Regolamento del Congresso dei Deputati TITOLO IV Delle Disposizioni generali di funzionamento CAPITOLO SETTIMO Delle pubblicazioni del Congresso e della pubblicità dei suoi lavori Articolo 95 Saranno pubblicazioni ufficiali del Congresso dei Deputati: 1. Il Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali, Sezione Congresso dei Deputati. 2. Il Resoconto delle Sedute dellAssemblea della Camera, della Deputazione Permanente e delle commissioni. Articolo 96 1. Nel Resoconto delle Sedute si riprodurranno integralmente, lasciando prova delle questioni incidentali presentate, tutti gli interventi e le decisioni adottate nelle sedute dellAssemblea, della Deputazione Permanente e delle commissioni che non abbiano carattere segreto. 2. Delle sedute segrete verrà redatto un resoconto stenografico, il cui unico esemplare sarà custodito presso la Presidenza. Tale esemplare potrà essere consultato dai Deputati, previa decisione dellUfficio di Presidenza. Le decisioni adottate saranno pubblicate nel Resoconto delle Sedute, a meno che lUfficio di Presidenza della Camera non decida il carattere riservato delle stesse e senza pregiudizio a quanto disposto ai commi 5 e 6 dellarticolo 52 del presente Regolamento. Articolo 97 1. Nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali, Sezione Congresso dei Deputati, si pubblicheranno i testi e i documenti la cui pubblicazione sia richiesta da qualche norma del presente Regolamento, sia necessaria ai fini della sua debita conoscenza ed adeguato esame parlamentare o sia ordinata dalla Presidenza. 2. La Presidenza della Camera, per motivi di urgenza, potrà ordinare, ai fini della loro discussione e votazione e senza pregiudizio alla loro debita ulteriore risultanza nel Bollettino Ufficiale, che i documenti cui si riferisce il comma precedente siano oggetto di riproduzione mediante altro mezzo meccanico e di distribuzione ai Deputati membri dellorgano che debba discuterli. Articolo 98 1. LUfficio di Presidenza della Camera adotterà le misure idonee in ogni caso, per agevolare ai mezzi di comunicazione di massa linformazione sulle attività dei diversi organi del Congresso dei Deputati. 2. Lo stesso Ufficio di Presidenza regolerà laccreditamento dei rappresentanti dei diversi organi della stampa ed audiovisivi, affinché possano accedere ai locali della sede parlamentare cui vengano destinati ed alle sedute cui possano assistere. 3. Nessuno potrà, senza essere espressamente autorizzato dal Presidente del Congresso, realizzare registrazioni visive o sonore delle sedute degli organi della Camera. Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati 27. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 2 giugno 1992, sui segreti ufficiali In conformità allarticolo 97 del Regolamento della Camera, si ordina la pubblicazione della Risoluzione della Presidenza sullaccesso da parte del Congresso dei Deputati a segreti ufficiali, del 2 giugno 1992. Laccesso da parte del Congresso dei Deputati a materie classificate è stato disciplinato per la prima volta nella Risoluzione della Presidenza del 18 dicembre 1986. Il comitato costituito in seno alla Commissione del Regolamento per lo studio della riforma dello stesso ha presentato allUfficio di Presidenza della Camera una proposta, nella quale è compresa una modifica del regime vigente di accesso da parte della Camera a segreti ufficiali. Essendosi prodotto un generale accordo sulla utilità di attivare quanto prima il procedimento contenuto nel citato testo di riforma, questa Presidenza, in conformità a quanto disposto dallarticolo 32.2 del Regolamento, e previo parere favorevole dellUfficio di Presidenza del Congresso e della Giunta dei Portavoce, ha deciso quanto segue: Primo Laccesso del Congresso dei Deputati ai segreti ufficiali sarà regolato da quanto stabilito nella presente Risoluzione. Secondo Le commissioni ed uno o più Gruppi parlamentari che comprendano, almeno, un quarto dei membri del Congresso, potranno richiedere, attraverso la Presidenza della Camera, che si informi la stessa su materie che fossero state dichiarate classificate, conformemente alla Legge sui segreti ufficiali. Terzo Qualora la materia in questione fosse stata classificata nella categoria di segreto, il Governo fornirà linformazione richiesta ad un Deputato per ogni Gruppo parlamentare dei quelli costituiti, in conformità a quanto previsto allarticolo 23.1 del Regolamento della Camera. I Deputati saranno allo scopo eletti dallAssemblea della Camera a maggioranza di tre quinti. Se qualcuno dei designati cessasse di appartenere, nel corso della legislatura, al Gruppo parlamentare per il quale fu eletto, si procederà alla elezione del suo sostituto con il procedimento previsto al paragrafo precedente. Quarto Qualora la materia in questione fosse stata classificata nella categoria di riservato, il Governo fornirà linformazione richiesta ai portavoce dei Gruppi parlamentari o ai rappresentanti degli stessi nella Commissione, quando liniziativa della richiesta fosse partita da questa. Quinto Motivatamente, e con carattere eccezionale, il Governo potrà richiedere allUfficio di Presidenza della Camera che linformazione su di una determinata materia dichiarata segreta venga fornita esclusivamente al Presidente del Congresso, o a quello della commissione, quando listanza fosse stata formulata da questultima. Spetta, in ogni caso, allUfficio di Presidenza del Congresso, la decisione definitiva sulla richiesta del Governo. Sesto Il Governo potrà ugualmente richiedere che linformazione su di una determinata materia classificata venga fornita in seduta segreta, alla commissione che la domandò o a qualunque commissione competente nella materia, nel caso in cui liniziativa fosse partita dai Gruppi parlamentari. In tali ipotesi, potranno partecipare alla seduta informativa solo i membri della commissione. Settimo Quando linformazione richiesta si riferisce al contenuto di un documento, lautorità che debba fornirla esibirà ai Deputati previsti in ogni caso da questa Risoluzione loriginale o fotocopia della documentazione, se i destinatari dellinformazione ritenessero che questa risulta incompleta senza la conoscenza diretta dei documenti. Ottavo I Deputati a cui si riferisce il numero precedente potranno esaminare da sé stessi la documentazione, in presenza della autorità che la fornisca, e potranno prendere appunti, ma non ottenere copie né riproduzioni. Lesame della documentazione si effettuerà nel Congresso dei Deputati o, quando a giudizio del Presidente agevoli laccesso allinformazione, nel luogo in cui quella si trovi archiviata o depositata. Nono Quanto disposto allarticolo 16 del Regolamento della Camera sarà applicabile agli atti dei Deputati connessi alla materia disciplinata dalla presente Risoluzione. DISPOSIZIONE ABROGATIVA È abrogata la Risoluzione della Presidenza sullaccesso da parte del Congresso dei Deputati a materie classificate, dell8 dicembre 1986. DISPOSIZIONE FINALE La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali. |