Pubblicità dei lavori Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO IV
Delle Disposizioni generali di funzionamento

CAPITOLO SETTIMO
Delle pubblicazioni del Congresso e della pubblicità dei suoi lavori

Articolo 95
Saranno pubblicazioni ufficiali del Congresso dei Deputati:
1. Il “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Sezione Congresso dei Deputati.
2. Il “Resoconto delle Sedute” dell’Assemblea della Camera, della Deputazione Permanente e delle commissioni.

Articolo 96
1. Nel “Resoconto delle Sedute” si riprodurranno integralmente, lasciando prova delle questioni incidentali presentate, tutti gli interventi e le decisioni adottate nelle sedute dell’Assemblea, della Deputazione Permanente e delle commissioni che non abbiano carattere segreto.
2. Delle sedute segrete verrà redatto un resoconto stenografico, il cui unico esemplare sarà custodito presso la Presidenza. Tale esemplare potrà essere consultato dai Deputati, previa decisione dell’Ufficio di Presidenza. Le decisioni adottate saranno pubblicate nel “Resoconto delle Sedute”, a meno che l’Ufficio di Presidenza della Camera non decida il carattere riservato delle stesse e senza pregiudizio a quanto disposto ai commi 5 e 6 dell’articolo 52 del presente Regolamento.

Articolo 97
1. Nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”, Sezione Congresso dei Deputati, si pubblicheranno i testi e i documenti la cui pubblicazione sia richiesta da qualche norma del presente Regolamento, sia necessaria ai fini della sua debita conoscenza ed adeguato esame parlamentare o sia ordinata dalla Presidenza.
2. La Presidenza della Camera, per motivi di urgenza, potrà ordinare, ai fini della loro discussione e votazione e senza pregiudizio alla loro debita ulteriore risultanza nel “Bollettino Ufficiale”, che i documenti cui si riferisce il comma precedente siano oggetto di riproduzione mediante altro mezzo meccanico e di distribuzione ai Deputati membri dell’organo che debba discuterli.

Articolo 98
1. L’Ufficio di Presidenza della Camera adotterà le misure idonee in ogni caso, per agevolare ai mezzi di comunicazione di massa l’informazione sulle attività dei diversi organi del Congresso dei Deputati.
2. Lo stesso Ufficio di Presidenza regolerà l’accreditamento dei rappresentanti dei diversi organi della stampa ed audiovisivi, affinché possano accedere ai locali della sede parlamentare cui vengano destinati ed alle sedute cui possano assistere.
3. Nessuno potrà, senza essere espressamente autorizzato dal Presidente del Congresso, realizzare registrazioni visive o sonore delle sedute degli organi della Camera.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

27. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 2 giugno 1992, sui segreti ufficiali

In conformità all’articolo 97 del Regolamento della Camera, si ordina la pubblicazione della Risoluzione della Presidenza sull’accesso da parte del Congresso dei Deputati a segreti ufficiali, del 2 giugno 1992.

L’accesso da parte del Congresso dei Deputati a materie classificate è stato disciplinato per la prima volta nella Risoluzione della Presidenza del 18 dicembre 1986. Il comitato costituito in seno alla Commissione del Regolamento per lo studio della riforma dello stesso ha presentato all’Ufficio di Presidenza della Camera una proposta, nella quale è compresa una modifica del regime vigente di accesso da parte della Camera a segreti ufficiali. Essendosi prodotto un generale accordo sulla utilità di attivare quanto prima il procedimento contenuto nel citato testo di riforma, questa Presidenza, in conformità a quanto disposto dall’articolo 32.2 del Regolamento, e previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza del Congresso e della Giunta dei Portavoce, ha deciso quanto segue:

Primo
L’accesso del Congresso dei Deputati ai segreti ufficiali sarà regolato da quanto stabilito nella presente Risoluzione.

Secondo
Le commissioni ed uno o più Gruppi parlamentari che comprendano, almeno, un quarto dei membri del Congresso, potranno richiedere, attraverso la Presidenza della Camera, che si informi la stessa su materie che fossero state dichiarate classificate, conformemente alla Legge sui segreti ufficiali.

Terzo
Qualora la materia in questione fosse stata classificata nella categoria di segreto, il Governo fornirà l’informazione richiesta ad un Deputato per ogni Gruppo parlamentare dei quelli costituiti, in conformità a quanto previsto all’articolo 23.1 del Regolamento della Camera. I Deputati saranno allo scopo eletti dall’Assemblea della Camera a maggioranza di tre quinti.
Se qualcuno dei designati cessasse di appartenere, nel corso della legislatura, al Gruppo parlamentare per il quale fu eletto, si procederà alla elezione del suo sostituto con il procedimento previsto al paragrafo precedente.

Quarto
Qualora la materia in questione fosse stata classificata nella categoria di riservato, il Governo fornirà l’informazione richiesta ai portavoce dei Gruppi parlamentari o ai rappresentanti degli stessi nella Commissione, quando l’iniziativa della richiesta fosse partita da questa.

Quinto
Motivatamente, e con carattere eccezionale, il Governo potrà richiedere all’Ufficio di Presidenza della Camera che l’informazione su di una determinata materia dichiarata segreta venga fornita esclusivamente al Presidente del Congresso, o a quello della commissione, quando l’istanza fosse stata formulata da quest’ultima. Spetta, in ogni caso, all’Ufficio di Presidenza del Congresso, la decisione definitiva sulla richiesta del Governo.

Sesto
Il Governo potrà ugualmente richiedere che l’informazione su di una determinata materia classificata venga fornita in seduta segreta, alla commissione che la domandò o a qualunque commissione competente nella materia, nel caso in cui l’iniziativa fosse partita dai Gruppi parlamentari. In tali ipotesi, potranno partecipare alla seduta informativa solo i membri della commissione.

Settimo
Quando l’informazione richiesta si riferisce al contenuto di un documento, l’autorità che debba fornirla esibirà ai Deputati previsti in ogni caso da questa Risoluzione l’originale o fotocopia della documentazione, se i destinatari dell’informazione ritenessero che questa risulta incompleta senza la conoscenza diretta dei documenti.

Ottavo
I Deputati a cui si riferisce il numero precedente potranno esaminare da sé stessi la documentazione, in presenza della autorità che la fornisca, e potranno prendere appunti, ma non ottenere copie né riproduzioni. L’esame della documentazione si effettuerà nel Congresso dei Deputati o, quando a giudizio del Presidente agevoli l’accesso all’informazione, nel luogo in cui quella si trovi archiviata o depositata.

Nono
Quanto disposto all’articolo 16 del Regolamento della Camera sarà applicabile agli atti dei Deputati connessi alla materia disciplinata dalla presente Risoluzione.

DISPOSIZIONE ABROGATIVA
È abrogata la Risoluzione della Presidenza sull’accesso da parte del Congresso dei Deputati a materie classificate, dell’8 dicembre 1986.

DISPOSIZIONE FINALE
La presente Risoluzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali”.