEZIONE 3ª: Delle Commissioni non Permanenti Articolo 51 Sono Commissioni non Permanenti quelle create per un lavoro specifico. Si estinguono con la fine del lavoro assegnato e, in ogni caso, al termine della legislatura. Articolo 52 1. LAssemblea del Congresso, su proposta del Governo, dellUfficio di Presidenza, di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei membri della Camera, potrà decidere la creazione di una commissione dinchiesta su qualunque argomento di interesse pubblico. 2. Le commissioni dinchiesta elaboreranno un piano di lavoro e potranno nominare comitati al loro interno e richiedere, tramite il Presidente del Congresso, la presenza di qualunque persona per essere ascoltata. Tali audizioni si effettueranno in base a quanto disposto dalla legge prevista allarticolo 76.2 della Costituzione ed in ogni caso risponderanno ai seguenti requisiti: o La notifica della richiesta di audizione e dei fatti su cui si debbano fornire informazioni dovrà essere fatta con quindici giorni di anticipo, salvo quando, al ricorrere di circostanze di urgente necessità, si faccia entro un termine più breve, che in nessun caso sarà inferiore a tre giorni. o Nella notifica, il cittadino cui è rivolta sarà avvertito dei suoi diritti ed obblighi e potrà comparire accompagnato dalla persona che designi ad assisterlo. 3. La Presidenza della Camera, sentita la commissione, potrà emanare le opportune norme di procedura. In ogni caso, le decisioni delle commissioni di inchiesta verranno adottate in funzione del criterio del voto ponderato. 4. Le conclusioni di queste commissioni, che non saranno vincolanti per i Tribunali né riguarderanno le decisioni giudiziarie, dovranno tradursi in una relazione che sarà discussa nellAssemblea della Camera. Il Presidente del Congresso, sentita la Giunta dei Portavoce, ha potere di regolare la discussione, concedere la parola e fissare i tempi degli interventi. 5. Le conclusioni approvate dallAssemblea della Camera saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali e comunicate al Governo, senza pregiudizio a che la decisione dellUfficio di Presidenza del Congresso comunichi le stesse alla Procura Generale ai fini dellesercizio, quando ricorrano i presupposti, delle azioni opportune. 6. Su richiesta del Gruppo parlamentare proponente verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali anche le relazioni di minoranza respinte. TITOLO IV Delle Disposizioni generali di funzionamento CAPITOLO PRIMO Delle sedute Articolo 64 1. Le sedute delle commissioni non saranno pubbliche. Potranno comunque assistervi i rappresentanti debitamente accreditati dei mezzi di comunicazione di massa, eccetto quando esse abbiano carattere segreto. 2. Le sedute delle commissioni, comprese quelle di inchiesta, saranno segrete quando lo decidano a maggioranza assoluta dei loro membri, su iniziativa del loro rispettivo ufficio di presidenza, del Governo, di due Gruppi parlamentari o di un quinto dei loro componenti. 3. Saranno segrete, in ogni caso, le sedute e i lavori della Commissione dello Status dei Deputati. 4. Le sedute delle commissioni di inchiesta preparatorie del loro piano di lavoro o delle decisioni dellAssemblea, o di deliberazione su questioni interne, o le riunioni delle sottocommissioni che si creino al loro interno, non saranno pubbliche. Saranno parimenti segreti i dati, relazioni o documenti trasmessi a tali commissioni ai fini dellesercizio delle loro funzioni, quando lo disponga una legge o quando lo decida la commissione medesima. Al contrario, si conformeranno a quanto previsto al comma primo del presente articolo le sedute aventi ad oggetto l'audizione di persone a fini informativi davanti alle commissioni di inchiesta, salvo che ricorra una delle seguenti ipotesi: a. quando l'audizione verta su materie che siano state dichiarate riservate o segrete conformemente alla legislazione vigente. b. quando a giudizio della commissione gli argomenti da trattare coincidano con procedimenti giudiziari che siano stati dichiarati segreti. (1) Vd. Legge organica n. 5/1984, del 23 maggio 1984, sull'audizione davanti alle commissioni d'inchiesta, (B.O.E. n. 126 del 26 maggio 1984), nel testo modificato dall'articolo 502 del nuovo Codice penale (Legge organica n. 10/1995, del 23 novembre 1995, B.O.E. n. 281 del 24 novembre 1995). Vd. anche il successivo Regio Decreto legge n. 5/1994, del 29 aprile 1994, sull'obbligo di comunicazione di determinati dati su richiesta delle commissioni parlamentari d'inchiesta, (B.O.E. n. 103 del 30 aprile 1994). |