Informazione, valutazione, indirizzo e controllo
Commissioni d'inchiesta
Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo III - Controllo parlamentare

Parte prima - Procedure di informazione e di controllo dell’Assemblea

Capitolo IV - Commissioni d’inchiesta

Articolo 140
1 La creazione di una commissione d’inchiesta da parte dell’Assemblea risulta dalla votazione di una proposta di risoluzione presentata, rinviata alla competente commissione permanente, esaminata e discussa nelle condizioni stabilite dal presente Regolamento. Tale proposta deve determinare con precisione sia i fatti che danno luogo ad inchiesta sia i servizi pubblici o le imprese pubbliche di cui la commissione deve esaminare la gestione.
2 La commissione investita di una proposta di risoluzione volta alla creazione di una commissione d’inchiesta deve presentare la propria relazione nel mese di sessione ordinaria successivo alla distribuzione di tale proposta.
3 Le commissioni d’inchiesta non possono comprendere più di 30 deputati. Le disposizioni dell’articolo 25 sono applicabili alla designazione dei loro membri.
4 Non possono essere designati come membri di una commissione d’inchiesta i deputati che siano stati oggetto di una sanzione penale o disciplinare per inadempimento dell’obbligo del segreto in occasione dei lavori non pubblici di una commissione costituita nel corso della stessa legislatura.

Articolo 141
1 La presentazione di una proposta di risoluzione volta alla creazione di una commissione d’inchiesta è notificata dal Presidente dell’Assemblea al Guardasigilli, ministro della giustizia.
2 Qualora il Guardasigilli comunichi che dei procedimenti giudiziari sono in corso sui fatti che hanno motivato la presentazione della proposta, questa non può essere posta in discussione. Se la discussione è già iniziata, viene immediatamente interrotta.
3 Quando una inchiesta giudiziaria viene aperta dopo la creazione della commissione, il Presidente dell’Assemblea, adito dal Guardasigilli, ne informa il presidente della commissione. Questa pone immediatamente fine a suoi lavori.

Articolo 142
1 Le persone ascoltate da una commissione d’inchiesta sono ammesse a prendere conoscenza del resoconto della loro audizione.
2 Questa comunicazione ha luogo sul posto quando l’audizione è stata effettuata sotto il regime del segreto.
3 Nessuna correzione può essere apportata al resoconto. L’interessato può manifestare le proprie osservazioni per iscritto. Queste osservazioni sono sottoposte alla commissione, che può decidere di farne menzione nella propria relazione.

Articolo 142-1
Salvo quando una commissione d’inchiesta ha deciso, conformemente al comma primo del paragrafo IV dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari, l’applicazione del segreto, le sue audizioni possono dar luogo a trasmissione televisiva.

Articolo 143
1 Allo scadere del termine di sei mesi previsto dall’ultimo comma del paragrafo I dell’articolo 6 della predetta ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958, e se la commissione non ha presentato la sua relazione, il suo presidente invia al Presidente dell’Assemblea nazionale i documenti in suo possesso. Questi non possono dar luogo ad alcuna pubblicazione né ad alcun dibattito.
2 La relazione predisposta da una commissione d’inchiesta è inviata al Presidente dell’Assemblea. La presentazione di tale relazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed annunciato all’apertura della prima seduta successiva. Salvo decisione contraria dell’Assemblea costituita in comitato segreto nelle condizioni previste all’articolo 51, la relazione è stampata e distribuita. Essa può dar luogo ad un dibattito senza votazione in seduta pubblica.
3 La richiesta di costituzione dell’Assemblea in comitato segreto al fine di decidere, con una apposita votazione, di non autorizzare la pubblicazione di tutta o parte della relazione, deve essere presentata entro un termine di cinque giorni interi a partire dalla pubblicazione della presentazione della relazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 144
1 Il Presidente dell’Assemblea nazionale dichiara inammissibile ogni proposta di risoluzione volta alla costituzione di una commissione d’inchiesta avente il medesimo oggetto di una missione effettuata nelle condizioni previste all’articolo 145-1 o di una precedente commissione d’inchiesta, prima dello scadere di un termine di dodici mesi a partire dalla conclusione dei lavori dell’una o dell’altra (5).
2 Se vi sia dubbio, il Presidente decide previo parere dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.


>> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza

Titolo I
Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dell’Assemblea

Articolo 5 bis
Lavori delle commissioni d’inchiesta
La stampa della relazione di una commissioni d’inchiesta può essere avviata, con tutte le garanzie che assicurino il segreto del suo contenuto, dal momento della sua consegna al Presidente dell’Assemblea.
I documenti delle commissioni d’inchiesta sono depositati sotto sigilli al servizio degli archivi. Lo stesso vale per le relazioni o parti di relazioni di cui l’Assemblea ha deciso di non autorizzare la pubblicazione.


>> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari

Art. 5 ter.
Le commissioni permanenti o speciali possono richiedere all’assemblea a cui appartengono, per una determinata missione ed una durata non superiore a sei mesi, di conferire loro, nelle condizioni e nei limiti previsti da tale articolo, le prerogative attribuite alle commissioni d’inchiesta dal successivo articolo 6.

Art. 6. I. - Oltre alle commissioni menzionate all’articolo 43 della Costituzione, possono essere eventualmente create in seno a ciascuna assemblea parlamentare solo commissioni d’inchiesta; sono loro applicabili le disposizioni che seguono.
Le commissioni d’inchiesta sono costituite per raccogliere elementi di informazione sia su determinati fatti sia sulla gestione dei servizi pubblici o delle imprese pubbliche, al fine di sottoporre le loro conclusioni all’assemblea che le ha create.
Non può essere creata una commissione d’inchiesta su fatti che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari e fino a quando tali procedimenti sono in corso. Se una commissione è già stata creata, la sua missione termina dal momento dell’apertura di una inchiesta giudiziaria relativa ai fatti su cui essa è incaricata di indagare.
I membri delle commissioni d’inchiesta sono designati in modo da assicurarvi una rappresentanza proporzionale dei gruppi politici .
Le commissioni d’inchiesta hanno un carattere temporaneo. La loro missione termina con la presentazione della loro relazione e, al più tardi, allo scadere di un termine di sei mesi a partire dalla data di adozione della risoluzione che le ha create. Esse non possono essere nuovamente costituite con lo stesso oggetto prima dello scadere di un termine di dodici mesi a partire dalla fine della loro missione.
II. - Gli articoli L. 132-4 e L. 135-5 del codice delle giurisdizioni finanziarie sono applicabili alle commissioni d’inchiesta nelle stesse condizioni che alle commissioni delle finanze.
I relatori delle commissioni d’inchiesta svolgono la loro missione su documenti e sul posto. Tutte le informazioni atte a facilitare tale missione devono essere loro fornite. Essi sono abilitati a farsi trasmettere qualunque documento di servizio, ad eccezione di quelli che rivestano un carattere segreto e riguardino la difesa nazionale, gli affari esteri, la sicurezza interna o esterna dello Stato, e fatto salvo il rispetto del principio della separazione dell’autorità giudiziaria e degli altri poteri .
Qualunque persona di cui una commissione d’inchiesta abbia ritenuto utile l’audizione è tenuta ad aderire alla convocazione che gli viene consegnata, se necessario, da un commesso o un agente della forza pubblica, su richiesta del presidente della commissione. Ad eccezione dei minori di sedici anni, essa viene ascoltata sotto giuramento. Essa è inoltre tenuta a deporre, fatte salve le disposizioni degli articoli 226-13 e 226-14 del codice penale.
III. - La persona che non si presenta o rifiuta di deporre o di prestare giuramento davanti ad una commissione d’inchiesta è passibile di due anni di prigione e di una multa di 50.000 FF.
Il rifiuto di trasmettere i documenti di cui al secondo comma del paragrafo II è passibile delle stesse pene.
Nei casi di cui ai due commi precedenti, il tribunale può inoltre pronunciare l’interdizione, totale o parziale, dall’esercizio dei diritti civili menzionati all’articolo 131-26 del codice penale, per una durata massima di due anni a partire dal giorno in cui la persona condannata ha subito la sua pena.
In caso di falsa testimonianza o di subornazione di testimone, le disposizioni degli articoli 434-13, 434-14 e 434-15 del codice penale sono rispettivamente applicabili .
I procedimenti previsti al presente articolo sono avviati su richiesta del presidente della commissione o, quando la relazione della commissione è stata pubblicata, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza dell’assemblea interessata.
IV. - Le audizioni cui procedono le commissioni d’inchiesta sono pubbliche. Le commissioni organizzano tale pubblicità con i mezzi di loro scelta. Esse possono decidere l’applicazione del segreto; in tal caso, sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma del presente articolo.
L’assemblea interessata può decidere, con una apposita votazione, e dopo essersi costituita in comitato segreto, di non autorizzare la pubblicazione di tutta o parte della relazione di una commissione d’inchiesta.
Sarà punito con le pene previste all’articolo 226-13 del codice penale chiunque, entro un termine di trenta anni, divulgherà o pubblicherà una informazione relativa ai lavori non pubblici di una commissione d’inchiesta, salvo se la relazione pubblicata alla fine dei lavori della commissione abbia menzionato tale informazione.