>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo III - Controllo parlamentare Parte prima - Procedure di informazione e di controllo dellAssemblea Capitolo IV - Commissioni dinchiesta Articolo 140 1 La creazione di una commissione dinchiesta da parte dellAssemblea risulta dalla votazione di una proposta di risoluzione presentata, rinviata alla competente commissione permanente, esaminata e discussa nelle condizioni stabilite dal presente Regolamento. Tale proposta deve determinare con precisione sia i fatti che danno luogo ad inchiesta sia i servizi pubblici o le imprese pubbliche di cui la commissione deve esaminare la gestione. 2 La commissione investita di una proposta di risoluzione volta alla creazione di una commissione dinchiesta deve presentare la propria relazione nel mese di sessione ordinaria successivo alla distribuzione di tale proposta. 3 Le commissioni dinchiesta non possono comprendere più di 30 deputati. Le disposizioni dellarticolo 25 sono applicabili alla designazione dei loro membri. 4 Non possono essere designati come membri di una commissione dinchiesta i deputati che siano stati oggetto di una sanzione penale o disciplinare per inadempimento dellobbligo del segreto in occasione dei lavori non pubblici di una commissione costituita nel corso della stessa legislatura. Articolo 141 1 La presentazione di una proposta di risoluzione volta alla creazione di una commissione dinchiesta è notificata dal Presidente dellAssemblea al Guardasigilli, ministro della giustizia. 2 Qualora il Guardasigilli comunichi che dei procedimenti giudiziari sono in corso sui fatti che hanno motivato la presentazione della proposta, questa non può essere posta in discussione. Se la discussione è già iniziata, viene immediatamente interrotta. 3 Quando una inchiesta giudiziaria viene aperta dopo la creazione della commissione, il Presidente dellAssemblea, adito dal Guardasigilli, ne informa il presidente della commissione. Questa pone immediatamente fine a suoi lavori. Articolo 142 1 Le persone ascoltate da una commissione dinchiesta sono ammesse a prendere conoscenza del resoconto della loro audizione. 2 Questa comunicazione ha luogo sul posto quando laudizione è stata effettuata sotto il regime del segreto. 3 Nessuna correzione può essere apportata al resoconto. Linteressato può manifestare le proprie osservazioni per iscritto. Queste osservazioni sono sottoposte alla commissione, che può decidere di farne menzione nella propria relazione. Articolo 142-1 Salvo quando una commissione dinchiesta ha deciso, conformemente al comma primo del paragrafo IV dellarticolo 6 dellordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari, lapplicazione del segreto, le sue audizioni possono dar luogo a trasmissione televisiva. Articolo 143 1 Allo scadere del termine di sei mesi previsto dallultimo comma del paragrafo I dellarticolo 6 della predetta ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958, e se la commissione non ha presentato la sua relazione, il suo presidente invia al Presidente dellAssemblea nazionale i documenti in suo possesso. Questi non possono dar luogo ad alcuna pubblicazione né ad alcun dibattito. 2 La relazione predisposta da una commissione dinchiesta è inviata al Presidente dellAssemblea. La presentazione di tale relazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed annunciato allapertura della prima seduta successiva. Salvo decisione contraria dellAssemblea costituita in comitato segreto nelle condizioni previste allarticolo 51, la relazione è stampata e distribuita. Essa può dar luogo ad un dibattito senza votazione in seduta pubblica. 3 La richiesta di costituzione dellAssemblea in comitato segreto al fine di decidere, con una apposita votazione, di non autorizzare la pubblicazione di tutta o parte della relazione, deve essere presentata entro un termine di cinque giorni interi a partire dalla pubblicazione della presentazione della relazione nella Gazzetta Ufficiale. Articolo 144 1 Il Presidente dellAssemblea nazionale dichiara inammissibile ogni proposta di risoluzione volta alla costituzione di una commissione dinchiesta avente il medesimo oggetto di una missione effettuata nelle condizioni previste allarticolo 145-1 o di una precedente commissione dinchiesta, prima dello scadere di un termine di dodici mesi a partire dalla conclusione dei lavori delluna o dellaltra (5). 2 Se vi sia dubbio, il Presidente decide previo parere dellUfficio di Presidenza dellAssemblea. >> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza Titolo I Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dellAssemblea Articolo 5 bis Lavori delle commissioni dinchiesta La stampa della relazione di una commissioni dinchiesta può essere avviata, con tutte le garanzie che assicurino il segreto del suo contenuto, dal momento della sua consegna al Presidente dellAssemblea. I documenti delle commissioni dinchiesta sono depositati sotto sigilli al servizio degli archivi. Lo stesso vale per le relazioni o parti di relazioni di cui lAssemblea ha deciso di non autorizzare la pubblicazione. >> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari Art. 5 ter. Le commissioni permanenti o speciali possono richiedere allassemblea a cui appartengono, per una determinata missione ed una durata non superiore a sei mesi, di conferire loro, nelle condizioni e nei limiti previsti da tale articolo, le prerogative attribuite alle commissioni dinchiesta dal successivo articolo 6. Art. 6. I. - Oltre alle commissioni menzionate allarticolo 43 della Costituzione, possono essere eventualmente create in seno a ciascuna assemblea parlamentare solo commissioni dinchiesta; sono loro applicabili le disposizioni che seguono. Le commissioni dinchiesta sono costituite per raccogliere elementi di informazione sia su determinati fatti sia sulla gestione dei servizi pubblici o delle imprese pubbliche, al fine di sottoporre le loro conclusioni allassemblea che le ha create. Non può essere creata una commissione dinchiesta su fatti che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari e fino a quando tali procedimenti sono in corso. Se una commissione è già stata creata, la sua missione termina dal momento dellapertura di una inchiesta giudiziaria relativa ai fatti su cui essa è incaricata di indagare. I membri delle commissioni dinchiesta sono designati in modo da assicurarvi una rappresentanza proporzionale dei gruppi politici . Le commissioni dinchiesta hanno un carattere temporaneo. La loro missione termina con la presentazione della loro relazione e, al più tardi, allo scadere di un termine di sei mesi a partire dalla data di adozione della risoluzione che le ha create. Esse non possono essere nuovamente costituite con lo stesso oggetto prima dello scadere di un termine di dodici mesi a partire dalla fine della loro missione. II. - Gli articoli L. 132-4 e L. 135-5 del codice delle giurisdizioni finanziarie sono applicabili alle commissioni dinchiesta nelle stesse condizioni che alle commissioni delle finanze. I relatori delle commissioni dinchiesta svolgono la loro missione su documenti e sul posto. Tutte le informazioni atte a facilitare tale missione devono essere loro fornite. Essi sono abilitati a farsi trasmettere qualunque documento di servizio, ad eccezione di quelli che rivestano un carattere segreto e riguardino la difesa nazionale, gli affari esteri, la sicurezza interna o esterna dello Stato, e fatto salvo il rispetto del principio della separazione dellautorità giudiziaria e degli altri poteri . Qualunque persona di cui una commissione dinchiesta abbia ritenuto utile laudizione è tenuta ad aderire alla convocazione che gli viene consegnata, se necessario, da un commesso o un agente della forza pubblica, su richiesta del presidente della commissione. Ad eccezione dei minori di sedici anni, essa viene ascoltata sotto giuramento. Essa è inoltre tenuta a deporre, fatte salve le disposizioni degli articoli 226-13 e 226-14 del codice penale. III. - La persona che non si presenta o rifiuta di deporre o di prestare giuramento davanti ad una commissione dinchiesta è passibile di due anni di prigione e di una multa di 50.000 FF. Il rifiuto di trasmettere i documenti di cui al secondo comma del paragrafo II è passibile delle stesse pene. Nei casi di cui ai due commi precedenti, il tribunale può inoltre pronunciare linterdizione, totale o parziale, dallesercizio dei diritti civili menzionati allarticolo 131-26 del codice penale, per una durata massima di due anni a partire dal giorno in cui la persona condannata ha subito la sua pena. In caso di falsa testimonianza o di subornazione di testimone, le disposizioni degli articoli 434-13, 434-14 e 434-15 del codice penale sono rispettivamente applicabili . I procedimenti previsti al presente articolo sono avviati su richiesta del presidente della commissione o, quando la relazione della commissione è stata pubblicata, su richiesta dellUfficio di Presidenza dellassemblea interessata. IV. - Le audizioni cui procedono le commissioni dinchiesta sono pubbliche. Le commissioni organizzano tale pubblicità con i mezzi di loro scelta. Esse possono decidere lapplicazione del segreto; in tal caso, sono applicabili le disposizioni dellultimo comma del presente articolo. Lassemblea interessata può decidere, con una apposita votazione, e dopo essersi costituita in comitato segreto, di non autorizzare la pubblicazione di tutta o parte della relazione di una commissione dinchiesta. Sarà punito con le pene previste allarticolo 226-13 del codice penale chiunque, entro un termine di trenta anni, divulgherà o pubblicherà una informazione relativa ai lavori non pubblici di una commissione dinchiesta, salvo se la relazione pubblicata alla fine dei lavori della commissione abbia menzionato tale informazione. |